LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/04/2017
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
450.03 - Fauna
210.01 - Agricoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 15
 (Individuazione dei beni oggetto di delega e decorrenza delle funzioni)
1. Con deliberazione, la Giunta regionale approva il documento con il quale sono identificati i beni del demanio marittimo in relazione ai quali opera la delega di funzioni agli enti locali.
2. Con appositi verbali, previo concerto tra l'Amministrazione regionale e l'ente locale territorialmente competente, sono assegnati agli enti locali i beni oggetto di delega delle funzioni di cui all'articolo 13.
3. Le funzioni di cui all'articolo 13 sono esercitate dagli enti locali dalla data del verbale di cui al comma 2.
4. Per le concessioni già rilasciate dall'Amministrazione regionale afferenti ai beni oggetto della delega di funzioni di cui al comma 1, le relative entrate sono introitate dagli enti locali dall'anno solare successivo all'assegnazione dei beni stessi.
5. Per ragioni di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, su semplice richiesta dell'Amministrazione regionale e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla stessa, i beni di cui al comma 1, con la medesima procedura prevista dal presente articolo, rientrano nella piena disponibilità dell'Amministrazione regionale.