LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
330.03 - Formazione professionale

Sezione III
 Accreditamento
Art. 22
 (Soggetti affidatari degli interventi formativi)
1. Gli interventi formativi di cui alla presente legge sono svolti da soggetti pubblici non territoriali e privati, senza scopo di lucro, che abbiano tra i propri fini istituzionali la formazione e che siano in possesso dei seguenti requisiti ai fini dell'accreditamento:
a) disponibilità di sedi formative idonee rispetto alle norme in materia di accessibilità, sicurezza e igiene e adeguate rispetto alle esigenze formative e didattiche in termini di risorse infrastrutturali e logistiche;
a bis) dotazione informatica di collegamenti e dispositivi tali da garantire una qualità adeguata di erogazione della formazione a distanza;
b) dotazione di risorse professionali in possesso di adeguate credenziali e capacità gestionali, idonee a garantire, in un contesto organizzativo trasparente, il presidio funzionale dei processi di lavoro necessari per l'erogazione degli interventi formativi;
c) adeguatezza degli strumenti di relazione stabile con il territorio regionale e con gli attori del contesto istituzionale, sociale, produttivo ed economico locale;
d) rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica, fiscale, tributaria, previdenziale e di regolarità contributiva;
e) non essere soggetto a procedure fallimentari o ad altre procedure concorsuali;
f) applicazione al personale che opera nel sistema di istruzione e formazione professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;
g) applicazione al personale che opera nel sistema di formazione professionale, non rientrante all'interno della previsione di cui alla lettera f), del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria di appartenenza, o altro più favorevole al lavoratore, che assicuri in ogni caso un trattamento economico complessivo non inferiore a quello del contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale;
h) presenza di numero minimo di personale assunto con contratto di lavoro di tipo subordinato, anche in relazione alle tipologie formative per cui l'accreditamento viene richiesto e all'entità complessiva degli interventi che il soggetto formativo si propone di realizzare annualmente;
i) idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli utenti;
j) affidabilità patrimoniale, economica e finanziaria;
k) pubblicità del bilancio annuale dell'ente;
l) prevalenza dell'attività formativa desumibile dal bilancio;
m) presenza di un sistema di gestione della qualità;
n) livelli di efficacia, efficienza e gradimento maturati con riferimento alle attività formative finanziate;
o) affidabilità morale e professionale dei legali rappresentanti, dei componenti l'organo esecutivo e dei soggetti, anche non componenti l'organo esecutivo, dotati di poteri di firma;
p) per quanto riguarda l'istruzione e formazione professionale, rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla disciplina statale.
1 bis. L'accreditamento è concesso per scaglioni crescenti di volume di attività formativa annua che il soggetto formatore intende realizzare con l'utilizzo di fondi pubblici gestiti dalla Direzione centrale competente in materia di formazione professionale.
2. Non sono tenuti all'accreditamento gli enti e le imprese che svolgono attività formative rivolte esclusivamente al proprio personale o che mettono a disposizione i propri locali per la realizzazione di attività di stage e tirocinio.
3. Le Università, gli enti pubblici nazionali di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le Istituzioni Scolastiche statali e paritarie di scuola secondaria superiore e i Centri permanenti per l'istruzione agli adulti (CPIA) non sono soggetti ad accreditamento e possono beneficiare dei finanziamenti pubblici per la formazione professionale in presenza di specifici bandi e avvisi.
3 bis. Limitatamente ai corsi di formazione per le professioni di interesse sanitario, le Aziende sanitarie regionali non sono soggette ad accreditamento e possono erogare i corsi nell'ambito di quanto previsto dalla programmazione regionale e sulla base di specifici bandi e avvisi.
4. Ai fini del mantenimento dell'accreditamento, il requisito di cui al comma 1, lettera I), non si applica agli enti che realizzano prevalentemente attività formativa in favore delle persone in condizioni di svantaggio.
4 bis. Possono ottenere e mantenere l'accreditamento regionale anche enti privi del requisito di cui al comma 1, lettera l), per un numero di ore massimo pari a non più del 25 per cento del primo scaglione di cui al comma 1 bis, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti prescritti per il primo scaglione di accreditamento individuato dal regolamento di cui all'articolo 23.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 38, comma 4, L. R. 27/2017
2Comma 3 bis aggiunto da art. 77, comma 1, L. R. 6/2021
3Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 4, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 4, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
5Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 4, lettera c), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
6Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 63, comma 1, L. R. 8/2022
7Parole soppresse al comma 3 da art. 7, comma 18, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 22 bis
 (Soggetti utilizzatori di fondi paritetici interprofessionali)
1. Oltre ai soggetti pubblici non territoriali e privati di cui all'articolo 22, comma 1, possono essere accreditati dall'Amministrazione regionale per la realizzazione degli interventi di formazione di cui ai Fondi Paritetici Interprofessionali, istituiti con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, i soggetti, con sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che possiedano i seguenti requisiti:
a) disponibilità di sedi formative, nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, idonee rispetto alle norme in materia di accessibilità, sicurezza e igiene, e adeguate rispetto alle esigenze formative e didattiche in termini di risorse infrastrutturali e logistiche;
b) dotazione di risorse professionali in possesso di adeguate credenziali e capacità gestionali, idonee a garantire, in un contesto organizzativo trasparente, il presidio funzionale dei processi di lavoro necessari per l'erogazione degli interventi formativi;
c) adeguatezza degli strumenti di relazione stabile con il territorio regionale e con gli attori del contesto istituzionale, produttivo ed economico locale;
d) rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica, fiscale, tributaria, previdenziale e di regolarità contributiva;
e) non essere soggetto a procedure fallimentari o ad altre procedure concorsuali;
f) presenza di numero minimo di personale assunto con contratto di lavoro di tipo subordinato;
g) idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli utenti;
h) affidabilità patrimoniale, economica e finanziaria;
i) pubblicità del bilancio annuale dell'ente;
j) presenza di un sistema di gestione della qualità finalizzato anche a verificare i livelli di efficacia, efficienza e gradimento maturati con riferimento alle attività formative realizzate;
k) affidabilità morale dei legali rappresentanti, dei componenti l'organo esecutivo e dei soggetti, anche non componenti l'organo esecutivo, dotati di poteri di firma.
2. I soggetti di cui al comma 1 non accedono ai contributi pubblici gestiti dall'Amministrazione regionale finalizzati agli interventi formativi e non formativi di cui al titolo III, capo I e capo II.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 22 ter
 (Accreditamento ITS Academy)
1. Le persone giuridiche private di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore), possono essere accreditate dalla Direzione centrale competente in materia di istruzione. Trovano applicazione, in via transitoria, le disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2023, n. 040/Pres. (Regolamento recante i requisiti dei soggetti affidatari degli interventi formativi, le modalità di accreditamento degli enti di formazione professionale e le procedure di controllo e sanzionatorie, in attuazione degli articoli 23, comma 1, e 25 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)).
2. L'accreditamento è concesso e aggiornato nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 99/2022 e ai relativi decreti ministeriali di attuazione.
3. Con regolamento regionale sono disciplinate le disposizioni attuative relative ai requisiti di cui alla legge 99/2022 e relativi decreti ministeriali di attuazione, le modalità di presentazione alla Regione della domanda di accreditamento e di aggiornamento dello stesso da parte dei soggetti di cui al presente articolo, la documentazione necessaria, la procedura di accertamento del possesso dei requisiti previsti, e di rilascio dell'accreditamento da parte del responsabile della struttura regionale competente, nonché le fattispecie e le procedure di sospensione e revoca dell'accreditamento.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 18, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 23
 (Modalità di accreditamento e procedure di controllo)
1. Con regolamento regionale sono disciplinate le disposizioni attuative relative ai requisiti di cui all'articolo 22, le modalità di presentazione alla Regione della domanda di accreditamento e di aggiornamento dello stesso da parte dei soggetti di cui all'articolo 22, la documentazione necessaria, la procedura di accertamento del possesso dei requisiti previsti, anche in relazione alle tipologie formative per cui l'accreditamento viene richiesto e all' entità complessiva degli interventi che il soggetto formativo si propone di realizzare annualmente, e di rilascio dell'accreditamento da parte del responsabile della struttura regionale competente, nonché le fattispecie e le procedure di sospensione e revoca dell'accreditamento di cui all'articolo 25.
1 bis. Con regolamento regionale sono disciplinate le disposizioni attuative relative ai requisiti di cui all'articolo 22 bis, le modalità di presentazione alla Regione della domanda di accreditamento e di aggiornamento dello stesso da parte dei soggetti di cui all'articolo 22 bis, la documentazione necessaria, la procedura di accertamento del possesso dei requisiti e di rilascio dell'accreditamento da parte del responsabile della struttura competente, nonché le fattispecie di sospensione e revoca dell'accreditamento di cui all'articolo 25 bis.
2. Nel corso del periodo di validità dell'accreditamento la permanenza dei requisiti è accertata dal responsabile della struttura regionale competente mediante controlli amministrativi e in loco, anche a campione.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 24
 (Elenco dei soggetti accreditati)
1. È istituito, presso la struttura regionale competente, l'elenco regionale dei soggetti pubblici non territoriali e privati accreditati per la realizzazione degli interventi formativi di cui alla presente legge.
2. La struttura regionale competente iscrive d'ufficio i soggetti accreditati nell'elenco di cui al comma 1, pubblicato in apposita sezione del sito internet della Regione, con evidenza di quelli che erogano servizi formativi in lingua slovena.
2 bis. I soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 22 sono iscritti nella sezione Prima dell'elenco di cui al comma 1, i soggetti accrediti ai sensi dell'articolo 22 bis sono inseriti nella sezione Seconda del medesimo elenco.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 25
 (Sospensione e revoca dell'accreditamento)
1. I soggetti di cui all'articolo 22 sono tenuti al rispetto del principio di leale collaborazione, correttezza e trasparenza nei confronti dell'Amministrazione regionale e degli utenti, nonché degli obblighi da questi derivanti e stabiliti con i regolamenti di cui agli articoli 10 e 23, inerenti il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui all'articolo 22 e il regolare svolgimento degli interventi.
2. La sospensione dell'accreditamento è prevista nelle ipotesi di:
a) inadempimento degli obblighi previsti dal comma 1 e dai regolamenti di settore vigenti in materia di utilizzo dei fondi per la formazione professionale, tale da incidere sul soddisfacimento delle esigenze gestionali, amministrative e formative delle strutture regionali interessate;
b) ripetuti comportamenti dilatori o non collaborativi dei soggetti accreditati.
3. La sospensione produce l'effetto di precludere, per un periodo di tre mesi, la possibilità da parte dei soggetti accreditati di presentare proposte progettuali su bandi di gara e avvisi emanati dalla Regione in materia di formazione.
4. La revoca dell'accreditamento è prevista nelle ipotesi di:
a) perdita di uno o più requisiti di accreditamento;
b) accertamento di un'infrazione sanzionabile con la sospensione, qualora sia già stata irrogata la sanzione della sospensione per tre volte nel corso dei trentasei mesi precedenti;
c) comportamenti tali da compromettere la realizzazione dell'attività formativa prevista o l'efficiente ed efficace svolgimento dei procedimenti amministrativi di cui alla presente sezione, o tali da incidere sul soddisfacimento delle esigenze gestionali, amministrative e formative delle strutture regionali interessate.
5. Nei casi di revoca dell'accreditamento, la Regione si riserva la facoltà di consentire la conclusione degli interventi formativi in corso, confermandone il finanziamento, oppure, ove possibile, ne affida la realizzazione a un diverso soggetto accreditato.
6. La revoca dell'accreditamento comporta la cancellazione dell'ente dall'elenco di cui all'articolo 24.
7. La sospensione e la revoca dell'accreditamento sono disposte con decreto del responsabile della struttura regionale competente.
Art. 25 bis
 (Sospensione e revoca dell'accreditamento per i soggetti di cui all'articolo 22 bis)
1. I soggetti di cui all'articolo 22 bis sono tenuti al rispetto del principio di leale collaborazione, correttezza e trasparenza nei confronti dell'Amministrazione regionale e degli obblighi stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 1 bis, inerente il mantenimento dei requisiti di accreditamento.
2. La sospensione dell'accreditamento concesso ai soggetti di cui all'articolo 22 bis è prevista per un periodo di tre mesi in caso di ripetuti comportamenti dilatori o non collaborativi dei soggetti accreditati.
3. La revoca dell'accreditamento è prevista nelle ipotesi di:
a) perdita di uno o più requisiti di accreditamento;
b) accertamento di un'infrazione sanzionabile con la sospensione, qualora sia già stata irrogata la sanzione della sospensione per tre volte nel corso dei trentasei mesi precedenti.
4. La revoca dell'accreditamento comporta la cancellazione dell'ente dall'elenco di cui all'articolo 24, comma 2 bis.
5. La sospensione e la revoca dell'accreditamento sono disposte con decreto del responsabile della struttura regionale competente.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.