LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 agosto 2017, n. 31

Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 .

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 2
 (Attività produttive)
1. All' articolo 16 della legge regionale 12 maggio 2017, n. 14 (Manutenzione dei settori manifatturiero e terziario), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << nel medesimo >> sono sostituite dalle seguenti: << con riferimento alle iniziative del medesimo >>;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Al fine di garantire la necessaria continuità con i procedimenti contributivi di cui al comma 1 già di competenza delle Province, sono ammissibili le spese sostenute anche precedentemente alla presentazione della domanda, a decorrere dal 1 gennaio 2017.>>.

2. All' articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 72 le parole << dei rami di azienda relativi alle due sedi già operative, destinate >> sono sostituite dalle seguenti: << di durata almeno triennale del ramo di azienda adibito >>;

b)
al comma 73 le parole << alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio cooperazione >> sono sostituite dalle seguenti: << al Servizio competente in materia di cooperazione sociale >>.

3. Le modifiche di cui al comma 2 si applicano anche alle domande riferite all'anno 2017.
4. Ai fini della valorizzazione turistica dei siti culturali e naturali del Friuli Venezia Giulia iscritti nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla PromoTurismoFVG un contributo straordinario per la realizzazione di un ufficio di accoglienza turistica nel comprensorio di Palù - Caneva, attraverso la stipula di una convenzione con il Comune di Caneva al fine di determinare, altresì, i criteri, le modalità e la realizzazione e gestione dell'ufficio medesimo.
5. Per le finalità di cui al comma 4, è destinata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 71.
6.
L' articolo 68 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), è sostituito dal seguente:
<<Art. 68
 (Interventi a sostegno dell'attività di manutenzione ordinaria delle piste di fondo)
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 65 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, per il tramite di PromoTurismoFVG, per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo.
2. I contributi vengono concessi con riferimento all'attività di gestione e manutenzione svolta, compresi gli interventi relativi alla battitura delle piste con appositi mezzi battipista, le attività svolte in adempimento agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, la gestione e manutenzione degli impianti di innevamento artificiale, i lavori annuali di sfalcio e sramatura, l'ordinaria manutenzione dei manufatti e tutti i costi necessari per l'efficiente gestione delle piste nel rispetto dei criteri di sicurezza.
3. I contributi sono concessi fino alla misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta. Per i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a) e c), la percentuale di contributo può raggiungere il limite massimo del 90 per cento della spesa sostenuta nel caso di piste di proprietà dei Comuni, dotate di impianti di innevamento artificiale e regolarmente omologate dalla Federazione italiana sport invernali (FISI).
4. Le domande di contributo sono presentate a PromoTurismoFVG, entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità e con la documentazione individuate da apposito regolamento di attuazione.
5. I criteri e le modalità per la determinazione e l'assegnazione dei contributi vengono stabiliti con l'apposito regolamento, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto riguardo ai seguenti principi direttivi:
a) l'erogazione in via anticipata del contributo è disposta in misura non superiore al 50 per cento del contributo concesso;
b) la misura definitiva dei contributi è determinata, previa presentazione di rendiconto, in relazione alle spese generali sostenute, ai ricavi dalla gestione, agli altri eventuali contributi ottenuti e alla quantità di chilometri di pista effettivamente battuti, definiti secondo i criteri fissati dal regolamento medesimo;
c) le modalità di rendicontazione, di verifica e di controllo sull'utilizzazione dei contributi devono essere determinate in modo da garantire che l'entità delle somme erogate sia proporzionale all'attività di battitura effettivamente svolta e ai costi effettivamente rimasti a carico dei gestori.
6. Con riferimento alle piste il cui utilizzo è subordinato al pagamento di una tariffa riscossa dal gestore, la concessione dei contributi di cui al presente articolo è limitata all'ammontare di costi che eccedono i ricavi.>>.

7.
Al comma 4 dell'articolo 69 della legge regionale 21/2016 le parole << devono essere inoltrate alla Direzione competente in materia di turismo >> sono sostituite dalle seguenti: << sono presentate a PromoTurismoFVG >>.

8. Per i campionati 2017-2018 le domande di finanziamento delle società sportive non professionistiche regionali di cui all' articolo 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), sono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2005, n. 0432/Pres. (Regolamento per la concessione dei finanziamenti alle società sportive non professionistiche regionali di cui all' articolo 8 comma 63, della legge regionale 3/2002 ).
9. Il Comitato regionale del C.O.N.I. effettua l'istruttoria delle domande pervenute di cui al comma 8 e formula una proposta di riparto dei finanziamenti, che trasmette alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione - Servizio turismo entro il successivo 31 ottobre 2017.
10.
Al comma 63 dell'articolo 8 della legge regionale 3/2002 , dopo la parola << finanzia >> sono inserite le seguenti: << , tramite il Comitato regionale del CONI, >>.

11. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 - (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 71.
12.
Al comma 6 dell'articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 " Disciplina organica del turismo "), le parole << stabilendo che, qualunque sia la forma societaria prescelta, un componente dell'organo di controllo o il revisore unico sia designato dalla Giunta regionale; >> sono soppresse.

13. La disposizione di cui al comma 12 si applica ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge con effetto dall'esercizio successivo a quello in corso alla data medesima, anche in deroga alle previsioni dei rispettivi statuti.
14. In conformità a quanto previsto all' articolo 1, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel caso dei finanziamenti agevolati a valere sui fondi di rotazione di cui all' articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), e di cui all' articolo 2, comma 11, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), di seguito denominati "fondi di rotazione", in luogo degli articoli 50, 52 e 55 della legge regionale 7/2000 , si applicano le norme di cui ai commi 15 e 16.
15. Qualora sussista un'oggettiva situazione di inesigibilità ovvero di difficile esigibilità del credito in un'unica soluzione a causa della situazione finanziario-patrimoniale del debitore, il Comitato di gestione di cui all' articolo 10 della legge regionale 2/2012 , di seguito denominato "Comitato", su proposta della banca mutuante convenzionata ai sensi dell' articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), ha facoltà di autorizzare la rateazione della restituzione dei crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti agevolati attivati a valere sui fondi di rotazione, secondo modalità predeterminate nei criteri operativi di cui all' articolo 10, comma 5, della legge regionale 2/2012 , in armonia con le condizioni stabilite nel contratto di finanziamento agevolato, anche considerando il mantenimento di adeguate garanzie.
16. Il recupero dei crediti derivanti dai finanziamenti agevolati attivati a valere sui fondi di rotazione è svolto secondo le procedure stabilite nelle convenzioni stipulate tra la Regione e le banche convenzionate, nel rispetto della normativa di diritto civile e fallimentare applicabile ai contratti di finanziamento tra banche mutuanti convenzionate e imprese mutuatarie e al fine della migliore tutela della dotazione del fondo di rotazione. All'esito delle procedure di cui al primo periodo, previa acquisizione dei pareri prescritti all' articolo 55, comma 2, della legge regionale 7/2000 nel caso di crediti di importo superiore a 5.000 euro, il Comitato dà atto delle eventuali perdite subite a valere sulla dotazione del fondo di rotazione interessato, tenuto conto della quota posta a carico della banca mutuante convenzionata, in relazione ai crediti non potuti riscuotere nonostante il completamento delle procedure di recupero o assolutamente inesigibili, con conseguente annullamento degli stessi, di cui è data evidenza in sede di presentazione del rendiconto della pertinente gestione fuori bilancio ai sensi dell' articolo 25, comma 3, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).
17. In attuazione a quanto stabilito in materia di funzioni del Comitato dall' articolo 10 della legge regionale 2/2012 e in conformità alle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 3, della legge regionale 7/2000 , i procedimenti concernenti l'amministrazione dei fondi di rotazione, inclusi i procedimenti aventi a oggetto la concessione dei finanziamenti agevolati, si concludono con l'adozione delle deliberazioni, aventi immediata esecutività, da parte del Comitato. Il Comitato può comunque richiedere pareri facoltativi ritenuti necessari per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, nel qual caso trova applicazione quanto stabilito in materia di sospensione dei termini all' articolo 7, comma 1, lettera e), della legge regionale 7/2000 .
18. Ai fini dell'esercizio del controllo di cui all' articolo 23, comma 5, della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa), annualmente il Comitato formula i propri obiettivi gestionali e li comunica alla Direzione vigilante competente.
19. In deroga all'articolo 41, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000 , i beneficiari dei finanziamenti agevolati attivati a valere sui fondi di rotazione, possono presentare ai fini della rendicontazione soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa. In tali casi, le rendicontazioni sono sottoposte a verifica contabile a campione secondo modalità predeterminate nei criteri operativi di cui all' articolo 10, comma 5, della legge regionale 2/2012 , in conformità con le previsioni delle convenzioni stipulate tra la Regione e le banche mutuanti convenzionate.
20. Le risorse finanziarie afferenti al Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese affluiscono al bilancio della Regione. E' autorizzata la cessazione della gestione fuori bilancio relativa al Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 7, commi 7 e 8, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), da disporsi con deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono stabilite le modalità per la liquidazione di tale Fondo e il trasferimento delle somme residue al bilancio regionale.
21.
Gli articoli da 1 a 3, l'articolo 4, commi da 1 a 3, e gli articoli da 5 a 12 della legge regionale 4/2005 sono abrogati.

22. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i procedimenti amministrativi relativi alle domande presentate per l'accesso ai contributi di cui all' articolo 4, comma 1, della legge regionale 4/2005 sono attributi alla competenza dell'Amministrazione regionale. A tali procedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 21, a eccezione di quelle di cui ai commi 1 e 2 dell' articolo 7 della medesima legge regionale 4/2005 . Restano salve le attività amministrative residuali in carico al soggetto gestore in base al contratto siglato tra lo stesso e la Regione.
23. All' articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 2 le parole << cinque componenti effettivi e cinque sostituti >> sono sostituite dalle seguenti: << sei componenti effettivi e sei sostituti >> e dopo le parole << trasferimento tecnologico >> sono inserite le seguenti: << , uno esperto nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione >>;

b)
il comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8. I componenti sostituti di cui al comma 2, lettera a), possono operare in sostituzione di tutti i componenti effettivi in caso di assenza o impedimento degli stessi. I sostituti dei componenti di cui al comma 2, lettera b), operano in caso di impedimento del componente effettivo e in caso di incompatibilità del medesimo in relazione a uno specifico progetto da valutare. In caso di un numero elevato di progetti da esaminare da parte del medesimo esperto, la valutazione tecnica dei progetti può essere affidata anche ai componenti sostituti di cui al comma 2, lettera b).>>;

c)
il comma 10 è sostituito dal seguente:
<<10. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate da dipendenti della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione.>>.

24. Per le finalità previste dal disposto di cui all' articolo 15 della legge regionale 26/2005 , come modificato dal comma 23, è destinata la spesa di 3.300 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 71.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a compartecipare alle misure nazionali previste a favore di imprese localizzate nei Comuni ricadenti nelle aree di crisi industriali non complessa della regione Friuli Venezia Giulia, individuate ai sensi del decreto direttoriale 19 dicembre 2016, cui si applicano, ai sensi dell' articolo 27, comma 8 bis, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 134/2012 , le agevolazioni previste dal decreto legge 1 aprile 1989, n. 120 (Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia), convertito, con modificazioni, dalla legge 181/1989 , nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all' articolo 23, comma 2, del decreto legge 83/2012 .
26. Per le finalità previste dal comma 25, è destinata la spesa di 1.080.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 71.
27. L'ente pubblico economico PromoTurismoFVG è autorizzato a utilizzare le somme concesse nell'anno 2016 ai sensi dell' articolo 5 octies della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento non coperte dalle entrate derivanti dalla gestione caratteristica, per la parte non utilizzata nel corso dell'anno 2016, a parziale copertura delle analoghe spese sostenute e da sostenersi nell'anno 2017.
28. Le risorse allocate sul bilancio regionale per l'anno 2017 destinate all'accesso agli incentivi di cui all' articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), la cui gestione amministrativa è delegata alle Camere di commercio sulla base della convenzione stipulata ai sensi dell' articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali), in conformità all' articolo 1, comma 14, della legge regionale 12 aprile 2017, n. 6 (Norme urgenti in materia di delega di funzioni contributive alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia), sono destinate nel limite complessivo di 770.000 euro allo scorrimento, mediante concessioni da adottarsi entro il 30 giugno 2018 da parte delle Camere di commercio, delle domande presentate nel corso dell'anno 2016 rimaste non finanziate per carenza di risorse al momento dell'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dell'utilizzo delle economie derivanti dall'attuazione dell' articolo 14, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), e dall'attuazione dell' articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11, commi 50, 51 e 52 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), come modificati dall' articolo 2, comma 12, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019). Ai predetti fini, le Camere di commercio comunicano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo dell'aiuto richiesto con le domande rimaste non finanziate citate al primo periodo.
29.
Al fine di realizzare obiettivi di maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa nella gestione delle risorse già assegnate, il Bando approvato con delibera della Giunta regionale 1 giugno 2011, n. 1047 (POR FESR 2007-2013. Obiettivo competitività regionale e occupazione. Asse IV, attività 4.1.a " Supporto allo sviluppo urbano ". Approvazione del bando concernente " Sostegno alla realizzazione di piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS) " e dei relativi allegati), e successive modificazioni, è modificato come di seguito:

a)
alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 9, dopo la parola << medesime, >> sono aggiunte le seguenti: << che possono rivestire il ruolo di mere esecutrici di interventi legittimamente affidati, >>;

b)
al comma 4 dell'articolo 23 le parole << Nel caso tale variazione riguardi il Comune responsabile ovvero il Comune capofila, la richiesta deve essere preventivamente autorizzata dalla SRA che comunicherà l'esito della richiesta all'OI. >> sono soppresse;

c)
al comma 5 dell'articolo 23 le parole << , di concerto con la SRA, >> sono soppresse;

d)
il comma 6 dell'articolo 23 è abrogato.

30. In deroga all' articolo 36, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel caso di applicazione del regime di aiuti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione , del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", i mutui e i finanziamenti agevolati a valere sui fondi di rotazione di cui all' articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), possono avere a oggetto iniziative per la realizzazione delle quali sono state sostenute spese a decorrere dall'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per l'attivazione dell'intervento di agevolazione finanziaria.
31.
Al comma 26 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), le parole << agli articoli 85 e 86 della legge regionale 3/2015 ovvero individuare nuovi e diversi interventi a sostegno dei consorzi di sviluppo economico locale >> sono sostituite dalle seguenti: << all' articolo 85 della legge regionale 3/2015 >>.

32. I termini di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti alle imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, ai sensi dell'articolo 2, commi 143, 144, 145 e 146 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 settembre 2016, n. 178/Pres. , sono riaperti per quarantacinque giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge per le sole imprese che non abbiano presentato istanza per l'anno in corso. Il periodo di ammissibilità della spesa sostenuta decorre dal 1.1.2017 alla data di presentazione dell'istanza.
33. In deroga alle disposizioni di cui al regolamento di cui al comma 32 il contributo è concesso e liquidato secondo la procedura automatica prevista dall' articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), secondo l'ordine di presentazione delle domande di contributo, nell'importo massimo di 2.500 euro per l'anno 2017, a fronte di costi di esercizio dell'impresa superiori a 5.000 euro, rilevati in base a dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, redatte secondo il modello di domanda pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
34. In deroga alle disposizioni del regolamento di cui al comma 32, il contributo è concesso anche alle farmacie ubicate nei centri abitati dei Comuni, con popolazione non superiore a 1.000 abitanti, del territorio interessato dall'intervento.
35. Per le finalità previste dal comma 143 dell'articolo 2 della legge regionale 14/2016 , tenuto conto di quanto previsto dal comma 32, è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 71.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2017 ai Comuni e agli enti pubblici e associazioni proprietari dei rifugi alpini, come definiti dall' articolo 33, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche alle leggi regionali 2/2002, 29/2005, 4/2016, 18/2015 in materia di turismo), contributi finalizzati alla copertura delle sole spese di progettazione di interventi di manutenzione straordinaria dei rifugi stessi.
37. Il finanziamento di cui al comma 36 è concesso, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 a titolo di "de minimis" per un importo non superiore a 20.000 euro e nel limite dell'80 per cento della spesa prevista, quale risulta dal quadro economico di cui al comma 38, lettera b) con esclusione dell'Iva.
38. Per accedere al finanziamento i soggetti di cui al comma 36 presentano al Servizio coordinamento politiche per la montagna apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante, completa dei seguenti allegati:
a) relazione tecnica descrittiva degli interventi;
b) quadro economico con evidenziata la quota delle spese tecniche, nonché con quantificazione delle spese di progettazione oggetto dell'istanza di finanziamento.
39. La mancata sottoscrizione della domanda di cui al comma 38 comporta l'esclusione dell'istanza.
40. La domanda di cui al comma 38 e la relativa documentazione sono presentate inderogabilmente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge esclusivamente tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio coordinamento politiche per la montagna.
41. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna istruisce le domande ricevute e adotta i conseguenti provvedimenti secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili.
42. Il mancato finanziamento delle domande per esaurimento delle risorse è comunicato ai richiedenti.
43. Al finanziamento di cui al comma 36 si applica l'articolo 33, commi 5 e 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
44. I soggetti di cui al comma 36 non possono presentare più di una domanda.
45. Per le finalità previste dal comma 36 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 71.
46. L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere la tutela della biodiversità regionale, la gestione sostenibile dei pascoli e delle foreste montane, la residuale attività antropica fondamentale a prevenire dissesti idrogeologici e, nel contempo, promuovere anche l'aumento delle attività collegate al benessere animale come la monticazione estiva, è autorizzata a concedere esclusivamente in favore dei Comuni, anche non appartenenti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che risultino titolari di diritti di proprietà delle malghe ubicate nel territorio regionale all'atto della domanda, contributi straordinari finalizzati alla copertura delle spese per la realizzazione di interventi di riqualificazione delle malghe riguardanti esclusivamente l'adeguamento funzionale degli edifici o locali, destinati all'alloggio del personale, al ricovero del bestiame ed alla trasformazione e alla vendita dei prodotti caseari al consumatore finale.
47. Con regolamento regionale da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinati i criteri, le condizioni e le modalità di presentazione delle istanze nonché le modalità di concessione del contributo di cui al comma 46.
48. Gli aiuti sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento regionale di cui al comma 47, e ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
49. Per le finalità previste dal comma 46 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 71.
50.
Al comma 1 dell'articolo 82 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG Riforma delle politiche industriali), le parole << tramite la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, la quale >> sono sostituite dalle seguenti: << tramite la struttura regionale competente in materia di vigilanza secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali), e successive modifiche; la Giunta regionale >>.

51.
Al comma 81 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: << Le garanzie di cui al primo periodo possono essere destinate anche alla concessione di garanzie a favore delle imprese aventi sede legale o operativa sul territorio della regione finanziate da Veneto Banca SpA e Banca Popolare di Vicenza SpA il cui titolare, nel caso di impresa individuale, o i cui soci, nel caso di società, sono stati coinvolti nelle crisi di tali banche in veste di azionisti o obbligazionisti. >>.

52. Le assegnazioni di risorse a favore di Unioncamere FVG per le finalità di cui all' articolo 31 della legge regionale 3/2015 , che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano non concesse, concedibili o erogabili alle imprese, sono confermate a favore delle singole alle Camere di commercio per le finalità di cui al comma 53, secondo la quota a ciascuna spettante ai sensi delle convenzioni sottoscritte tra le stesse e Unioncamere FVG in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2016, n. 562 ( legge regionale 3/2015 - Approvazione schema convenzione con Unioncamere FVG in materia di delega di funzioni amministrative per la concessione degli incentivi di cui agli artt. 17, 24, 30 e 31). Sono altresì confermate a favore delle singole Camere di commercio, secondo la quota a ciascuna spettante ai sensi delle convenzioni sottoscritte tra le stesse e Unioncamere FVG in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 562/2016, le risorse impegnate e non ancora erogate a favore di Unioncamere FVG quale rimborso ai sensi dell' articolo 97, comma 3, della legge regionale 3/2015 .
53. Le risorse di cui al comma 52, primo periodo, sono utilizzate per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 42, comma 1, lettere k) e I), della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie-imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004). Le risorse di cui al comma 52, secondo periodo, sono utilizzate per il rimborso delle spese relative alla gestione degli interventi di cui al primo periodo, ai sensi dell' articolo 45, comma 1, della legge regionale 4/2005 .
54. Le assegnazioni di cui al comma 52 sono confermate dalla Giunta regionale con propria deliberazione. A tal fine, ciascuna Camera di commercio comunica entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'importo delle risorse di cui al comma 52, sussistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
55.
Dopo la lettera k), del comma 4, dell'articolo 5 bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), è aggiunta la seguente:
<<k bis) eroga servizi di tipo gestionale, amministrativo, finanziario, contabile a società controllate e collegate e comunque partecipate, che svolgono attività nel settore della promozione del turismo o attività a esso relative, finalizzati alla razionalizzazione dell'utilizzo di tali servizi da parte delle società interessate o a una migliore efficacia nella gestione complessiva della promozione dei territori e nella gestione industriale delle attività svolte.>>.

56. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone è autorizzata a destinare le risorse finanziarie riferibili al finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 7, commi 96 e 97, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), non utilizzate a seguito di economie derivanti da minori spese realizzative delle opere programmate ovvero generate dalla rinegoziazione dei mutui contratti per il finanziamento delle stesse, per ulteriori investimenti strutturali da realizzare nel rispetto delle finalità e dei vincoli previsti dalla legge medesima e dai provvedimenti amministrativi adottati.
57. Al fine della conferma del contributo di cui al comma 56, la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Pordenone comunica al competente Servizio dell'Amministrazione regionale la variazione del programma di investimento.
58. Con deliberazione della Giunta regionale il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) è autorizzato a impiegare le risorse trasferite dai Centri di assistenza tecnica alle imprese (CAT) ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5, della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), e non utilizzate, anche a seguito di economie dovute a rinunce o minori rendicontazioni, per il soddisfacimento delle domande di contributo presentate nell'esercizio 2017 ai sensi dell' articolo 100 della legge regionale 29/2005 , previa ripartizione territoriale dei fondi con le modalità di cui all' articolo 102 bis della medesima legge regionale 29/2005 .
59. Ai fini del soddisfacimento delle domande di contributo di cui al comma 58, secondo le modalità ivi previste, è autorizzata la liquidazione a favore del CATT FVG delle risorse impegnate e non liquidate nell'esercizio 2016 a favore dei CAT alle imprese per la concessione dei contributi previsti dall' articolo 100 della legge regionale 29/2005 .
60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pontebba un contributo straordinario per la progettazione di un'infrastruttura locale atta a creare un contesto favorevole per l'insediamento di attività artigianali in area montana, per favorire l'incremento dell'occupazione e rimuovere le condizioni di marginalità del territorio montano.
61. La domanda di contributo di cui al comma 60 è presentata dal Comune di Pontebba entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Servizio sviluppo economico locale, corredata di una relazione illustrativa.
62. Il decreto di concessione del contributo straordinario di cui al comma 60 fissa i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
63. Per le finalità previste dal comma 60 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 71.
64.
Al comma 5 nonies dell' articolo 14 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), le parole << La liquidazione si svolge >> sono sostituite dalle seguenti: << In via di interpretazione autentica, la liquidazione si svolge >>.

65. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 20.000 euro all'Unione territoriale intercomunale del Canal del Ferro e Val Canale, di seguito UTI, per gli oneri legali a carico del gruppo di azione locale Open Leader con sede a Pontebba per il contenzioso relativo al recupero di somme erogate a soggetti terzi in attuazione del progetto integrato ammesso a finanziamento con decreto del direttore del Servizio per lo sviluppo della montagna n. 308/SASM del 20 dicembre 1999, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 2 del 12 gennaio 2000.
66. L'UTI presenta la domanda di finanziamento di cui al comma 65 al Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza della Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla domanda è allegata una relazione sulla spesa prevista con la relativa tempistica.
67. All'erogazione del finanziamento di cui al comma 65 si provvede in un'unica soluzione alla rendicontazione della spesa, resa ai sensi dell' articolo 42, comma 1, della legge regionale 7/2000 , nel termine fissato dal decreto di concessione.
68. Il decreto di concessione del finanziamento di cui al comma 65 prescrive, altresì, la restituzione all'Amministrazione regionale delle somme eventualmente recuperate a seguito delle pronunce giudiziali.
69. Per la finalità di cui al comma 65 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 19 (relazioni Internazionali) - Programma n. 2 (Cooperazione Territoriale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 71.
70.
Al comma 99 dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), le parole << due anni >> sono sostituite dalle seguenti: << tre anni >>.

71. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella B.
Note:
1Parole sostituite al comma 17 da art. 2, comma 9, L. R. 37/2017
2Integrata la disciplina del comma 60 da art. 2, comma 24, L. R. 45/2017
3Parole sostituite al comma 46 da art. 2, comma 31, L. R. 20/2018
4Integrata la disciplina del comma 47 da art. 2, comma 32, L. R. 20/2018
5Parole sostituite al comma 48 da art. 2, comma 33, L. R. 20/2018
6Parole sostituite al comma 18 da art. 1, comma 11, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
7Integrata la disciplina del comma 59 da art. 1, comma 15, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.