LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
210.04 - Zootecnia
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Capo I
 Contributi per la realizzazione di centri di lavorazione della selvaggina
Art. 61
 (Finalità)
1. Al fine di consentire che, nei casi diversi da quanto previsto dall' articolo 1, comma 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, le carni di fauna selvatica da destinare alla commercializzazione siano lavorate nel rispetto delle normative igienico-sanitarie, la Regione promuove l'attivazione di un centro di lavorazione delle carni di selvaggina uccisa a caccia in ciascuna delle aree del territorio regionale in cui risultano più numerosi gli abbattimenti realizzati dai cacciatori e in attuazione dei provvedimenti di deroga di cui all' articolo 11 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), e dei piani di controllo di cui all' articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per gli interventi di adeguamento dei macelli e dei centri di sezionamento esistenti necessari a ottenere il riconoscimento per la categoria "centro di lavorazione della selvaggina uccisa a caccia" ai sensi dell' articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 .
Art. 62
 (Requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissibilità delle domande di contributo)
1. Possono presentare domanda per i contributi di cui all'articolo 61:
a) i gestori di macelli che, alla data di presentazione, siano in possesso del riconoscimento di cui all' articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 per l'impianto per cui è richiesto il contributo e che abbiano disponibilità dell'immobile in cui si trova il macello per almeno sei anni;
b) i gestori di centri di sezionamento che, alla data di presentazione, siano in possesso del riconoscimento di cui all' articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 per l'impianto per cui è richiesto il contributo e che abbiano la disponibilità dell'immobile in cui si trova il centro di sezionamento per almeno sei anni;
c) le pubbliche amministrazioni proprietarie di macelli o centri di sezionamento, ancorché prive del riconoscimento di cui all' articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 .
2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare domanda di contributo per gli impianti situati entro la perimetrazione delle seguenti aree territoriali di cui all'allegato C bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative):
a) area Livenza - Cansiglio - Cavallo e area Valli delle Dolomiti friulane;
b) area Carnia;
c) area Gemonese e area Torre;
c bis) area Collinare;
d) area Natisone e area Collio - Alto Isonzo;
e) area Giuliana.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 2, comma 16, lettera a), L. R. 12/2018
2Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 2, comma 16, lettera b), L. R. 12/2018
Art. 63
 (Modalità di presentazione della domanda di contributo)
1. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro e non oltre il 31 maggio 2018, corredata della seguente documentazione:
a) relazione tecnica illustrativa del progetto di adeguamento in cui vengono, in particolare, indicati la localizzazione dell'impianto e le caratteristiche del progetto che consentono di attribuire i punteggi relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 65, comma 4, lettera b);
b) elaborati grafici descrittivi del progetto di adeguamento;
c) preventivo dettagliato di spesa, con l'indicazione della quota di costo a carico del proponente la domanda e della quota per cui viene richiesto il contributo;
d) per i soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b), documentazione comprovante la disponibilità dell'immobile per sei anni dalla data di presentazione della domanda di contributo e dichiarazione di impegno a gestire il centro di lavorazione delle carni per la selvaggina uccisa a caccia per cinque anni dalla data del riconoscimento definitivo di cui all' articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
e) per i soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c), dichiarazione di impegno a gestire o far gestire il centro di lavorazione delle carni per la selvaggina uccisa a caccia per cinque anni dalla data del riconoscimento definitivo di cui all' articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004 ;
f) dichiarazione di impegno a garantire, per cinque anni dalla data del riconoscimento definitivo di cui all' articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004 , la possibilità del conferimento della selvaggina uccisa a caccia al centro di lavorazione delle carni durante i giorni e gli orari dell'attività venatoria e durante l'attività di abbattimento in attuazione dei provvedimenti di deroga e dei piani di controllo.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 34, L. R. 45/2017
2Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 17, L. R. 12/2018 . Le domande presentate nella versione previgente alla data di entrata in vigore della L.R. 12/2018, rimangono valide e sono istruite assieme a quelle presentate entro il 31/5/2018, come stabilito dall'art. 2, c. 18, L.R. 12/2018.
Art. 64
 (Commissione per la valutazione dei progetti di avviamento di centri di lavorazione delle carni per la selvaggina uccisa a caccia)
1. L'istruttoria delle domande di contributo avviene a cura della Commissione per la valutazione dei progetti di avviamento di centri di lavorazione delle carni per la selvaggina uccisa a caccia, di seguito Commissione di valutazione, che individua le domande ammesse a finanziamento.
2. La Commissione di valutazione è costituita con decreto del Direttore della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, dura in carica fino all'avvenuta erogazione dei contributi di cui all'articolo 61 ed è composta da:
a) il Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche, di seguito Servizio competente, o suo delegato con funzioni di Presidente;
b) un dipendente del Servizio competente;
c) il Direttore del Servizio competitività sistema agroalimentare o suo delegato;
d) il Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria o suo delegato;
e) un funzionario impiegato presso il Servizio sanità pubblica veterinaria individuato dal Direttore del Servizio medesimo.
3. Gli esiti dei lavori della Commissione sono riportati in una relazione istruttoria conclusiva. Le attività di segreteria sono assicurate dal personale del Servizio competente.
Art. 65
 (Istruttoria delle domande di contributo)
1. L'istruttoria avviene esaminando separatamente le domande di contributo relative agli impianti collocati in ciascuna delle aree di cui all'articolo 62, comma 2.
2. La Commissione di valutazione verifica preliminarmente:
a) l'ammissibilità delle domande ai sensi dell'articolo 62;
b) la completezza della documentazione ai sensi dell'articolo 63 ai fini della richiesta delle necessarie integrazioni istruttorie.
3. Qualora per la medesima area di cui all'articolo 62, comma 2, risultino ammissibili più domande di contributo vengono individuate le domande finanziabili in base all'applicazione dei seguenti criteri di priorità:
a) sono giudicate finanziabili solo le domande presentate dai soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b);
b) solo in assenza delle domande di cui alla lettera a) del presente comma, sono giudicate finanziabili le domande presentate dai soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c).
4. Qualora per la medesima area di cui all'articolo 62, comma 2:
a) risulti finanziabile un'unica domanda: la stessa è ammessa a finanziamento nel limite delle spese considerate ammissibili;
b) risultino finanziabili più domande: è ammessa a finanziamento, nel limite delle spese ammissibili, la domanda che, a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione di cui all'allegato A alla presente legge ha ottenuto il punteggio più elevato; in caso di parità di punteggio fra due o più domande, viene selezionata la domanda per cui risulta la minor spesa ammissibile.
5. Sono considerate ammissibili solo le spese individuate nell'allegato B alla presente legge.
Art. 66
 (Concessione ed erogazione dei contributi)
1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 63, comma 1, i contributi sono concessi, con decreto del Direttore del Servizio competente, all'unica domanda ammessa a finanziamento per ciascuna delle aree di cui all'articolo 62, comma 2.
2. I contributi sono concessi nel limite della spesa ritenuta ammissibile in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 24 dicembre 2013, n. L 352.
3. In caso di risorse finanziarie insufficienti per tutte le domande ammesse a finanziamento ciascun contributo viene proporzionalmente ridotto.
4. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa: è oggetto di rendicontazione anche la quota di costo a carico del beneficiario, ridotta in percentuale corrispondente a quella di cui al comma 3.
5. I beneficiari hanno l'obbligo di mantenere gli impegni dichiarati ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettere d), e) ed f).
6. Il contributo può essere erogato in via anticipata ai soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b), nel limite del 50 per cento previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi dell' articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
7. L'erogazione dell'intero contributo o dell'eventuale saldo è subordinata all'ottenimento del riconoscimento definitivo ai sensi dell' articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004 per la categoria "centro di lavorazione della selvaggina uccisa a caccia".
8. Qualora il beneficiario non rendiconti interamente la quota di costo a suo carico, calcolata ai sensi del comma 4, la somma da erogare è proporzionalmente ridotta.
Art. 67
 (Restituzione dei contributi erogati)
1. Qualora il beneficiario non ottenga il riconoscimento definitivo ai sensi dell' articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004 per la categoria "centro di lavorazione della selvaggina uccisa a caccia", è richiesta la restituzione dell'importo eventualmente erogato in via anticipata ai sensi dell'articolo 66, comma 6, maggiorato degli interessi calcolati ai sensi dell' articolo 49, comma 1, della legge regionale 7/2000 .
2. Qualora l'obbligo di mantenere gli impegni dichiarati ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettere d), e) ed f), non venga mantenuto, il contributo concesso è revocato ed è richiesta la restituzione dell'importo erogato ai sensi dell' articolo 49, comma 1, della legge regionale 7/2000 .
3. L'impegno di cui all'articolo 63, comma 1, lettera f), si considera non mantenuto quando vengano accertate, anche a seguito di segnalazione formale, ripetute situazioni di impossibilità di conferimento della selvaggina uccisa a caccia.
Art. 68
 (Contributo straordinario per l'attivazione di un centro di lavorazione delle carni di selvaggina uccisa a caccia nell'area Canal del Ferro - Val Canale)
1. Al fine di consentire l'attivazione di un centro di lavorazione delle carni anche nell'area Canal del Ferro - Val Canale di cui all'allegato C bis della legge regionale 26/2014 , in cui non risultano esistere macelli o centri di sezionamento in possesso del riconoscimento di cui all' articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Pontebba per gli interventi di adeguamento del macello di proprietà, necessari a ottenere il riconoscimento per la categoria "centro di sezionamento di selvaggina uccisa a caccia" ai sensi del medesimo articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 .
2. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro e non oltre il 31 marzo 2018, corredata della seguente documentazione:
a) relazione illustrativa del progetto di adeguamento;
b) elaborati grafici;
c) preventivo di spesa;
d) dichiarazioni di impegno di cui all'articolo 63, comma 1, lettere e) ed f).
(1)
3. Il contributo è concesso, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 e nei limiti delle spese riconosciute ammissibili in applicazione dell'allegato B alla presente legge. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.
4. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere gli impegni dichiarati ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettere e) ed f).
5. L'erogazione del contributo è subordinata all'ottenimento del riconoscimento definitivo ai sensi dell' articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004 per la categoria "centro di sezionamento di lavorazione della selvaggina uccisa a caccia". Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 67, commi 2 e 3.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 35, L. R. 45/2017
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 34, comma 1, L. R. 6/2021
3Parole soppresse al comma 3 da art. 3, comma 21, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 69
 (Promozione dei centri di raccolta della selvaggina)
1. AI fine di favorire il conferimento della selvaggina uccisa a caccia ai centri di lavorazione della carne finanziati ai sensi del presente capo, la Regione promuove la realizzazione di centri di raccolta delle spoglie di selvaggina presso le Riserve di caccia.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Associazioni delle Riserve di caccia per l'acquisto e l'istallazione di celle di refrigerazione dedicate alla conservazione della selvaggina uccisa a caccia nell'ambito del Distretto venatorio di appartenenza, nel numero massimo di tre celle per Distretto.
3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi di cui al comma 2.
Art. 70
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 61 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. Per le finalità previste dall'articolo 68 è autorizzata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Per le finalità previste dall'articolo 69 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri Fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
5. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 67 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 30500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.