LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 maggio 2017, n. 12

Norme in materia di cultura, sport e solidarietà.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  18/05/2017
Materia:
340.01 - Sport
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 29
  (Interpretazione autentica dell' articolo 6, comma 18, della legge regionale 27/2014 )
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 6, comma 18, della legge regionale 27/2014 , gli investimenti in materia di beni culturali che risultano iniziati alla data di entrata in vigore della legge medesima devono intendersi come gli investimenti in detta materia, per i quali i lavori risultino avere avuto effettivo inizio, ancorché parziale, prima della data suddetta.