LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5

Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/05/2016
Allegati:
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 6
 (Assemblea regionale d'ambito)
1. L'Assemblea regionale d'ambito è un organo permanente ed è costituita da ventisei componenti di cui:
a) venti Sindaci eletti, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 bis, dalle quattro Assemblee locali per la gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo le seguenti modalità: dodici Sindaci sono eletti dall'Assemblea locale "Centrale", di cui due riservati alle Comunità di Montagna; cinque Sindaci sono eletti dall'Assemblea locale "Occidentale" di cui uno riservato alle Comunità di Montagna; due Sindaci sono eletti dall'Assemblea locale "Orientale goriziana"; un Sindaco è eletto dall'Assemblea locale "Orientale triestina";
b) sei Sindaci dei Comuni della Regione con il maggior numero di abitanti secondo l'ultimo censimento dell'ISTAT sono membri di diritto.
2. Con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico, l'Assemblea regionale d'ambito è integrata da una rappresentanza di componenti con diritto di voto nominati tra i Sindaci dei Comuni della Regione Veneto che hanno chiesto di essere inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale, nel rispetto delle rappresentanze numeriche e delle modalità definite nell'intesa di cui all'articolo 3, comma 2.
3. Nel caso in cui nessuno dei Sindaci eletti ai sensi del comma 1 appartenga alla minoranza slovena, l’Assemblea regionale d’ambito è integrata da un Sindaco o amministratore comunale rappresentante della minoranza slovena, che vi partecipa senza diritto di voto, nominato dal Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all’articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38(Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia).
4. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto l'Assemblea regionale d'ambito delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le sedute possono svolgersi per via telematica secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore generale ratificato, nella prima seduta utile, dall’Assemblea regionale d’ambito. La pubblicità delle sedute è garantita mediante la trasmissione per via telematica delle riprese audio e video delle sedute, disciplinata dal medesimo regolamento. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e, in caso di parità tra voti favorevoli e voti contrari, prevale il voto del Presidente. Lo statuto può prevedere, in casi determinati, che le deliberazioni siano assunte a maggioranza qualificata.
5. Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'Assessore regionale all'ambiente e il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente.
6. All'Assemblea regionale d'ambito compete l'adozione di ogni decisione non riservata ad altri organi dell'AUSIR. In particolare l'Assemblea regionale d'ambito approva lo statuto dell'AUSIR, il bilancio di esercizio, il bilancio di previsione contenente il budget economico e il budget finanziario, nomina il Presidente, il Revisore dei conti e delibera l'assunzione del Direttore generale.
6 bis. L'Assemblea regionale d'ambito, nell'esercizio delle sue funzioni, può destinare parte delle proprie risorse a favore dei gestori d'ambito, per la realizzazione di impianti e di infrastrutture del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
7. L'Assemblea regionale d'ambito svolge le funzioni di cui all'articolo 4, comma 5, con riferimento all'intero Ambito territoriale ottimale e provvede, in particolare, per entrambi i servizi:
a) alla definizione dell'organizzazione di ciascun servizio, nonché alla scelta delle relative forme di affidamento nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore e previa acquisizione del parere vincolante delle Assemblee locali interessate;
b) all'approvazione e all'aggiornamento, acquisito il parere consultivo delle Assemblee locali interessate, del Piano d'ambito comprensivo della ricognizione delle infrastrutture, del programma degli interventi, del modello gestionale e organizzativo e del piano economico-finanziario;
c) all'affidamento dei servizi ai sensi dell'articolo 16 e nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore;
d) all'approvazione della convenzione di servizio e del relativo disciplinare, nel rispetto delle convenzioni tipo adottate, per il servizio idrico integrato, dall'Autorità nazionale di regolazione del settore e, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dalla Regione;
e) alla predisposizione, previo parere del Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti, degli schemi di riferimento della Carta del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e della Carta del servizio idrico integrato, nonché all'espressione di un preventivo parere su ogni proposta di aggiornamento delle Carte dei servizi ai sensi dell'articolo 19, comma 3;
f) alla predisposizione e determinazione della tariffa di base del servizio idrico integrato, nell'osservanza del metodo tariffario e delle procedure di approvazione previste dalla normativa nazionale di settore;
g) alle attività di monitoraggio e di controllo sull'erogazione dei servizi, aventi a oggetto la verifica della realizzazione degli investimenti previsti dal piano finanziario, nonché del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e tariffari fissati nel contratto di servizio e del rispetto dei diritti dell'utenza;
h) all'approvazione della dotazione organica dell'AUSIR ai sensi dell'articolo 26, comma 4;
h bis) all'approvazione delle convenzioni con gli istituti universitari della Regione aventi a oggetto attività di ricerca e di studio su politiche tariffarie e sull'applicazione dei metodi tariffari approvati dall'ARERA per la determinazione della tariffa e dei corrispettivi di entrambi i servizi;
i) alla gestione dei rapporti con le Autorità nazionali di regolazione del settore;
j) all'individuazione, previa acquisizione del parere vincolante delle Assemblee locali interessate, degli ambiti di affidamento dei servizi di dimensione almeno provinciale;
k)   ( ABROGATA )
l)   ( ABROGATA )
m) all'approvazione del Piano operativo per la crisi idropotabile di cui all'articolo 15;
n) all'approvazione della perimetrazione degli agglomerati di cui all' articolo 74, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 152/2006 , nonché alla determinazione del carico generato da ciascun agglomerato in termini di abitanti equivalenti suddivisi in residenti, fluttuanti e industriali;
o) all'accertamento dell'esistenza dei requisiti di cui all' articolo 147, comma 2 bis, lettera b), del decreto legislativo 152/2006 , ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma.
o bis) alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, sulla base dei Criteri localizzativi regionali di cui all' articolo 12, comma 3, lettera d), della legge regionale n. 34/2017 ;
o ter) all'approvazione delle previsioni dei contenuti del regolamento comunale o sovracomunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nel rispetto di quanto disposto dall' articolo 198, comma 2, del decreto legislativo 152/2006.
8. La convocazione delle sedute dell'Assemblea e i relativi ordini del giorno sono pubblicati nel sito istituzionale dell'AUSIR.
9. I provvedimenti assunti nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 7 sono pubblicati nel sito istituzionale dell'AUSIR ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 1, L. R. 3/2017
2Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 19/2017
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 19/2017
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 19/2017
5Lettera o bis) del comma 7 aggiunta da art. 35, comma 2, L. R. 34/2017
6Lettera o ter) del comma 7 aggiunta da art. 35, comma 2, L. R. 34/2017
7Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
8Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
9Comma 6 sostituito da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
10Lettera k) del comma 7 abrogata da art. 3, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
11Lettera l) del comma 7 abrogata da art. 3, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
12Lettera m) del comma 7 sostituita da art. 3, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
13Lettera n) del comma 7 sostituita da art. 3, comma 1, lettera d), numero 3), L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
14Lettera o ter) del comma 7 sostituita da art. 3, comma 1, lettera d), numero 4), L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
15Lettera h bis) del comma 7 aggiunta da art. 15, comma 1, L. R. 6/2019
16Parole sostituite al comma 4 da art. 90, comma 1, L. R. 13/2020
17Comma 1 sostituito da art. 132, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
18Comma 2 sostituito da art. 132, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
19Parole sostituite al comma 3 da art. 132, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
20Comma 1 sostituito da art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
21Comma 6 bis aggiunto da art. 4, comma 9, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
22Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 12, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.