LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
330.03 - Formazione professionale

Art. 28
 (Modalità di finanziamento)
1. La Regione, sulla base del programma di cui all'articolo 26, finanzia gli interventi di cui alla presente legge mediante risorse proprie e fondi statali ed europei.
2. Gli interventi di cui alla presente legge sono finanziati:
a) a costi reali, in caso di rimborsi effettuati sulla base del principio della spesa effettivamente sostenuta;
b) a costi semplificati, laddove il finanziamento sia erogato secondo tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie e finanziamenti a tasso forfettario.
3. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al comma 1, le voci dei costi reali e dei costi semplificati ammissibili di cui al comma 2, i parametri di costo e i relativi aggiornamenti biennali, nonché le modalità dei controlli sull'attuazione degli interventi e della relativa rendicontazione.