LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2016, n. 7

Norme urgenti in materia di attività e beni culturali e di volontariato, nonché disciplina dei beni mobili demaniali.

TESTO VIGENTE dal 01/05/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/05/2016
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
310.05 - Volontariato
350.02 - Attività culturali
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 1
  (Modifiche alla legge regionale 16/2014 )
1. Alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
d)
al comma 4 dell'articolo 27 le parole << per la gestione di ciascun progetto >> sono sostituite dalle seguenti: << per la gestione delle attività di rilevanza regionale >>;

e) all'articolo 27 bis sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole << di Slovenia e Croazia >> sono sostituite dalle seguenti: << dei Paesi dell'ex Jugoslavia >>;

2)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato altresì un finanziamento annuale per il funzionamento e lo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia. A tale scopo la Regione è autorizzata a delegare all'Università popolare di Trieste l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi a favore dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia.>>;

f)
alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 32 ter, prima delle parole << sono rendicontabili >>, sono inserite le seguenti: << se previsto in regolamento o in avviso pubblico >>;

g)
dopo l'articolo 32 ter è inserito il seguente:
<<Art. 32 quater
 (Eventuale ripartizione di eccedenza di fondi)
1. Qualora la quota delle risorse da assegnare a ciascun progetto o a ciascun soggetto beneficiari degli incentivi di cui all'articolo 32 bis, comma 1 bis, superi il fabbisogno di finanziamento di tali progetti o soggetti, le risorse eccedenti tale limite, e che pertanto non possono venire loro assegnate, sono ripartite a favore degli altri progetti o soggetti beneficiari degli incentivi della medesima tipologia, secondo le modalità di quantificazione stabilita nei rispettivi regolamenti attuativi.>>.

2. Per le finalità di cui all' articolo 27 bis, comma 3, della legge regionale 16/2014 , come sostituito dal comma 1, lettera e), numero 2), è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
Note:
1Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 49, comma 3, L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 12 bis, L.R. 16/2014.
2Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 49, comma 3, L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 12 bis, L.R. 16/2014.
3Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 49, comma 3, L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 12 bis, L.R. 16/2014.