LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
210.04 - Zootecnia
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Capo III
  Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi)
Art. 17
1.
Al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), le parole << dalla Provincia >> sono sostituite dalle seguenti: << dal Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia >>.

Art. 18
1.
Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 23/1999 le parole << della Provincia >> sono sostituite dalle seguenti: << del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia >>.

Art. 19
1.
Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 23/1999 le parole << un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere della Provincia. >>sono sostituite dalle seguenti: << al Comune un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia. >>.

Art. 20
1.
Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 23/1999 è sostituito dal seguente:
<<3. Con provvedimento del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia possono essere disposte variazioni del calendario di raccolta.>>.

Art. 21
1.
Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 23/1999 dopo le parole << è rilasciata >> sono inserite le seguenti: << , con provvedimento del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia, >>.

Art. 22
1.
Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 23/1999 le parole << Le Province, avvalendosi della consulenza di esperti in materia micologica, provvedono >> sono sostituite dalle seguenti: << Il Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia provvede >>.

Art. 23
1.
Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 23/1999 le parole << predisposto dalla Regione. >> sono sostituite dalle seguenti: << adottato con provvedimento del Servizio dell'Agenzia competente in materia. >>.

Art. 24
1. All' articolo 15 della legge regionale 23/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo, con particolare riferimento all'organizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento sulla raccolta e di addestramento dei cani utilizzati nella stessa.>>;

b)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Per le finalità di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi alle associazioni dei tartufai secondo criteri e modalità stabiliti, nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di stato, con regolamento regionale.>>.

Art. 26
1.
Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 23/1999 le parole << dalla Provincia >> sono sostituite dalle seguenti: << con provvedimento del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia >>.

Art. 27
1.
Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 23/1999 le parole << agli agenti del Corpo forestale regionale. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale >> sono sostituite dalle seguenti: << al Corpo forestale regionale e ai Corpi di polizia locale >>.

Art. 28
1.
L' articolo 19 della legge regionale 23/1999 è sostituito dal seguente:
<<Art. 19
 (Sanzioni amministrative e pecuniarie)
1. Alle violazioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) per la raccolta senza il tesserino di cui all'articolo 12, comma 3 da 100 euro a 400 euro;
b) per la raccolta in periodo vietato di cui all'articolo 11, comma 2, o senza l'ausilio del cane addestrato o senza l'attrezzo idoneo di cui all'articolo 11, comma 2, o per il commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta da 150 euro a 500 euro;
c) per la raccolta di tartufi con lavorazione andante del terreno, da 150 euro a 500 euro per ogni decara o frazione del terreno lavorato;
d) per l'apertura di buche in soprannumero o per il mancato riempimento con la terra prima estratta di cui all'articolo 11, comma 6, da 50 euro a 100 euro per ogni cinque buche o frazione, aperte e non riempite con il medesimo terreno di scavo;
e) per la raccolta abusiva di tartufi in tartufaie coltivate o controllate riconosciute di cui all'articolo 4, comma 1, da 500 euro a 2.000 euro;
f) per la raccolta di tartufi immaturi o avariati di cui all'articolo 11, comma 4, da 50 euro a 200 euro;
g) per la ricerca e la raccolta di tartufi durante le ore notturne di cui all'articolo 11, comma 5, da 150 euro a 500 euro;
h) per la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di quindici anni dalla data del rimboschimento da 50 euro a 200 euro;
i) per la raccolta dei tartufi con un numero di cani superiore a quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, da 150 euro a 500 euro per ciascun cane;
j) per la vendita al consumatore di tartufi freschi senza il rispetto delle modalità prescritte dall' articolo 7 della legge 752/1985 da 300 euro a 1000 euro;
k) per la vendita al consumatore di tartufi conservati senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 752/1985 da 300 euro a 1000 euro;
l) per la lavorazione del tartufo per la conservazione e la successiva vendita da parte di soggetti diversi da quelli previsti dall' articolo 8 della legge 752/1985 da 300 euro a 1000 euro.
2. La raccolta dei tartufi nelle ipotesi previste dal comma 1 comporta la confisca del materiale raccolto, nonché la sanzione accessoria del ritiro del tesserino previsto dall'articolo 12, comma 3, per l'anno solare in corso.
3. Alle violazioni della presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
4. All'irrogazione delle sanzioni provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della legge regionale 1/1984 .>>.

Art. 29
  (Norme finanziarie relative alla legge regionale 23/1999 )
1. Per le finalità di cui all' articolo 15, comma 3 bis, della legge regionale 23/1999 , come aggiunto dall'articolo 24, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Le entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all' articolo 19, comma 1, della legge regionale 23/1999 , come sostituito dall'articolo 28, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) Tipologia 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.