LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 luglio 2017, n. 25

Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/07/2017
Materia:
210.05 - Flora

Art. 12
 (Attività divulgative e di salvaguardia)
1. La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la salvaguardia delle specie fungine.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale alla Federazione regionale dei Gruppi micologici del Friuli Venezia Giulia per lo svolgimento, da parte della Federazione anche a favore dei Gruppi micologici aderenti, delle seguenti attività:
a) organizzazione di mostre, convegni e giornate di studio su tematiche a carattere micologico e naturalistico;
b) realizzazione di materiale informativo e divulgativo sulle specie fungine;
c) organizzazione di corsi gratuiti per l'ottenimento dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2.
3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 è presentata al Servizio competente in materia di funghi dal legale rappresentate della Federazione entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno corredata della relazione descrittiva delle attività programmate, del preventivo delle spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda e dell'eventuale richiesta di erogazione del contributo in via anticipata ai sensi del comma 5.
4. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013 , relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa nel rispetto dell' articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sulla base del modello predisposto dal Servizio competente in materia di funghi. Il Servizio può disporre controlli e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti, anche ai fini della verifica della gratuità dei corsi di cui al comma 2, lettera c).
5. Il contributo è erogato entro sessanta giorni dalla presentazione della rendicontazione. Qualora sia presentata richiesta, con il decreto di concessione, è disposta l'erogazione in via anticipata dell'80 per cento del contributo; all'anticipazione non si applica la disposizione di cui all' articolo 40, comma 2, della legge regionale 7/2000 . Il restante 20 per cento è erogato entro sessanta giorni dalla presentazione della rendicontazione.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 3 da art. 2, comma 13, L. R. 12/2018