LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 agosto 2017, n. 31

Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 .

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 7
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. Al fine di garantire l'apporto di valutatori esterni dotati di competenza specifica all'interno del Comitato tecnico di valutazione previsto dall'articolo 6 dell'Accordo attuativo della Convenzione quadro tra la Direzione centrale cultura, sport e solidarietà e il Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste-Area Science Park, adottato con decreto 25 maggio 2017, n. 1889/CULT a valere sui singoli avvisi nell'ambito dell'Attività 2.1.b del POR FESR FVG 2014-2020, è riconosciuta al valutatore un'indennità onnicomprensiva pari a 300 euro per la valutazione di ogni singola operazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di complessivi 30.000 euro, suddivisi in ragione di 8.000 euro per l'anno 2017 e di 11.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
3. In continuità con quanto previsto dai commi da 28 a 30 dell' articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Comuni Terremotati e Sindaci della Ricostruzione del Friuli per il riconoscimento di spese per la realizzazione del programma di iniziative concernenti la commemorazione del 40° anniversario del terremoto del Friuli.
4. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 3 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 25 marzo 2014, n. 51 , e successive modifiche.
5. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
6. Per l'esercizio 2017 le risorse stanziate con la presente legge per le finalità di cui all' articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono ripartite come segue:
a) 30.000 euro all'Associazione Teatro Giuseppe Verdi di Pordenone;
b) 20.000 euro alla Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine.
7. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
8. Con riferimento al bando per il finanziamento, nell'anno 2017, di progetti di gestione e valorizzazione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale, ai sensi dell' articolo 5, comma 1, lettera f), della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), emanato con deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2016, n. 1974, al fine di assicurare che gli enti risultati assegnatari dei relativi contributi in base alla graduatoria approvata con decreto 19 aprile 2017, n. 1409/Cult possano disporre di un più congruo periodo per la completa realizzazione dei rispettivi progetti, il termine di ultimazione dei progetti stessi, fissato al 31 dicembre 2017 dall'articolo 15, comma 1, del bando suddetto, è differito al 30 giugno 2018 ed è altresì prorogabile per un periodo massimo di quattro mesi su motivata richiesta dell'ente interessato.
9. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sull'avviso pubblico per la realizzazione di progetti educativi e didattici finalizzati ad ampliare la conoscenza e a favorire la riflessione sui fatti storici della Prima guerra mondiale, approvato con deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2016, n. 185, e sull'avviso pubblico per la realizzazione di progetti riguardanti la realizzazione di eventi e manifestazioni, anche transnazionali, attinenti ai fatti della Prima guerra mondiale, approvato con deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2016, n. 886, possono essere rendicontate fino al termine perentorio del 30 settembre 2017.
10. In via di interpretazione autentica dell' articolo 27 ter della legge regionale 16/2014 , il riconoscimento del pagamento delle quote sociali è da intendersi quale approvazione del rendiconto contenente il pagamento delle quote sociali.
11. Alla legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 dell'articolo 17 è inserito il seguente:
<<2 bis. In deroga all' articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 , nell'ipotesi in cui il titolo giuridico a effettuare l'intervento in capo al soggetto richiedente abbia durata inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui al comma medesimo, la concessione dell'incentivo è subordinata all'impegno da parte del proprietario della sala teatrale oggetto del contributo, a mantenere il vincolo di destinazione almeno per la durata di cui al citato articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 .>>;

b)
al comma 1 dell'articolo 22 le parole << dei cinema-teatro, dei multisala con un numero di sale cinematografiche non superiore a cinque e dei cinema all'aperto, come definite dall' articolo 22, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), e >> sono soppresse;

c)
dopo il comma 2 dell'articolo 22 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. In deroga all' articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 , nell'ipotesi in cui il titolo giuridico a effettuare l'intervento in capo al soggetto richiedente abbia durata inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui al comma medesimo, la concessione dell'incentivo è subordinata all'impegno da parte del proprietario della sala cinematografica oggetto del contributo, a mantenere il vincolo di destinazione almeno per la durata di cui al citato articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 .>>;

d)
dopo il comma 1 bis dell'articolo 32 bis è aggiunto il seguente:
<<1 ter. In deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 7/2000 , tutti gli acconti degli incentivi di cui alla presente legge non sono subordinati alla presentazione di apposite fideiussioni bancarie o polizze assicurative o alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.>>;

e)
l'articolo 33 è abrogato.

12. Al fine di garantire il prosieguo dell'attività degli enti e associazioni operanti nel territorio regionale nei settori culturali attraverso i soggetti di rilevanza regionale di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b) e c), della legge regionale 16/2014 è concesso un contributo straordinario di 15.000 euro all'Unione dei Gruppi folcloristici del Friuli Venezia Giulia e di 40.000 euro all'Unione Società corali del Friuli Venezia Giulia, per il riconoscimento ai soggetti già beneficiari nell'anno 2015 dei finanziamenti attribuiti dalle Province per attività coristiche e di folclore, nel limite di quanto già percepito nel medesimo anno 2015.
13. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 55.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
14.
Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 22 (Valorizzazione della memoria delle Portatrici Carniche e del ruolo della donna nelle due guerre), è inserito seguente:
<<2 bis. Nelle more della istituzione del Comitato scientifico per le Portatrici Carniche di cui all'articolo 8, la Giunta regionale determina le risorse da destinare agli interventi di cui al comma 1, prescindendo dal parere del Comitato di cui all'articolo 8.>>.

15. All' articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera d) del comma 55 la cifra << 237.000 >> è sostituita dalla seguente: << 307.000 >>;

b)
al comma 56 la cifra << 1.158.000 >> è sostituita dalla seguente: << 1.228.000 >>;

c)
la lettera c) del comma 57 è abrogata;

d)
al comma 59 dopo le parole << comma 57 >> sono inserite le seguenti: << , lettere a) e d), >>;

e)
dopo il comma 59 è inserito il seguente:
<<59 bis. In deroga a quanto disposto dall' articolo 57 della legge regionale 14/2002 , il contributo di cui al comma 57, lettera b), è erogato in un'unica soluzione a seguito della trasmissione, da parte del beneficiario, del provvedimento di attivazione delle procedure di affidamento dei lavori principali.>>.

16.
Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 12 (Norme in materia di cultura, sport e solidarietà), le parole << trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presenta legge >> sono sostituite dalle seguenti: << il 31 agosto >>.

17. Con riferimento al bando per il finanziamento di iniziative progettuali riguardanti la valorizzazione degli archivi storici degli enti ecclesiastici, ai sensi dell'articolo 37, commi 3 e 4, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), emanato con deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2016, n. 1332, al fine di assicurare che gli enti ecclesiastici risultati assegnatari dei relativi contributi in base alla graduatoria approvata con decreto 18 novembre 2016, n. 4764/CULT possano disporre di un più congruo periodo per la completa realizzazione dei rispettivi progetti, i termini per l'inizio e per l'ultimazione dei progetti medesimi possono essere prorogati anche più di una volta e il termine di rendicontazione della relativa spesa, fissato al 30 giugno 2017 dall'articolo 14, comma 1, del bando suddetto, è differito al 31 dicembre 2017.
18. Con riferimento al bando per il finanziamento di iniziative progettuali riguardanti la valorizzazione degli archivi storici, ai sensi dell'articolo 37, commi 3 e 4, della legge regionale 23/2015 , emanato con deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2016, n. 1333, al fine di assicurare che gli enti ecclesiastici risultati assegnatari dei relativi contributi in base alla graduatoria approvata con decreto 18 novembre 2016, n. 4763/CULT possano disporre di un più congruo periodo per la completa realizzazione dei rispettivi progetti, i termini per l'inizio e per l'ultimazione dei progetti medesimi possono essere prorogati anche più di una volta e il termine di rendicontazione della relativa spesa, fissato al 30 giugno 2017 dall'articolo 14, comma 1, del bando suddetto, è differito al 31 dicembre 2017.
19. A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 31, comma 1, lettera h), del regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale e i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario ai sensi della legge regionale 23/2015 , emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 236 , al fine di garantire una equilibrata distribuzione delle risorse sul territorio regionale, la misura del contributo da concedere a ciascuno degli enti gestori dei nuovi sistemi bibliotecari non può comunque eccedere il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse disponibili.
20. L'importo eccedente la percentuale di cui al comma 19 viene ripartito tra gli enti gestori degli altri sistemi bibliotecari in misura proporzionale all'importo a essi spettante determinato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 236/2016 .
21.  
( ABROGATO )
(8)
22. Per l'esercizio 2017, l'entità dei contributi da concedere ai singoli Ecomusei riconosciuti è determinata ripartendo le risorse finanziarie disponibili in proporzione alle spese ammissibili previste dai rispettivi programmi annuali di attività, entro la percentuale massima di legge.
23. La disposizione di cui al comma 2 bis dell'articolo 4 bis della legge regionale 10/2006 , come introdotto dal comma 21, è efficace a decorrere dall'1 gennaio 2018.
24. In considerazione del valore culturale del progetto ecomuseale dell'Associazione il Cavalir - Ecomuseo della gente di collina, finalizzato a tramandare le testimonianze della cultura materiale e immateriale e a ricostruire le abitudini di vita e di lavoro della popolazione fagagnese, coinvolgendo la comunità locale e svolgendo attività rivolte alla tutela della sua identità e alla diffusione della conoscenza del suo patrimonio demoetnoantropologico, anche attraverso iniziative di ricerca e didattico-educative, in deroga al disposto dell' articolo 2 della legge regionale 10/2006 , e del relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0267/Pres , l'Ecomuseo il Cavalir - Ecomuseo della gente di collina gestito dall'Associazione suddetta è riconosciuto come "Ecomuseo di interesse regionale".
25. L'Associazione di cui al comma 24 può richiedere il finanziamento previsto dal Capo IV del regolamento di attuazione della legge regionale 10/2006 di cui al comma 24, a sostegno dei programmi di attività che l'Ecomuseo da essa gestito realizzerà a partire dall'esercizio 2018; a tal fine presenta domanda di contributo con le modalità ed entro il termine fissati dal regolamento di attuazione della legge regionale medesima.
26. In considerazione dell'alto valore storico e artistico del Castello di Duino e della sua natura di bene dichiarato di interesse culturale, e quindi oggetto di tutela, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), la disposizione di cui all' articolo 32, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non si applica ai contributi concessi per interventi di restauro, conservazione e valorizzazione del Castello medesimo.
27. In deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 7/2000 , tutti gli acconti dei contributi concessi in materia di beni culturali non sono subordinati alla presentazione di apposite fideiussioni bancarie o polizze assicurative o alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.
28.
Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 11/2013 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Alla concessione ed erogazione delle assegnazioni finanziarie destinate a sostenere la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede in conformità al disposto dei relativi accordi, anche in deroga alle norme di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).>>.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese connesse alle partecipazioni in associazioni e fondazioni operanti nel settore culturale, anche a seguito di subentro nelle partecipazioni delle Province. A tal fine, con deliberazione della Giunta regionale, è individuato l'ammontare della quota associativa e il soggetto beneficiario.
30. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 255.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
31. Al fine di preservare e valorizzare il patrimonio culturale regionale, consentendo al contempo sia di completare progetti di investimento che hanno già beneficiato di contributi regionali sia di evitare il degrado di alcuni edifici di alto pregio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:
a) al Comune di Precenicco un contributo straordinario di 100.000 euro per ulteriori lavori di ristrutturazione per la realizzazione della biblioteca comunale;
b) al Comune di Tarcento un contributo straordinario di 150.000 euro per l'acquisto di arredi e attrezzature per completare l'allestimento del Cinema Margherita di Tarcento;
c) al Comune di Spilimbergo un contributo straordinario di 120.000 euro per l'acquisto di arredi e attrezzature per completare l'allestimento del Cinema Teatro Miotto di Spilimbergo;
d) al Comune di Udine un contributo straordinario di 70.000 euro, per l'acquisto di arredi e attrezzature nonché per la realizzazione di lavori di manutenzione finalizzati al riallestimento della Galleria di arte antica dei Civici Musei e Gallerie di Storia ed Arte di Udine;
e) al Comune di Mereto di Tomba un contributo straordinario di 70.000 euro per completare l'acquisto dei terreni e per opere di valorizzazione del Castelliere di Savalons;
f) ) alla Parrocchia S. Maria di Sesto al Reghena un contributo straordinario di 194.000 euro per lavori di restauro del soffitto ligneo nell'atrio della chiesa di Santa Maria in Silvis in Sesto al Reghena;
g) alla Comunità Evangelica di Confessione Elvetica di Trieste un contributo straordinario di 237.000 euro per la realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione della Basilica di San Silvestro in Trieste nonché di restauro degli affreschi della Basilica medesima.
(3)
32. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 31 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro il 30 novembre 2017, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare comprensiva delle date di inizio e di ultimazione dell'intervento medesimo, e del relativo quadro economico.
33. I contributi di cui al comma 31 sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo degli stanziamenti previsti per la realizzazione di ciascun intervento.
34. Il contributo di cui al comma 31, lettera a), è erogato in unica soluzione anticipata previa trasmissione del provvedimento di indizione della gara per l'affidamento dei lavori principali; i contributi di cui al comma 31, lettere b) e c), sono erogati in unica soluzione anticipata previa trasmissione del provvedimento di indizione della gara per l'affidamento delle forniture; il contributo di cui al comma 31, lettera d), è erogato in unica soluzione anticipata previa trasmissione del provvedimento di indizione della gara per l'affidamento delle forniture e del provvedimento di indizione della gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione; il contributo di cui al comma 31, lettera e), è erogato in unica soluzione anticipata previa trasmissione del contratto di acquisto trascritto.
35. La concessione dei contributi di cui al comma 31, lettere f) e g), è disposta in via definitiva sulla base della documentazione di cui al comma 32 per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base del quadro economico presentato; per l'erogazione dei contributi medesimi si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
36. Per le finalità previste dal comma 31, lettera a), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
37. Per le finalità previste dal comma 31, lettera b), è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
38. Per le finalità previste dal comma 31, lettera c), è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
39. Per le finalità previste dal comma 31, lettera d), è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
40. Per le finalità previste dal comma 31, lettera e), è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
41. Per le finalità previste dal comma 31, lettera f), è destinata la spesa di 194.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
42. Per le finalità previste dal comma 31, lettera g), è destinata la spesa di 237.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Visco per la realizzazione dei primi interventi urgenti di messa in sicurezza e il recupero e la valorizzazione storico-monumentale del complesso della ex caserma Sbaiz, già campo di concentramento per prigionieri civili della ex Jugoslavia.
44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 43 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione dell'opera da realizzare, di un quadro economico e del relativo cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
45. Per la concessione, erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 43 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002 .
46. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
47. Al fine di consentire la prosecuzione dell'azione, sviluppata nell'esercizio 2016, con la quale la Regione ha concorso finanziariamente alla realizzazione di interventi di salvaguardia degli affreschi presenti negli edifici di culto che rivestono pregio artistico e architettonico, e di perseguire al contempo obiettivi di economia procedimentale e di snellimento delle procedure amministrative, viene mantenuta anche per l'esercizio 2017 la validità della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, approvata sulla base del "Bando per il finanziamento di progetti di investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione di edifici di pregio artistico e architettonico siti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia mediante la concessione di contributi per la salvaguardia degli affreschi ivi esistenti, ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)" emanato con deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2016, n. 1858.
48. Per le finalità previste dal comma 47 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i soggetti inseriti nella graduatoria di cui al comma medesimo, mediante scorrimento di detta graduatoria, utilizzando le risorse di cui al comma 49.
49. Per le finalità previste dal comma 48 è destinata la spesa di 163.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
50.
Dopo il comma 12 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), è inserito il seguente:
<<12 bis. Sono rendicontabili, qualora ammissibili, tutte le spese finalizzate alla realizzazione dell'intervento di cui al comma 9, ivi comprese quelle sostenute in data anteriore alla presentazione dell'istanza di cui al comma 10.>>.

51. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di San Giacomo Apostolo (Trieste) un contributo straordinario di 30.000 euro per lavori di conservazione e restauro dell'organo della chiesa parrocchiale.
52. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 51 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione dell'opera da realizzare, di un quadro economico e del relativo cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
53. Con il decreto di concessione è erogato un acconto nella misura del 50 per cento del contributo concesso; l'erogazione della rimanente quota del contributo è effettuata a seguito dell'approvazione del rendiconto.
54. Per le finalità previste dal comma 51 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
55. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 12/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole << per il supporto >> sono inserite le seguenti: << organizzativo e >>;

b)
dopo le parole << delle iniziative correlate e preparatorie >> sono inserite le seguenti: << nonché per la redazione degli atti finali della Conferenza >>;

c)
il secondo periodo è soppresso.

56. All' articolo 16 della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << e all'articolo 6 >> sono sostituite dalle seguenti: << e ai capi I, II, III, IV, VI e VII >>;

b)
al comma 1 bis la parola << sottoscrive >> è sostituita dalle seguenti: << può sottoscrivere >>.

57. All' articolo 18 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Come enti e organizzazioni che realizzano direttamente una attività di produzione e di offerta di servizi di rilevanza primaria per la minoranza linguistica slovena nei settori della cultura umanistica, letteraria e scientifica, nel campo degli studi e delle ricerche scientifiche e umanistiche, delle arti cinematografiche, delle attività museali e di conservazione del patrimonio storico la Regione riconosce i seguenti enti:
a) Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste;
b) Biblioteca nazionale slovena e degli studi - Narodna in študijska knjižnica (NŠK) - di Trieste;
c) Associazione "Združenje Kinoatelje" di Gorizia;
d) Inštitut za slovensko kulturo - Istituto per la cultura slovena.>>;

b)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis. Come enti che operano con una propria attività di produzione e di offerta nei settori del teatro e dello spettacolo con l'organizzazione di stagioni teatrali, rassegne di eventi e manifestazioni culturali la Regione riconosce i seguenti enti:
a) Teatro stabile sloveno - Slovensko stalno gledališce (SSG) di Trieste;
b) Associazione "Kulturni dom Gorica" di Gorizia;
c) Associazione culturale "Kulturni center Lojze Bratuž" di Gorizia.>>;

c)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Come enti e organizzazioni che curano la gestione di attività di educazione e formazione extrascolastica dei minori di lingua slovena, la Regione riconosce i seguenti enti:
a) l'ente derivante dalla fusione, in attuazione dell' articolo 6, comma 41, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), degli enti della minoranza linguistica slovena indicati all' articolo 15, comma 2, della legge 38/2001 (Centro musicale sloveno "Glasbena matica" di Trieste e Centro sloveno di educazione musicale - Slovenski center za glasbeno vzgojo "Emil Komel" di Gorizia);
b) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Srecko Kosovel" di Trieste;
c) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Simon Gregorcic" di Gorizia.>>;

d)
il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. La Regione sostiene l'attività degli enti indicati con riferimento alle categorie di cui ai commi 3, 4, 4 bis, 5 e 6. A tal fine con la legge di stabilità regionale sono stabilite per ciascuna categoria le percentuali di finanziamento a valere sull'ammontare del fondo di cui al comma 1. L'entità del sostegno finanziario, definito in percentuale nell'ambito del finanziamento per ciascuna categoria, destinato a ciascun ente riconosciuto di rilevanza primaria è determinato a seguito di una valutazione del programma di attività e iniziative per la tutela e la valorizzazione della lingua, della cultura e dell'identità della minoranza slovena del Friuli Venezia Giulia che ogni ente presenta a cadenza biennale.>>;

e)
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
<<7 bis. Con apposito regolamento sono stabiliti le modalità e i parametri in base ai quali sono valutati, nell'ambito delle diverse categorie di appartenenza, i programmi presentati dagli enti riconosciuti di rilevanza primaria da realizzarsi nell'arco di un biennio. La valutazione va effettuata da un'apposita commissione istituita per ciascuna delle categorie indicate ai commi 3, 4, 4 bis, 5 e 6 con la presenza di esperti proposti dalla Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 8.>>.

58. Le disposizioni di cui all' articolo 18 della legge regionale 26/2007 , come modificate dal comma 57, si applicano con riferimento alla ripartizione dello stanziamento del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena per l'esercizio 2018.
59. Ai fini della suddivisione per l'esercizio 2017 degli importi previsti dall'articolo 7, comma 67, lettera a), numeri 2), 3) e 4), della legge regionale 25/2016 tra gli enti riconosciuti di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena ivi indicati, vengono considerate le percentuali assegnate agli stessi enti con riferimento allo stanziamento complessivo destinato alla propria categoria di appartenenza nell'esercizio 2016. Il saldo del contributo spettante ai suddetti enti per l'esercizio 2017 viene erogato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato al singolo ente nell'esercizio precedente.
61. Nelle more del riordino delle provvidenze statali per l'editoria nelle lingue minoritarie e a fronte della persistente incertezza in merito all'ammontare, anche per l'esercizio 2017, del sostegno finanziario dello Stato a favore di tale editoria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 300.000 euro alla Società PR.A.E. - Promozione attività editoriale s.r.l. di Trieste per la pubblicazione del quotidiano in lingua slovena Primorski dnevnik nell'anno 2017.
62. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 61 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
63. Per le finalità previste dal comma 61, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia), e alla loro rimodulazione ai sensi dell'articolo 18 ante della legge regionale 26/2007 , è prevista per l'anno 2017 la spesa di 300.000 euro a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
64.
Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 12/2017 è inserito il seguente:
<<2 bis. Sono ammissibili le spese sostenute dopo l'entrata in vigore della presente legge.>>.

65. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse statali trasferite alla Regione in attuazione dell' articolo 8 della legge 38/2001 , disponibili e non ancora utilizzate nel bilancio regionale, per spese di investimento sino a un ammontare di 5.300.000 euro al fine di consentire la realizzazione di interventi per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la rifunzionalizzazione, la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza di impianti sportivi adibiti alle attività di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, nonché di edifici finalizzati all'offerta e alla produzione di servizi culturali rivolti alla medesima minoranza.
66. Gli interventi di cui al comma 65, individuati con legge regionale, sono effettuati nell'ambito del territorio di insediamento storico della minoranza linguistica slovena delimitato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007 .
67. Per le finalità previste dal comma 65 è destinata la spesa di 5.300.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
68.
Al comma 20 dell'articolo 7 della legge regionale 25/2016 le parole << entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << entro l'1 ottobre 2017 >>.

69. All' articolo 7 della legge regionale 25/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 44 la parola << settembre >> è sostituita dalla seguente: << novembre >>;

b)
al comma 45 le parole << nell'esercizio 2017 >> sono sostituite dalle seguenti: << nell'esercizio 2018 >> e le parole << nell'esercizio 2018 >> dalle seguenti: << nell'esercizio 2019 >>.

70. Al fine di incrementare la fruizione pubblica di luoghi della cultura l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:
a) al Comune di Gemona del Friuli un contributo straordinario di 15.000 euro a sostegno degli oneri di progettazione relativi a interventi di riallestimento della sala teatrale e cinematografica del Cinema Teatro Sociale di Gemona;
b) al Comune di Osoppo un contributo straordinario di 15.000 euro a sostegno degli oneri di progettazione relativi a interventi di allestimento del Museo della Fortezza di Osoppo.
(6)
71. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 70 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro il 15 settembre 2017, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare comprensiva delle date di inizio e di ultimazione dell'intervento medesimo, e del relativo quadro economico.
72. I contributi di cui al comma 70 sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo degli stanziamenti previsti per la progettazione di ciascun intervento.
73. I contributi di cui al comma 70 sono erogati in unica soluzione anticipata, contestualmente al decreto di concessione.
74. Per le finalità previste dal comma 70, lettera a), è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) -Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
75. Per le finalità previste dal comma 70, lettera b), è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
76. Al fine di migliorare gli standard di fruizione di sale teatrali collocate in immobili di proprietà pubblica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare ai soggetti gestori delle medesime incentivi straordinari per i seguenti interventi di straordinaria manutenzione e sostituzione di attrezzature fisse:
a) 140.000 euro a "Ortoteatro" società cooperativa, per interventi nel teatro "Aldo Moro" di Cordenòns, di proprietà del Comune di Cordenòns;
b) 100.000 euro a "Bonawentura" società cooperativa, per interventi nel teatro "Miela" di Trieste, di proprietà della Regione;
c) 30.000 euro a "A. Artisti Associati" società cooperativa, per interventi nel teatro comunale di Cormòns, di proprietà del Comune di Cormòns;
d) 60.000 euro a "La Contrada" s.a.s., per interventi nel teatro "Orazio Bobbio" di Trieste, di proprietà del Comune di Trieste.
77. I soggetti gestori di cui al comma 76 devono essere in possesso di idonei titoli autorizzatori all'effettuazione degli interventi, rilasciati dai proprietari degli immobili.
78. I contributi di cui al comma 76 sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo degli stanziamenti previsti per la realizzazione di ciascun intervento, e sono liquidati in un'unica soluzione anticipata. Ai contributi di cui al comma 76 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2 bis, all'articolo 22, comma 2 bis, e all' articolo 32 bis, comma 1 ter, della legge regionale 16/2014 .
79. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 76 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare comprensiva delle date di inizio e di ultimazione dell'intervento medesimo, e del relativo quadro economico.
80. Per le finalità previste dal comma 76, lettera a), è destinata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
81. Per le finalità previste dal comma 76, lettera b), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
82. Per le finalità previste dal comma 76, lettera c), è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
83. Per le finalità previste dal comma 76, lettera d), è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
84. Alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 dopo le parole << Comuni singoli e associati del Friuli Venezia Giulia >> sono inserite le seguenti: << , proprietari di impianti sportivi o titolari di diritti reali sugli stessi >>;

2)
al comma 1 le parole << dell'ente proprietario >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'ente pubblico proprietario >>;

3)
al comma 1 dopo le parole << incentivi in conto capitale >> sono inserite le seguenti: << , nella misura definita con i bandi di cui all'articolo 6, >>;

b) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Possono beneficiare degli incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive fisse le associazioni e società sportive di cui al comma 1, proprietarie degli impianti sportivi o munite di idoneo titolo giuridico all'installazione delle attrezzature medesime sugli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici.
1 ter. Le modalità di erogazione degli incentivi di cui al comma 1 sono definite nei bandi di cui all'articolo 6, alternativamente come segue:
a) acconto e saldo nei termini definiti dal bando di finanziamento;
b) erogazione in via definitiva e in un'unica soluzione a seguito dell'approvazione della documentazione di rendicontazione, nei termini definiti dal bando di finanziamento;
c) erogazione, in un'unica soluzione, contestuale alla concessione, nei termini definiti dal bando di finanziamento.>>;

2)
il comma 2 è abrogato;

c)
l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
<<Art. 6
 (Bandi)
1. All'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 5 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell' articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000 , mediante l'emanazione di uno o più bandi di finanziamento, anche limitati a singole categorie omogenee di beneficiari e a singole categorie omogenee di interventi.
2. In deroga all' articolo 30 della legge regionale 7/2000 , i bandi di cui al comma 1 predeterminano i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e degli incentivi di cui agli articoli 3, 4 e 5.
3. La Giunta regionale, all'interno dei bandi di finanziamento, è autorizzata a disciplinare modalità di erogazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, concorrenti rispetto a quelle previste dal Capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), limitatamente alle seguenti facoltà:
a) erogazione in via definitiva e in un'unica soluzione a favore dei soli soggetti pubblici correlata al provvedimento di attivazione delle procedure di affidamento dei lavori principali;
b) erogazione in via definitiva e in un'unica soluzione a favore dei soggetti privati solo a seguito della prestazione, per un importo equivalente alla totalità del contributo concesso, di idonea fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni.
4. In deroga all' articolo 56, comma 1, della legge regionale 14/2002 , nei casi di cui alla lettera a) del comma 3, il bando di finanziamento può prevedere la presentazione di una dichiarazione contenente i termini presunti di inizio e fine lavori in luogo del cronoprogramma.>>;

d)
dopo l'articolo 6 quater è inserito il seguente:
<<Art. 6 quinquies
 (Rendicontazione)
1. Ai fini della rendicontazione dei contributi e degli incentivi di cui agli articoli 3, 4 e 5, i soggetti beneficiari presentano la documentazione di cui al Capo III del Titolo II della legge regionale 7/2000 , del caso integrata ai sensi dell' articolo 42, comma 3, della legge regionale 7/2000 , secondo le disposizioni e le modalità previste dal bando di finanziamento.
2. Qualora l'importo rendicontato sia inferiore alla spesa ammissibile, il contributo o l'incentivo è rideterminato secondo le modalità previste dal bando di finanziamento.
3. La fissazione dei termini di rendicontazione, nonché la concessione di eventuali proroghe spettano all'organo concedente. È data facoltà alla Giunta regionale di prevedere, all'interno dei bandi di finanziamento, termini perentori di rendicontazione.
4. In attuazione dei commi 1, 2 e 3, i bandi emessi ai senso dell'articolo 6 definiscono:
a) la disciplina dei termini di rendicontazione;
b) le modalità e la documentazione necessaria alla rendicontazione dei contributi e degli incentivi;
c) le modalità e le condizioni rilevanti al fine della rideterminazione dei contributi e degli incentivi.>>;

e)
dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
<<Art. 18 bis
 (Contributi per il sostegno dell'attività sportiva delle persone con disabilità)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'attività sportiva rivolta alle persone con disabilità, svolta dai seguenti soggetti:
a) associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate alle Federazioni sportive paralimpiche e iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI e al CIP;
b) associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate alle Discipline sportive paralimpiche e iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI e al CIP.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere sede operativa nel Friuli Venezia Giulia ed essere costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.
3. La misura dei contributi di cui al comma 1 è stabilita nell'importo minimo di 5.000 euro e massimo di 20.000 euro e non può comunque superare la percentuale dell'80 per cento della spesa ammissibile.
4. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell' articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000 , mediante l'emanazione di un bando di finanziamento.
5. In deroga all' articolo 30 della legge regionale 7/2000 , il bando di cui al comma 4 predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.>>.

85. Per le finalità previste dall' articolo 18 bis, comma 1, della legge regionale 8/2003 , come inserito dal comma 84, lettera e), è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
86.  
( ABROGATO )
(9)
87. Alla luce degli esiti dei progetti pilota realizzati nel corso dell'esercizio 2016 per l'integrazione dei cittadini stranieri attraverso la promozione di attività di carattere innovativo nei settori dello sport e della formazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi:
a) contributo di 30.000 euro all'Associazione sportiva Lega Calcio Friuli Collinare di Udine, per la prosecuzione del progetto denominato "Calcioxenia", finalizzato all'inserimento sociale di giovani ragazzi richiedenti e titolari di protezione internazionale, da realizzare in collaborazione con gli enti locali e le associazioni del territorio, al fine di prevenire fenomeni di intolleranza e di razzismo tra le giovani generazioni del Friuli Venezia Giulia;
b) contributo di 70.000 euro all'Unione artigiani piccole e medie imprese - Confartigianato di Udine, per la prosecuzione dei corsi sui mestieri artigiani per i richiedenti asilo, da tenersi all'interno delle caserme in cui i medesimi sono ospitati, finalizzati a sperimentare nuovi approcci formativi con la doppia valenza educativa per coloro che apprendono, e sociale per gli artigiani che prestano l'attività di insegnamento.
88. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 87 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di immigrazione, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa.
89. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 88 provvede alla concessione del contributo, che può essere erogato in un'unica soluzione all'atto della concessione medesima. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
90. Per le finalità di cui al comma 87 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
91. Alla legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 6 le parole << , di cui uno designato dall'ANCI e uno designato dall'UPI >> sono sostituite dalle seguenti: << designati dal Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell' articolo 10, comma 6, della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali) >>;

b)
alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 21 le parole << di cui uno designato dall'ANCI e uno designato dall'UPI >> sono sostituite dalle seguenti: << designati dal Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell' articolo 10, comma 6, della legge regionale 12/2015 >>.

92. Alla legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 le parole << programmi di attività >> sono sostituite dalle seguenti: << progetti di attività >>;

b)
la rubrica dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente: << (Sostegno agli enti di cui all'articolo 10) >>;

c)
al comma 1 dell'articolo 10 le parole << , e ne sostiene l'attività istituzionale mediante contributi ordinari annuali disposti, a valere sul fondo di cui all'articolo 5. L'azione regionale di sostegno è rivolta prioritariamente a favorire il coordinamento e l'integrazione tra le risorse organizzative, tecniche e finanziarie degli enti e associazioni riconosciuti, ai fini di accrescere l'efficacia e rafforzare il carattere unitario dell'attività da essi svolta nel perseguimento degli obiettivi della presente legge >> sono soppresse.

93.
Dopo il comma 10 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), sono inseriti i seguenti:
<<10 bis. In via transitoria e per la sola annualità 2017 l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare il restante finanziamento del 30 per cento quale saldo dell'anticipo previsto dal comma 10 come determinato dall' articolo 4, comma 32, lettera a), della legge regionale 34/2015 .
10 ter. Per le finalità di cui al comma 10 bis i soggetti richiedenti presentano domanda al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019).>>.

94. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella G.
Note:
1Parole sostituite al comma 35 da art. 7, comma 15, L. R. 37/2017
2Integrata la disciplina del comma 65 da art. 7, comma 36, L. R. 37/2017
3Parole sostituite alla lettera f) del comma 31 da art. 7, comma 75, lettera a), L. R. 37/2017
4Parole sostituite al comma 32 da art. 7, comma 75, lettera b), L. R. 37/2017
5Vedi la disciplina transitoria del comma 8, stabilita da art. 7, comma 7, L. R. 45/2017
6Integrata la disciplina del comma 70 da art. 7, comma 9, L. R. 45/2017
7Parole soppresse al comma 3 da art. 7, comma 19, L. R. 20/2018
8Comma 21 abrogato da art. 6, comma 15, L. R. 24/2019 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2006, con effetto dall'1/1/2020.
9Comma 86 abrogato da art. 19, comma 1, lettera c), L. R. 9/2023