LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
330.03 - Formazione professionale

Capo I
 Norme generali
Art. 1
 (Oggetto)
1. La presente legge, affermando la centralità della persona e la sua aspirazione alla piena realizzazione dello sviluppo culturale, all'integrazione sociale e lavorativa e all'esercizio di una cittadinanza consapevole, disciplina la formazione e l'orientamento permanente all'interno del territorio regionale, nell'ambito dell'apprendimento permanente.
2. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia promuove la realizzazione di un sistema regionale dell'apprendimento permanente quale diritto a poter accedere, in ogni fase della vita, a un percorso educativo e formativo, nonché a un servizio di orientamento, che permetta l'individuazione e la messa in trasparenza del patrimonio formativo, professionale e culturale comunque acquisito, in un'ottica di valorizzazione e rafforzamento continuo e costante delle conoscenze e competenze della persona.
Art. 2
 (Principi e finalità generali)
1. La Regione ispira la propria azione al principio della centralità della persona, valorizzandone l'autonomia e le attitudini individuali, nel rispetto delle differenze di forme e ritmi dell'apprendimento.
2. In attuazione del principio di cui al comma 1, la Regione intende perseguire, in particolare, le seguenti finalità:
a) elevare il livello generale di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di formazione della popolazione regionale, nonché facilitare l'accesso ai relativi percorsi;
b) prevenire e contrastare l'abbandono scolastico e formativo e favorire il rientro nei percorsi scolastici e di istruzione e formazione professionale;
b bis) prevenire e contrastare l'analfabetismo funzionale e l'analfabetismo di ritorno per consentire alla persona di intervenire attivamente nella società, di raggiungere i propri obiettivi e di sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità;
c) rafforzare l'offerta formativa e orientativa complessivamente disponibile sul territorio regionale secondo un modello integrato e sulla base dei fabbisogni formativi e occupazionali del tessuto economico e sociale, quale misura cardine di politica attiva del lavoro;
d) favorire l'occupabilità della persona, con particolare attenzione ai soggetti a maggior rischio di esclusione lavorativa e sociale;
e) promuovere la mobilità territoriale della formazione, anche attraverso il riconoscimento delle competenze ovunque acquisite;
f) perseguire l'allineamento tra la domanda di professionalità proveniente dal territorio e l'offerta formativa regionale, con particolare riferimento alle strategie di sviluppo regionale;
g) assicurare una diffusione equilibrata delle opportunità di formazione e di orientamento nell'intero territorio regionale;
h) garantire servizi di orientamento e informazione, definendone altresì gli standard;
i) favorire all'interno delle azioni formative di propria competenza lo sviluppo di adeguati percorsi di alternanza scuola-lavoro e di un'offerta di istruzione e formazione professionale (IeFP) articolata anche con modalità duale, tenuto conto del valore educativo e formativo dell'attività lavorativa;
j) tutelare attraverso apposite azioni formative la salute e la sicurezza della persona.
(1)
3. La partecipazione degli utenti alle attività a carattere formativo è gratuita. Per particolari tipologie di interventi, stabilite con il programma di cui all'articolo 26, può essere richiesta agli utenti una compartecipazione al costo delle stesse.
4. La Regione promuove un sistema condiviso e territorialmente integrato dei servizi di istruzione, formazione e lavoro con un'offerta strutturata di formazione e orientamento permanente, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale, consentendo la spendibilità delle conoscenze e delle competenze.
5. Nel rispetto della Costituzione, dello Statuto di autonomia e della normativa europea, statale e regionale, con la presente legge la Regione concorre altresì alla tutela e alla valorizzazione delle minoranze linguistiche presenti nel territorio come parte del proprio patrimonio storico, culturale e umano.
6. Gli interventi di istruzione e formazione professionale (IeFP) tengono conto delle esigenze della minoranza slovena per la tutela e la valorizzazione della sua identità linguistica e culturale.
Note:
1Lettera b bis) del comma 2 aggiunta da art. 7, comma 7, lettera a), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 3
 (Carta dei servizi)
1. Con deliberazione della Giunta regionale la Regione adotta la Carta dei servizi di formazione e di orientamento permanente con la quale sono definiti gli standard qualitativi e i servizi dei soggetti affidatari delle attività di cui alla presente legge.
2. La Carta di cui al comma 1 in particolare indica i servizi di cui gli utenti possono usufruire e le modalità di accesso, il diritto all'informazione sulle caratteristiche dell'offerta formativa e di orientamento regionale, nonché le eventuali forme di sostegno alla fruizione dei servizi erogati.
Art. 4
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) apprendimento permanente, qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale;
b) apprendimento formale, il processo che si attua nel sistema di istruzione e formazione, nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, anche in apprendistato, a norma del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell' articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ), o di una certificazione riconosciuta;
c) apprendimento non formale, il processo caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi di cui alla lettera b), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;
d) apprendimento informale, il processo che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero;
e) formazione, l'insieme di interventi di istruzione e formazione professionale, formazione tecnica superiore e formazione permanente, finalizzati ad agevolare l'ingresso o la permanenza nel mondo del lavoro delle persone attraverso l'accrescimento e il rafforzamento delle loro competenze;
f) orientamento permanente, il processo volto a facilitare la conoscenza di sé, del contesto formativo, occupazionale, sociale, culturale ed economico di riferimento, delle strategie messe in atto per relazionarsi e interagire con tali realtà, al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo delle competenze necessarie per poter definire o ridefinire autonomamente obiettivi personali e professionali aderenti al contesto, elaborare o rielaborare un progetto di vita e sostenere le scelte relative;
g) istruzione e formazione professionale (IeFP), i percorsi previsti dal capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione formazione, a norma dell' articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 );
h) istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), i percorsi formativi integrati le cui caratteristiche sono definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori";
i) istituti tecnici superiori (ITS), gli istituti ad alta specializzazione tecnologica, le cui caratteristiche sono definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori";
j) poli tecnico professionali, le strutture di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 , le quali costituiscono una modalità organizzativa di condivisione delle risorse pubbliche e private disponibili al fine di contribuire alla realizzazione di un sistema educativo innovativo ed integrato, in una logica di rete, con quello economico e produttivo;
k) patente di mestiere, il certificato che dichiara il raggiungimento di competenze richieste per l'esercizio di un mestiere specifico oppure per preparare specifiche figure professionali, secondo la vigente normativa in materia;
l) azione, una categoria di interventi aventi caratteri omogenei e finalizzati al raggiungimento dei medesimi obiettivi;
m) intervento, una specifica attività realizzata nell'ambito della formazione e dell'orientamento permanente;
n) EQF (Quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente), il quadro oggettivo di riferimento europeo, funzionale a mettere in relazione i sistemi e i quadri nazionali delle qualificazioni degli Stati membri, di cui alla raccomandazione 2008/C 111/01 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 6 maggio 2008;
n bis) analfabetismo funzionale: incapacità dell'individuo di usare in modo efficiente le abilità di lettura, scrittura e calcolo nelle situazioni della vita quotidiana;
n ter) analfabetismo di ritorno: fenomeno secondo cui anche dopo aver acquisito buoni livelli di literacy e numeracy in età scolastica, in età adulta le popolazioni sono esposte al rischio della regressione verso livelli bassi di alfabetizzazione a causa degli stili di vita che allontanano dalla pratica e dall'interesse per la lettura o dalla comprensione di tabelle, cifre e percentuali;
o) cluster, il sistema regionale di imprese e soggetti pubblici e privati, anche afferenti a diversi settori e non necessariamente territorialmente contigui, che possono sviluppare un insieme coerente di iniziative e progetti in un determinato campo rilevante per l'economia regionale;
p) parco scientifico e tecnologico, l'organizzazione gestita attraverso professionalità specializzate, con il compito di supportare la competitività e l'innovazione delle imprese e delle istituzioni di ricerca insediate, il cui gestore è un soggetto giuridico di natura pubblica o privata o mista.
Note:
1Lettera n bis) del comma 1 aggiunta da art. 7, comma 7, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2Lettera n ter) del comma 1 aggiunta da art. 7, comma 7, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.