LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 agosto 2017, n. 31

Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 .

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 11
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. Al comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole << la data >> sono aggiunte le seguenti: << e le modalità >>;

b)
le parole << secondo quanto previsto dalla presente legge e, comunque, non oltre l'esercizio finanziario 2018 >> sono soppresse.

2. All' articolo 12 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera d) del comma 3 è abrogata;

b)
al comma 5 le parole << d'intesa con la Direzione generale >> sono soppresse.

3. Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), e successive modifiche e integrazioni, e per un corretto caricamento del bilancio di previsione della Regione, per gli anni 2017-2019, nella Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016 (Modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni), gli importi stanziati e impegnati, inerenti ai capitoli indicati nell'allegata Tabella P, sono oggetto di classificazione funzionale come nella stessa indicato.
4. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, commi 26 e 27, della legge regionale 12 aprile 2017, n. 5 (Disposizioni finanziarie urgenti), e dal decreto del Ragioniere Generale 6 aprile 2017 n. 1054 ( Dlgs. 118/2011 art. 3 C. 4 - riaccertamento ordinario dei residui in attuazione della DGR 612 dd. 31.3.2017).
5. Le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale erogano in via provvisoria, con decorrenza 1 agosto 2017 e con oneri a carico delle singole amministrazioni, previa deliberazione della Giunta regionale d'intesa con CAL, ANCI e UNCEM, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, incrementi stipendiali, a titolo di acconto, nella misura prevista, per l'anno 2017, dall'accordo siglato il 17 novembre 2016 tra la Delegazione trattante pubblica di comparto e le organizzazioni sindacali, salvo conguaglio all'atto della stipula del Contratto collettivo di comparto per il triennio 2016-2018.
6. Per il rinnovo dei Contratti collettivi di Comparto relativi al triennio contrattuale 2016-2018 la percentuale complessiva di incremento contrattuale derivante dall'applicazione dei criteri di cui all' articolo 56, comma 15, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), può essere incrementata sino a raggiungere la percentuale di incremento a regime definita, a livello nazionale, con l'atto di indirizzo adottato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione per il triennio contrattuale 2016-2018.
7. Per le finalità previste dal comma 6, relativamente al personale dell'Amministrazione regionale, è destinata la spesa complessiva di 546.091,62 euro, suddivisa in ragione di 273.045,81 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 32.
8. Per le finalità previste dal comma 6, relativamente al personale degli enti locali, è destinata la spesa complessiva di 1.771.660,50 euro, suddivisa in ragione di 885.830,25 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 32.
9.  
( ABROGATO )
(1)
10. Al fine di corrispondere alle esigenze assunzionali degli enti locali del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, la Regione può procedere, in via eccezionale e in deroga alla procedura prevista dall' articolo 19, comma 3, della legge regionale 18/2016 , alla cessione, per il solo anno 2017, di propri spazi assunzionali agli enti locali medesimi sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale.
11. Le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali, istituito dall' articolo 127 della legge regionale 13/1998 , al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2024, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
b) sia stato reclutato, a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale diverse da quella che procede all'assunzione e, nel caso di personale assegnato al Servizio sociale dei Comuni di cui all' articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), anche espletate presso le Aziende del sistema sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia;
c) abbia maturato entro la data del 30 settembre 2024 alle dipendenze delle amministrazioni del sistema integrato del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni o che consegua tale requisito in virtù di contratti di lavoro prorogati sino a tale data. Limitatamente alle assunzioni nella categoria B il requisito dei tre anni di servizio si ritiene soddisfatto anche qualora svolto parzialmente nella categoria immediatamente inferiore a condizione che la stessa sia stata dichiarata a esaurimento entro il 31 dicembre 2020 con atti formali adottati dagli enti secondo i rispettivi ordinamenti.
12. Le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali possono, altresì, attivare le procedure di cui agli articoli 20, comma 2, e 22, comma 15, del decreto legislativo 75/2017 .
12 bis. Le amministrazioni interessate possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui al comma 11 e al comma 12, con riferimento in tal caso a quelle di cui all' articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 75/2017 , fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell' articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010 .
12 ter. Per le finalità di cui al comma 11 e al comma 12, con riferimento in tal caso alle procedure di cui all' articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 75/2017 , non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione degli organi politici delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
13. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 11 e 12, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all' articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010 e successive modificazioni, per le professionalità interessate dalle predette procedure, a eccezione del personale dei servizi educativi e scolastici.
13 bis. Le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali, istituito dall' articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), ai sensi dell' articolo 35, comma 3 bis, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall' articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 75/2017 , al fine di valorizzare l'esperienza professionale acquisita dai titolari di rapporto di lavoro flessibile con l'amministrazione stessa possono, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, nonché nel limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni, avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando.
(6)
14. Nelle more delle determinazioni da assumersi in sede di contrattazione collettiva di Comparto, al personale regionale e a quello collocato in posizione di comando presso la Regione, assegnato allo svolgimento, presso la Protezione civile della Regione, delle attività relative al NUE 112 di cui all' articolo 4, comma 37, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), e operante, a tali fini, con articolazione dell'orario a copertura delle 24 ore, è corrisposto, a decorrere dalla data di avvio delle suddette attività, il trattamento economico accessorio previsto, per il personale degli enti locali del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, dalla disciplina contrattuale afferente le prestazioni lavorative svolte in turnazione.
15. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa complessiva di 137.000 euro per l'anno 2017 a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 32:
a) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 127.000 euro;
b) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 10.000 euro.
16. In relazione al disposto di cui al comma 14, con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali da applicarsi sulle retribuzioni del personale, è iscritto lo stanziamento di 37.000 euro per l'anno 2017, rispettivamente sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) - Tipologia n. 100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 3, e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 32.
17.
Il comma 2 dell'articolo 51 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), è abrogato.

18.
Al comma 2 bis dell'articolo 12 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)) dopo le parole << personale somministrato >> sono inserite le seguenti: << e a tempo determinato >>.

19.
Una quota dei budget per contratti di lavoro flessibile delle Province del Comparto unico di cui all' articolo 22, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), pari a, tenuto conto del numero di unità di personale trasferite alla Regione per effetto del processo complessivo di trasferimento di funzioni dalle soppresse Province, 1 milione di euro, è assegnata alla Regione a partire dall'anno 2017.

20. A decorrere dall'1 gennaio 2018, tra le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale rientra anche il Consorzio Culturale del Monfalconese, istituito ai sensi dell' articolo 24 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia); a decorrere da tale data al personale del Consorzio si applica la disciplina contrattuale prevista per il personale degli enti locali del Comparto unico.
21. Fino alla definizione del giudizio promosso avanti alla Corte Costituzionale, l'efficacia dell'articolo 7, dell'articolo 8, dell'articolo 9, commi 2 e 3, dell'articolo 41 e dell' articolo 49 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), è sospesa.
22.
Il comma 6 dell'articolo 48 della legge regionale 10/2017 è sostituito dal seguente:
<<6. L'ammontare del gettone da corrispondere ai componenti del Comitato, qualora esterni, è determinato nel rispetto dei principi di contenimento della spesa pubblica per gli organi collegiali secondo quanto previsto dalla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 , (Legge finanziaria 2011).>>.

23.
Al comma 4 bis dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), la parola << diretta >> è soppressa.

24. Al fine di assicurare il coordinamento e il potenziamento delle infrastrutture logistiche regionali, la Regione è autorizzata a cedere alla Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia - Società per azioni - Friulia Spa la titolarità dei diritti relativi alle partecipazioni delle Province nelle società di logistica interportuale ad essa assegnate.
25. Il corrispettivo, qualora non venga liquidato in denaro, è rappresentato da azioni di Friulia Spa, che l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire al valore desumibile dal patrimonio netto quale risultante dall'ultimo bilancio consolidato adottato dal consiglio di amministrazione di Friulia Spa e asseverato dall'organo di revisione.
26. L'operazione di cui ai commi 24 e 25 è autorizzata nell'ammontare massimo di 3 milioni di euro sulla base del valore delle azioni della società di logistica interportuale risultante dalla perizia di stima affidata dalla società stessa ovvero desumibile dal patrimonio netto quale risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'assemblea dei soci della società, qualora l'entità della partecipazione azionaria renda antieconomico il ricorso alla perizia.
27. Per le finalità previste dal comma 24 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 32.
28. Agli oneri derivanti dal comma 27 si provvede con le maggiori entrate di pari importo previste, ai sensi del comma 26, per l'anno 2017 che affluiscono sul Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 100 (Alienazione di attività finanziarie) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui dell'articolo 1, comma 3.
29. All' articolo 4 della legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. I componenti dell'Osservatorio regionale antimafia esercitano le attività previste dalla presente legge a titolo gratuito.>>;

b)
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. Ai componenti dell'Osservatorio regionale antimafia che risiedono in un comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni dell'Osservatorio spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti previsti per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale.
1 ter. Gli oneri derivanti dalle finalità previste dal comma 1 bis fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.>>.

30. Qualora i rapporti contrattuali nella titolarità dei quali la Regione sia subentrata a seguito delle procedure di cui all'articolo 12, commi 13 e 14, della legge regionale 25/2016 prevedano, alla data del subentro stesso, un residuo da erogare e riguardino opere la cui realizzazione sia di competenza di enti diversi dalla Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai predetti enti le risorse necessarie alla realizzazione delle opere in questione, nel limite massimo del residuo stesso.
31. Per le finalità di cui al comma 30, è destinata la spesa di 2.624.197,17 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella M di cui al comma 34.
32. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella K.
33. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella L.
34. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni e ai Programmi di cui alla annessa Tabella M relativa al subentro della Regione nei mutui delle Province di cui all'articolo 12, commi 13 e 14, della legge regionale 25/2016 .
Note:
1Comma 9 abrogato da art. 12, comma 10, L. R. 37/2017
2Integrata la disciplina del comma 30 da art. 2, comma 15, L. R. 44/2017
3Parole sostituite alla lettera c) del comma 11 da art. 10, comma 24, L. R. 44/2017
4Integrata la disciplina del comma 30 da art. 11, comma 17, L. R. 45/2017
5Parole sostituite al comma 12 da art. 27, comma 5, L. R. 4/2018
6Comma 13 bis aggiunto da art. 5, comma 5, L. R. 12/2018
7Integrata la disciplina del comma 6 da art. 12, comma 6, L. R. 20/2018
8Parole aggiunte al comma 13 da art. 12, comma 10, L. R. 20/2018
9Parole sostituite alla lettera c) del comma 11 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 26/2018
10Comma 12 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 26/2018
11Comma 12 ter aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 26/2018
12Parole aggiunte al comma 25 da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
13Parole sostituite al comma 26 da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
14Parole aggiunte al comma 26 da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
15Parole sostituite al comma 11 da art. 10, comma 5, lettera a), L. R. 15/2020
16Parole sostituite alla lettera c) del comma 11 da art. 10, comma 5, lettera b), L. R. 15/2020
17Parole aggiunte alla lettera b) del comma 11 da art. 66, comma 1, L. R. 6/2021
18Parole sostituite al comma 11 da art. 9, comma 29, lettera a), L. R. 13/2021
19Parole sostituite alla lettera c) del comma 11 da art. 9, comma 29, lettera b), L. R. 13/2021
20Parole aggiunte alla lettera c) del comma 11 da art. 45, comma 1, L. R. 8/2022
21Parole sostituite al comma 11 da art. 9, comma 6, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
22Parole sostituite alla lettera c) del comma 11 da art. 9, comma 6, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
23Parole sostituite al comma 11 da art. 9, comma 7, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
24Parole sostituite alla lettera c) del comma 11 da art. 9, comma 7, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.