LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario, demanio statale dismesso e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/04/2017
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
450.03 - Fauna
210.01 - Agricoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 37 septies
 (Programmazione degli interventi di recupero)
1. Gli Enti locali possono avanzare istanza di trasferimento dei beni come identificati dal data base cartografico di cui all'articolo 37 quater presso la Direzione centrale competente in materia di patrimonio e demanio entro l'1 marzo di ogni anno, al fine dell'attivazione delle procedure di cui all'articolo 65 dello Statuto di autonomia.
2. La richiesta di trasferimento deve essere corredata di informazioni tecniche che descrivano l'utilizzo proposto, l'intervento necessario e i costi parametrici associati, nonché eventuali costi di gestione con piano di copertura degli stessi secondo la modulistica già messa a disposizione dal Servizio competente.
3. Nelle more del completamento del data base cartografico di cui all'articolo 37 quater sono sospese le richieste di trasferimento dei beni di cui all'articolo 37 ter da parte degli enti locali.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 7, lettera b), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.