LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/04/2017
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
450.03 - Fauna
210.01 - Agricoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 6
 (Pareri)
1. Il rilascio della concessione è subordinato, in particolare, all'acquisizione dei seguenti pareri obbligatori:
a) parere della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, sentito anche il Consorzio di bonifica laddove competente, sulla compatibilità con il regime idraulico-lagunare;
b) parere della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio e biodiversità sulla compatibilità con gli aspetti di tutela e salvaguardia paesaggistica e ambientale e sulla verifica di significatività dell'incidenza;
c) parere della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna sulla compatibilità con la sicurezza della navigazione;
d) parere della struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale sulla necessità della procedura di screening o di VIA;
e) parere dell'ente locale territorialmente competente sulla compatibilità con gli strumenti comunali di pianificazione territoriale.
2. Qualora la concessione preveda la realizzazione di opere insistenti su specchio acqueo, oltre ai pareri di cui al comma 1, deve essere acquisito il parere obbligatorio della struttura regionale competente in materia di pesca e acquacoltura, finalizzato a valutare la compatibilità dell'opera con l'esercizio delle attività di pesca e acquacoltura.
3. Non è soggetto all'acquisizione dei pareri di cui ai commi 1 e 2 il rilascio di concessioni aventi a oggetto l'utilizzo di opere già assentite in concessione, purché rimangano invariate la destinazione d'uso originaria e le caratteristiche delle opere realizzate.
4. E' soggetto al solo parere di cui al comma 1, lettera e), il rilascio di concessioni per l'utilizzo di aree o specchi acquei, già assentite in concessione e senza presenza di opere, purché rimanga invariata la destinazione d'uso originaria.
5. Il rilascio delle concessioni per l'utilizzo temporaneo dei beni del demanio marittimo regionale di cui all'articolo 9, comma 7, è subordinato all'acquisizione dei seguenti pareri obbligatori:
a) parere della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio e biodiversità sulla compatibilità con gli aspetti di tutela e salvaguardia paesaggistica e ambientale e sulla verifica di significatività dell'incidenza;
b) parere della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna sulla compatibilità con la sicurezza della navigazione;
c) parere dell'ente locale territorialmente competente sulla salvaguardia dell'ordine pubblico.
6. Il rilascio delle concessioni di beni del demanio marittimo regionale è subordinato al parere del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, da acquisire per il tramite della struttura regionale competente in materia di usi civici.
7. Non sono soggette all'acquisizione del parere di cui al comma 6 le concessioni per l'utilizzo temporaneo dei beni del demanio marittimo regionale di cui all'articolo 9, comma 7, e le concessioni finalizzate allo svolgimento di esercitazioni o manifestazioni di protezione civile o alla prevenzione dell'incolumità pubblica o alla salvaguardia ambientale.