LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
210.04 - Zootecnia
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 16
  (Norme transitorie relative alla legge regionale 25/1996 )
1. Gli articoli 17 e 19 della legge regionale 25/1996 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla conclusione dei medesimi, fatta salva la riduzione da dieci a cinque anni del vincolo di destinazione previsto all' articolo 19, comma 1, della legge regionale 25/1996 al fine di contrastare gli effetti dell'attuale congiuntura economica. Il Servizio competente comunica ai beneficiari la modifica della durata del vincolo di destinazione.
Note:
1Articolo interpretato da art. 3, comma 39, L. R. 13/2023 . La <<riduzione da dieci a cinque anni del vincolo di destinazione>> si considera applicabile anche nei casi di revoca del beneficio economico conseguente alla revoca dell'autorizzazione comunale.