LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/04/2017
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
450.03 - Fauna
210.01 - Agricoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO III
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22/2006 IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO STATALE CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE
Art. 38
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole << avente finalità turistico-ricreativa, >> sono inserite le seguenti: << diporto nautico, cantieristica e usi diversi rispetto a quelli precedenti, >>;

b)
dopo le parole << (Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), >> sono inserite le seguenti: << e del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), >>.

Art. 39
1. All' articolo 4 della legge regionale 22/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << avente finalità turistico-ricreativa, >> sono inserite le seguenti: << ivi compresa quella sanzionatoria, anche tramite le rispettive Unioni territoriali intercomunali ai sensi dell' articolo 28 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), >>;

b)
al comma 1 bis dopo le parole << a decorrere dall'1 gennaio 2017 >> sono inserite le seguenti: << e possono comprendere anche interventi di valorizzazione e recupero dei beni demaniali stessi >>;

c)
alla lettera b) del comma 2 dopo le parole << alla raccolta e alla gestione dei >> sono aggiunte le seguenti: << materiali naturali e dei >>, nonché dopo le parole << ; resta altresì inteso che la raccolta e la gestione dei >> sono aggiunte le seguenti: << materiali naturali e dei >>.

Art. 40
1.
Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 22/2006 la parola << ultrasessennali >> è sostituita dalla seguente: << di durata superiore ai quindici anni >>.

Art. 41
  (Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge regionale 22/2006 )
1.
Dopo l'articolo 6 delle legge regionale 22/2006 è inserito il seguente:
<<Art. 6 bis
 (Durata delle concessioni aventi finalità turistico-ricreativa)
1. Nel rispetto del principio di proporzionalità, le concessioni aventi finalità turistico-ricreativa sono rilasciate per il periodo richiesto dal soggetto istante e, comunque, per il periodo massimo di quaranta anni, sulla base del piano economico-finanziario di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), tale da giustificare la durata della concessione.>>.

Note:
1L'efficacia dell'art. 7, dell'art. 8, dell'art. 9, c. 2 e 3, dell'art. 41 e dell'art. 49 della presente legge è sospesa fino alla definizione del giudizio promosso avanti alla Corte Costituzionale, come disposto dall'art. 11, c. 21, L.R. 31/2017.
2Con Sentenza della Corte Costituzionale n.109 dd. 11/04/2018 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 23 dd. 06/06/2018) è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale del c. 4 dell'art. 7, dell'art. 8, del c. 2 dell'art. 9 e dell'art. 41 della presente legge.
Art. 42
1. All' articolo 8 della legge regionale 22/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) del comma 1 le parole << un piano finanziario >> sono sostituite dalle seguenti: << un piano economico-finanziario asseverato e redatto da un professionista abilitato >>;

b)
il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
<<1 bis. Il piano economico-finanziario di cui al comma 1, lettera c), è sottoposto alla valutazione della Sezione demaniale del Comitato tecnico di valutazione di cui all' articolo 48 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006).>>;

c)
al comma 3 dopo le parole << la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario subentrante secondo i principi e le modalità di una stima >> sono inserite le seguenti: << asseverata e redatta da un professionista abilitato >>;

d)
al comma 3 sono aggiunte alla fine del periodo le seguenti parole << Tale stima deve considerare gli ammortamenti corrispondenti a una durata teorica massima di ulteriori cinque anni. >>;

e)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. La stima di cui al comma 3 deve essere acquisita a spese del concessionario uscente e viene sottoposta al parere di congruità della Sezione demaniale del Comitato tecnico di valutazione di cui all' articolo 48 della legge regionale 10/2017 .>>.

Art. 43
1.
Dopo la lettera h) del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 22/2006 è aggiunta la seguente:
<<h bis) somministrazione di prodotti locali.>>.

Art. 44
1.
Al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 22/2006 dopo le parole << Il concessionario può, previa autorizzazione, affidare ad altri soggetti la gestione di attività specialistiche e secondarie nell'ambito della concessione. >> sono aggiunte le seguenti: << Qualora il concessionario sia un ente pubblico, quest'ultimo è autorizzato, nel rispetto della normativa di settore e delle procedure a evidenza pubblica, ad affidare ad altri soggetti la gestione anche di attività principali nell'ambito della concessione, secondo le disposizioni del PUD. >>.

Art. 45
1.
L' articolo 11 della legge regionale 22/2006 è sostituito dal seguente:
<<Art. 11
 (Valenza turistica)
1. Ai sensi del decreto legge 400/1993 , convertito, con modificazioni, dalla legge 494/1993 e successive modifiche e integrazioni, le aree demaniali marittime del territorio regionale sono classificate in categoria B, fino a diversa classificazione stabilita con deliberazione adottata dalla Giunta regionale su proposta del Servizio competente in materia di turismo, sentito il Servizio competente in materia di demanio.>>.

Art. 46
1. All' articolo 13 bis della legge regionale 22/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2.1. In relazione alle istanze per il rilascio di nuove concessioni di durata ultrasessennale, l'istruttoria viene svolta anche sulla base di:
a) una relazione tecnica illustrativa degli interventi da realizzare, comprensiva di un'analisi e/o di un computo dei costi;
b) un cronoprogramma in cui siano indicati i termini temporali di inizio e ultimazione di tutti gli interventi e lavori previsti, articolati anche per fasi funzionali;
c) un piano economico-finanziario asseverato, redatto da un professionista abilitato, che evidenzi i costi di realizzazione, i costi di gestione e finanziari, gli ammortamenti e i rientri previsti e che giustifichi complessivamente la durata della concessione; il piano economico-finanziario è sottoposto alla valutazione della Sezione demaniale del Comitato di cui all'articolo 8, comma 3 bis;
d) eventuali elementi ulteriori ritenuti utili dal concedente ai fini della valutazione.>>;

b)
dopo il comma 2 bis è inserito il seguente:
<<2 bis 1. In relazione alle istanze per il rilascio di nuove concessioni di durata ultrasessennale di cui al comma 2 bis, l'istruttoria può essere svolta anche sulla base dei documenti di cui al comma 2.1.>>;

c)
dopo il comma 2 ter sono aggiunti i seguenti:
<<2 quater. Il Comune esercita altresì in via generale, a decorrere dall'1 gennaio 2018, le funzioni amministrative sul demanio marittimo avente finalità diverse da quelle previste ai commi 1 e 2, ivi compresa quella sanzionatoria, in relazione alle quali gli spettano integralmente, con pari decorrenza, i proventi e le spese. Le concessioni rilasciate a enti pubblici per fini di pubblico interesse o a soggetti privati per il mantenimento di opere quali condotte idriche, fognature, linee elettriche, linee telefoniche e altre comunque finalizzate all'erogazione di pubblici servizi possono, una volta cessate, essere rinnovate senza formalità istruttoria per un massimo di trent'anni, fatta salva la rideterminazione del canone di concessione.
2 quinquies. Il Comune esercita altresì in via generale, a decorrere dall'1 gennaio 2018, le funzioni amministrative sul demanio marittimo in relazione alle istanze inerenti a gare, manifestazioni sportive, culturali, d'intrattenimento o simili, che si svolgono, per periodi non superiori complessivamente a trenta giorni, in aree non assentite in concessione, e in relazione alle quali gli spettano integralmente, con pari decorrenza, i proventi e le spese.
2 sexies. I Comuni possono esercitare le funzioni loro delegate anche tramite le rispettive Unioni territoriali intercomunali ai sensi dell' articolo 28 della legge regionale 26/2014 .>>.

Art. 47
  (Inserimento dell'articolo 13 quater nella legge regionale 22/2006 )
1.
Dopo l' articolo 13 ter della legge regionale 22/2006 è aggiunto il seguente:
<<Art. 13 quater
 (Canoni demaniali)
1. Le concessioni e le autorizzazioni relative all'utilizzo dei beni del demanio marittimo statale di cui all'articolo 1 sono soggette all'applicazione di un canone determinato con legge regionale, i cui valori vengono aggiornati annualmente, in base all'indice ISTAT, sia in aumento che in diminuzione, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
2. Il pagamento delle rate successive alla prima deve essere effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta del servizio competente a gestire il demanio marittimo e, anche in mancanza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato, il concessionario è comunque tenuto al versamento del canone in misura pari a quello dell'anno solare precedente entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, fermo restando l'obbligo di corrispondere gli aggiornamenti dovuti.>>.