LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/04/2017
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
450.03 - Fauna
210.01 - Agricoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 48
 (Comitato tecnico di valutazione - Sezione demaniale)
1. È costituito presso la direzione centrale competente in materia di demanio il Comitato tecnico di valutazione-Sezione demaniale, in seguito Comitato, il quale esprime parere di congruità in ordine:
a) al piano economico-finanziario presentato dall'istante;
b) alla durata della concessione;
c) al valore dell'indennizzo di cui all'articolo 49;
d) negli altri casi previsti con legge regionale.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:
a) il direttore centrale competente in materia di demanio, con funzioni di Presidente, o suo delegato;
b) un componente effettivo di comprovata qualificazione professionale, con esperienza nell'ambito della progettazione e realizzazione di opere, preferibilmente anche in ambito demaniale, o suo sostituto;
c) un componente effettivo di comprovata qualificazione professionale, con esperienza nell'ambito delle scienze economico-aziendali, con particolare riferimento all'analisi economico-finanziaria dei progetti, o suo sostituto.
3. I componenti effettivi e sostituti di cui al comma 2, lettere b) e c), sono nominati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di demanio.
4. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti che delibera a maggioranza dei presenti, non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. La Direzione centrale competente in materia di demanio nomina il segretario del Comitato e un suo sostituto, scelti tra i dipendenti regionali.
6. L'ammontare del gettone da corrispondere ai componenti del Comitato, qualora esterni, è determinato nel rispetto dei principi di contenimento della spesa pubblica per gli organi collegiali secondo quanto previsto dalla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 , (Legge finanziaria 2011).
7. Per la valutazione dei progetti, agli esperti di cui al comma 2, lettere b) e c), qualora esterni, è riconosciuto un compenso pari a 150 euro per ciascuna valutazione tecnica presentata al Comitato.
8. Ai componenti esterni del Comitato è dovuto, inoltre, il rimborso spese per l'espletamento delle proprie funzioni nella misura prevista per i dipendenti regionali.
9. Il Comitato resta in carica cinque anni decorrenti dalla data della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 e, comunque, fino alla nomina del nuovo Comitato secondo le modalità previste dalla presente legge.
Note:
1Comma 6 sostituito da art. 11, comma 22, L. R. 31/2017
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 11, comma 19, L. R. 37/2017
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 11, comma 21, L. R. 37/2017