Art. 15 bis
1. La Regione, in coerenza con la normativa statale vigente, sostiene programmi di formazione professionale e civico linguistica realizzati all'estero nei confronti di persone di età inferiore ai trentasei anni, appartenenti a paesi terzi, già in possesso di competenze professionali, volti a creare le condizioni per un inserimento lavorativo nel tessuto produttivo regionale.
2. Gli interventi sono promossi da enti di formazione accreditati ai sensi dell'articolo 22, che presentino progetti di formazione e inserimento lavorativo da realizzare in collaborazione con associazioni datoriali, imprese e istituzioni scolastiche e universitarie del territorio regionale e dei paesi terzi di provenienza.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottate le linee guida per la predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico linguistica e sono definiti le modalità di sostegno ai programmi e i criteri per la loro valutazione.
4. Il Servizio competente in materia di formazione adotta gli avvisi pubblici per l'individuazione dei programmi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 14/2025