LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/04/2017
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
450.03 - Fauna
210.01 - Agricoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 34
 (Rettifiche di intestazione)
1. Con decreto della struttura competente alla tenuta dell'inventario dei beni facenti parte del demanio stradale regionale e del demanio ferroviario regionale, che costituisce titolo per la variazione dell'intestazione degli stessi, i beni iscritti al patrimonio o al demanio della Regione, per i quali la struttura regionale competente in materia di viabilità abbia accertato le caratteristiche di demanialità stradale o ferroviaria e la loro funzionalità alle strade regionali o alle ferrovie regionali, sono iscritti con la denominazione "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - demanio stradale" o "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - demanio ferroviario.
Note:
1Articolo sostituito da art. 13, comma 15, lettera c), L. R. 13/2019