LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 luglio 2017, n. 25

Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/07/2017
Materia:
210.05 - Flora

Art. 1
 (Oggetto)
1. In considerazione del riordino istituzionale degli enti locali del Friuli Venezia Giulia attuato con la legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), la presente legge disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, di seguito funghi, nel territorio regionale nel rispetto dei livelli uniformi di tutela previsti dalla normativa statale a protezione dell'ambiente e dell'ecosistema e opera la riallocazione delle relative funzioni in capo alle Comunità di montagna, di seguito CDM, e agli Enti di decentramento regionale, di seguito EDR, nei territori di rispettiva competenza.
Note:
1Articolo sostituito da art. 4, comma 70, lettera a), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.