LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2016, n. 4

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/04/2016
Materia:
220.02 - Commercio
220.05 - Fiere e mercati
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.01 - Organizzazione turistica
450.02 - Pesca - Acquacoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 14
1. All' articolo 1 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:
<<a bis) previsione di limiti all'esercizio delle attività economiche di cui alla presente legge solo per motivi imperativi di interesse generale, come definiti dell' articolo 8, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2008/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione;>>;

b)
alla lettera d) del comma 1 dopo la parola << equilibrio >> sono inserite le seguenti: << sul territorio >>;

c)
dopo la lettera e) del comma 2 è aggiunta la seguente:
<<e bis) promozione della cultura della legalità volta al contrasto dell'abusivismo commerciale e delle pratiche illegali;>>;

d)
alla lettera f) del comma 2 dopo la parola << presenza >> sono aggiunte le seguenti: << sul territorio >>.