LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 maggio 2017, n. 14

Manutenzione dei settori manifatturiero e terziario.

TESTO VIGENTE dal 10/08/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/05/2017
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
240.04 - Cooperazione
340.01 - Sport

Capo II
 Disposizioni in materia di artigianato
Art. 6
  (Modifiche alla legge regionale 12/2002 )
1. Alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 7 dell'articolo 14 ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << e nel caso di cessazione dell'attività di imprenditore artigiano in conseguenza dell'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno >>;

b) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole << alla pubblicazione >> sono sostituite dalle seguenti: << all'adozione >>;

2)
alla lettera d) del comma 2 la parola << provinciale >> è sostituita dalla seguente: << territoriale >>;

c)
la lettera d) del comma 2 dell'articolo 21 è abrogata;

d) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia) le attività svolte dalle imprese artigiane elencate nella Tabella A al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell' articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ).>>;

2)
al comma 3 le parole << di tatuaggio, di piercing, >> sono soppresse;

3)
al comma 5 le parole << all'articolo 19, comma 3 >> sono sostituite dalle seguenti: << agli articoli 19, comma 3, e 19 bis, comma 2 >>;

e)
al comma 1 dell'articolo 24 bis le parole << di tatuaggio, di piercing, >> sono soppresse;

f)
al comma 2 dell'articolo 25 le parole << della legge 11 ottobre 1986, n. 713 >> sono sostituite dalle seguenti: << dell' articolo 2 del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici >>;

g)
il comma 1 dell'articolo 42 è sostituito dal seguente:
<<1. Gli incentivi di cui all'articolo 41 sono concessi alle imprese, ai consorzi e alle società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'A.I.A. e che rientrino nelle definizioni di microimpresa, piccola o media impresa come indicate e aggiornate con decreto del Presidente della Giunta regionale, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, ai sensi dell' articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000 .>>

Art. 7
1.
Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), le parole << alle organizzazioni medesime >> sono sostituite dalle seguenti: << al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA) o alle società di servizi operanti a livello regionale delle organizzazioni medesime, in conformità alle norme comunitarie sugli aiuti di Stato >>.