LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/04/2017
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
450.03 - Fauna
210.01 - Agricoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 39
1. All' articolo 4 della legge regionale 22/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << avente finalità turistico-ricreativa, >> sono inserite le seguenti: << ivi compresa quella sanzionatoria, anche tramite le rispettive Unioni territoriali intercomunali ai sensi dell' articolo 28 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), >>;

b)
al comma 1 bis dopo le parole << a decorrere dall'1 gennaio 2017 >> sono inserite le seguenti: << e possono comprendere anche interventi di valorizzazione e recupero dei beni demaniali stessi >>;

c)
alla lettera b) del comma 2 dopo le parole << alla raccolta e alla gestione dei >> sono aggiunte le seguenti: << materiali naturali e dei >>, nonché dopo le parole << ; resta altresì inteso che la raccolta e la gestione dei >> sono aggiunte le seguenti: << materiali naturali e dei >>.