LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/04/2017
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
450.03 - Fauna
210.01 - Agricoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 27
1. All' articolo 8 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico della Regione >> sono inserite le seguenti: << , o di un suo delegato, >>;

b)
al comma 1 bis dopo le parole << del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, >> sono inserite le seguenti: << o di un suo delegato, >>;

c)
al comma 1 ter le parole << e al mantenimento dell'utilizzo del bene a finalità agricole, fermi restando in capo al concessionario i requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contratti agrari >> sono sostituite dalle seguenti: << e di dichiarazione di impegno di utilizzo del bene a fini agricoli per tutto il periodo di vigenza della concessione >>.