LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.

TESTO VIGENTE dal 18/11/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
330.03 - Formazione professionale

Art. 15 ter
 (Riconoscimento di attività formative realizzate all'estero)
1. La Regione, previa intesa con il Governo nazionale, è autorizzata a concludere accordi con istituzioni scolastiche e istituzioni formative, riconosciute o accreditate in paesi terzi, secondo l'ordinamento italiano, finalizzati al riconoscimento di qualifiche o diplomi di qualifiche professionali o comunque al riconoscimento di competenze nell'ambito di percorsi formativi realizzati all'estero in coerenza con gli standard formativi regionali.
2. La Regione è autorizzata a sostenere eventuali costi a favore di alunni frequentanti i corsi di qualifica o di diploma di cui al comma 1 in particolare nel caso di percorsi che prevedano momenti di alternanza da svolgersi anche sul territorio regionale.
3. La Giunta regionale adotta le linee guida per l'individuazione delle modalità di sostegno degli interventi di cui al comma 2.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 14/2025