LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 giugno 2017, n. 21

Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/06/2017
Materia:
110.06 - Attività istituzionali e promozionali
120.01 - Consiglio regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. Con la presente legge la Regione, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato stabilite dall' articolo 117 della Costituzione , promuove lo sviluppo della civile convivenza della comunità regionale, della diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile disciplinando e coordinando interventi nei settori della prevenzione e del contrasto alla criminalità organizzata e mediante iniziative di sostegno alle vittime della criminalità e di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche.
2. Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione anche in collaborazione con altri enti pubblici e con associazioni, scuole e Università presenti sul territorio regionale.