LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 29

Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.

TESTO VIGENTE dal 07/07/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
420.03 - Edilizia scolastica
430.01 - Trasporti
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 12
 (Estensione a limite territoriale unico regionale per operazioni di collaudo)
1. Al fine di gestire a livello di servizio regionale tutte le procedure per operazioni di collaudo, precedentemente limitate ai confini territoriali delle Province, viene estesa l'accettazione e l'effettuazione delle stesse, a un unico ambito territoriale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, avvalendosi indifferentemente degli uffici di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste.
Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 37/2017
2Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 37/2017