LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
210.04 - Zootecnia
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Capo I
  Modifiche alla legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia)
Art. 1
1.
All' articolo 1 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica del Friuli Venezia Giulia), le parole << regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato regolamento CEE >> sono sostituite dalle seguenti: << regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 >>.

Art. 3
1.
Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 32/1995 le parole << Detti produttori non hanno più diritto ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 12. >> sono soppresse.

Art. 4
1. All' articolo 9 della legge regionale 32/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 8 è abrogato;

b)
al comma 9 le parole << nonché le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1984, n. 41 >> sono soppresse.

Art. 5
1.
Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 32/1995 le parole << regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, da ultimo modificato dal regolamento (CEE) n. 3669/93 , del Consiglio, del 22 dicembre 1993, nonché quelle previste dalla legge regionale 13 giugno 1988, n. 49 >> sono sostituite dalle seguenti: << regolamento (CE) n. 952/1997 del Consiglio, del 20 maggio 1997, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni >>.

Art. 6
1.
L' articolo 12 della legge regionale 32/1995 è sostituito dal seguente:
<<Art. 12
 (Interventi a favore dell'agricoltura biologica)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per abbattere i costi sostenuti dalle aziende agricole biologiche o in conversione biologica con sede operativa in regione per le misure obbligatorie di controllo relative ai metodi di coltivazione biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 , riferite alla superficie agricola utilizzata (SAU) situata in regione.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi agli Organismi di cui all'articolo 7 e non comportano pagamenti diretti alle aziende. Gli aiuti sono concessi ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 .
3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi per le misure obbligatorie di controllo relative ai metodi di coltivazione biologica svolte a favore delle aziende di cui al comma 1 che:
a) sono microimprese, piccole o medie imprese (PMI), come definite nell'allegato I del regolamento (UE) 702/2014 , attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli;
b) non sono imprese in difficoltà di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14, del regolamento (UE) 702/2014 ;
c) risultano iscritte nell'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 4.
4. Gli aiuti di cui al comma 1:
a) non sono cumulabili con altri aiuti ottenuti per i medesimi costi;
b) non possono essere concessi per i costi dei controlli effettuati direttamente dalle aziende;
c) possono essere concessi per i costi dei controlli che la legislazione dell'Unione europea prevede siano sostenuti delle aziende, purché sia quantificato il relativo ammontare.
5. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le domande per la concessione degli aiuti di cui al comma 1 sono presentate, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, dagli Organismi di cui all'articolo 7 con riferimento ai costi da sostenere nell'anno successivo e sono corredate:
a) dell'elenco delle aziende interessate, distinte in microimprese, piccole o medie imprese;
b) del preventivo di spesa per ciascuna azienda, con la descrizione delle attività di controllo previste, l'indicazione dei costi totali fra cui va messa in evidenza l'eventuale quantificazione dei costi di cui al comma 4, lettera c), e dell'importo richiesto a titolo di aiuto;
c) delle dichiarazioni rese, ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dai legali rappresentanti di ciascuna azienda con cui si attesta di non aver chiesto altri aiuti per le medesime spese e di non essere destinatari di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.
6. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, nella misura massima del 80 per cento delle spese preventivate, al netto dell'IVA. In caso di risorse insufficienti, le somme spettanti a ciascun Organismo sono proporzionalmente ridotte. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità della rendicontazione, prevedendo che la fattura di addebito per l'attività di controllo svolta a favore di ciascuna azienda indichi l'entità del contributo concesso in detrazione rispetto al totale del corrispettivo.>>.

Art. 8
  (Norme transitorie relative all' articolo 12 della legge regionale 32/1995 )
1. In sede di prima applicazione dell' articolo 12 della legge regionale 32/1995 , come sostituito dall'articolo 6, le domande di contributo sono presentate entro il 31 agosto 2017 con riferimento alle spese da sostenere nell'anno in corso a decorrere dall'1 settembre 2017.
Art. 9
  (Norme finanziarie relative alla legge regionale 32/1995 )
1. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 32/1995 , come sostituito dall'articolo 6 e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8, è autorizzata la spesa complessiva di 10.000 euro suddivisa in ragione di 5.000 euro per l'anno 2017 e di 5.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.