LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.

TESTO VIGENTE dal 18/11/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
330.03 - Formazione professionale

Art. 22 quater
 (Accreditamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro)
1. Nelle more dell'emanazione dell'atto di definizione dei requisiti minimi che devono essere posseduti dai soggetti formatori, di cui all'allegato A, parte I, punto 1, dell'Accordo Stato - Regioni del 17 aprile 2025 (Repertorio atti n. 59/CSR), l'accreditamento è rilasciato, ai sensi delle direttive vigenti, ai soggetti che gestiscono corsi di formazione:
a) per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
b) per preposti e lavoratori, relativamente ai cantieri stradali;
c) per gli operatori delle attrezzature di lavoro;
d) per ogni altra tipologia di percorso formativo prevista dal richiamato Accordo Stato - Regioni del 17 aprile 2025.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 12, L. R. 13/2025