LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
210.04 - Zootecnia
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 40
1.
Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, il Programma di Sviluppo Rurale attiva ulteriori strumenti finanziari, in osservanza dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. L'Autorità di Gestione è autorizzata, con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, a sottoscrivere accordi di finanziamento con il gestore degli strumenti finanziari medesimi, previa consultazione sullo schema di accordo di finanziamento dell'Avvocatura della Regione per il parere legale e della Direzione centrale competente in materia di bilancio per il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio. L'accordo di finanziamento specifica i termini di attivazione dello strumento.>>.