LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
210.04 - Zootecnia
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 74
1. All' articolo 3 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera j sexies) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<j sexies) organizza gli esami per il conseguimento delle seguenti abilitazioni:
1) a dirigente venatorio ai sensi dell'articolo 29;
2) all'esercizio venatorio ai sensi dell'articolo 29;
3) alla caccia di selezione agli ungulati ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica);
4) alla caccia tradizionale agli ungulati, ivi compresa la caccia agli ungulati con cani da seguita ai sensi dell' articolo 7 bis della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne);
5) a conduttore di cani da traccia ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 2;
6) ai prelievi in deroga di cui all' articolo 7, comma 2, della legge regionale 14/2007 ;
7) alla qualifica di guardia venatoria volontaria ai sensi dell' articolo 27 della legge 157/1992 ;>>;

b)
le lettere j septies) e j octies) del comma 1 sono abrogate;

c)
dopo la lettera e) del comma 2 è inserita la seguente:
<<e bis) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco regionale dei dirigenti venatori e del Registro dei cacciatori della regione;>>.

(1)
Note:
1Le lettere a) e b) del c. 1 del presente articolo hanno effetto dall'1/1/2018, come disposto dall'art. 105, c. 1, lett. a), L.R. 28/2017.