LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
210.04 - Zootecnia
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 62
 (Requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissibilità delle domande di contributo)
1. Possono presentare domanda per i contributi di cui all'articolo 61:
a) i gestori di macelli che, alla data di presentazione, siano in possesso del riconoscimento di cui all' articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 per l'impianto per cui è richiesto il contributo e che abbiano disponibilità dell'immobile in cui si trova il macello per almeno sei anni;
b) i gestori di centri di sezionamento che, alla data di presentazione, siano in possesso del riconoscimento di cui all' articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 per l'impianto per cui è richiesto il contributo e che abbiano la disponibilità dell'immobile in cui si trova il centro di sezionamento per almeno sei anni;
c) le pubbliche amministrazioni proprietarie di macelli o centri di sezionamento, ancorché prive del riconoscimento di cui all' articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 .
2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare domanda di contributo per gli impianti situati entro la perimetrazione delle seguenti aree territoriali di cui all'allegato C bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative):
a) area Livenza - Cansiglio - Cavallo e area Valli delle Dolomiti friulane;
b) area Carnia;
c) area Gemonese e area Torre;
c bis) area Collinare;
d) area Natisone e area Collio - Alto Isonzo;
e) area Giuliana.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 2, comma 16, lettera a), L. R. 12/2018
2Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 2, comma 16, lettera b), L. R. 12/2018