LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.

TESTO VIGENTE dal 18/11/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
330.03 - Formazione professionale

Art. 15 bis
 (Formazione all'estero)
1. La Regione, in coerenza con la normativa statale vigente, sostiene programmi di formazione professionale e civico linguistica realizzati all'estero nei confronti di persone di età inferiore ai trentasei anni, appartenenti a paesi terzi, già in possesso di competenze professionali, volti a creare le condizioni per un inserimento lavorativo nel tessuto produttivo regionale.
2. Gli interventi sono promossi da enti di formazione accreditati ai sensi dell'articolo 22, che presentino progetti di formazione e inserimento lavorativo da realizzare in collaborazione con associazioni datoriali, imprese e istituzioni scolastiche e universitarie del territorio regionale e dei paesi terzi di provenienza.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottate le linee guida per la predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico linguistica e sono definiti le modalità di sostegno ai programmi e i criteri per la loro valutazione.
4. Il Servizio competente in materia di formazione adotta gli avvisi pubblici per l'individuazione dei programmi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 14/2025