LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
330.03 - Formazione professionale

Art. 17
 (Azioni non formative)
1. Le azioni a carattere non formativo si suddividono in azioni di accompagnamento e in azioni di sistema.
2. Le azioni di accompagnamento costituiscono supporto alle azioni formative e ricomprendono interventi finalizzati all'effettivo esercizio del diritto allo studio degli allievi che partecipano ai percorsi di IeFP, interventi di tutoraggio pedagogico, nonché il sostegno alla partecipazione agli interventi formativi da parte dei soggetti di cui all'articolo 15.
3. Le azioni di sistema si realizzano principalmente attraverso attività di studio, analisi, ricerca, valutazione, progettazione e coordinamento tecnico-amministrativo di operazioni complesse, nonché attraverso attività a carattere seminariale su temi specifici di interesse professionale.
4. Al fine di promuovere e sviluppare l'innovazione e la qualità dei processi formativi, le azioni di cui al comma 3 comprendono anche interventi diretti a favorire la partecipazione dei soggetti accreditati a progetti o programmi europei o nazionali.
5. Le azioni non formative possono essere svolte anche da soggetti non accreditati.