LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2016, n. 4

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/04/2016
Materia:
220.02 - Commercio
220.05 - Fiere e mercati
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.01 - Organizzazione turistica
450.02 - Pesca - Acquacoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO V
 DISPOSIZIONI PER PROMUOVERE L'INSEDIAMENTO DELLE IMPRESE E ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 57
 (Finanziamenti per insediamenti delle PMI e loro consorzi)
1. I Comuni di cui al decreto n. 3024/PROD/RAF di data 29 luglio 2014 già finanziati nell'ambito del Piano di Azione e Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 e nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 sono finanziati nel limite massimo di 500.000 euro ciascuno per complessivi 3 milioni di euro, limitatamente allo scorrimento delle graduatorie approvate sulle iniziative dirette a favorire ovvero a mantenere gli insediamenti delle PMI e loro consorzi, di cui all'articolo 5 comma 1 lettera c) del Bando approvato con delibera della Giunta regionale 1 giugno 2011, n. 1047 (POR FESR 2007-2013. Obiettivo competitività regionale e occupazione. Asse IV, attività 4.1.a "Supporto allo sviluppo urbano". Approvazione del bando concernente "Sostegno alla realizzazione di piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS)" e dei relativi allegati), ammissibili e non finanziate nell'ambito di tale Piano.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, all'articolo 12 comma 1, all'articolo 13, comma 1, lettera c), e all'articolo 16, comma 1, lettera c, punto 6, del bando approvato con delibera della Giunta regionale 1047/2011.
3. Gli incentivi a sostegno delle iniziative di cui al comma 1 sono concessi dai Comuni in applicazione delle regole del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.
4. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata sulla base di una ricognizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del Bando approvato con delibera della Giunta regionale 1047/2011 di tutti i Comuni interessati e viene calcolata proporzionalmente nel caso le risorse del presente articolo non siano sufficienti a coprire il fabbisogno complessivo.
5. I Comuni di cui al decreto n. 3024/PROD/RAF di data 29 luglio 2014 non finanziati, neppure parzialmente, nell'ambito del Piano di Azione e Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 e nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013, sono finanziati nel limite massimo di 200.000 euro ciascuno per complessivi 2 milioni di euro, limitatamente a uno degli interventi, purché interamente completati entro il 31 dicembre 2019 e appartenenti alle iniziative di cui alle tipologie a) di cui all'articolo 5 del Bando approvato con delibera della Giunta regionale 1047/2011.
6. Gli interventi di cui al comma 5 sono attuati in applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e l'assegnazione delle risorse è effettuata dalla Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 6, tenuto conto dell'effettiva realizzabilità entro il 31 dicembre 2019 dell'intervento prescelto dal Comune scorrendo la graduatoria di cui al decreto 3024/PROD/RAF di data 29 luglio 2014 e del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.
7. Per le finalità di cui al comma 5 i Comuni presentano domanda di finanziamento all'Amministrazione regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8.  
( ABROGATO )
(1)
9. I Comuni di cui al decreto n. 3024/PROD/RAF di data 29 luglio 2014 già finanziati nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013, sono altresì finanziati con le risorse già stanziate a valere sulla Missione n. 14 Sviluppo economico e competitività e sul Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)) Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 e per l'anno 2016 (capitolo 9657) e non ancora impegnate.
10. Le risorse di cui al comma 9 sono assegnate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, all'articolo 12, comma 1, all'articolo 13, comma 1, lettera c), e all'articolo 16, comma 1, lettera c, punto 6 del bando approvato con delibera della Giunta regionale 1047/2011.
11. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 9 è effettuata prioritariamente rispetto a quella di cui al comma 4 sulla base della ricognizione di cui al comma medesimo e viene calcolata proporzionalmente nel caso le risorse del presente articolo non siano sufficienti a coprire il fabbisogno complessivo.
Note:
1Comma 8 abrogato da art. 2, comma 72, L. R. 14/2016
Art. 58
1.
Il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), è sostituito dal seguente:
<<6. La gestione dei contributi finanziati ai sensi dei commi 3 e 4 è delegata a Unioncamere FVG. Le domande di contributo sono presentate a Unioncamere FVG, che ne predispone la graduatoria, da approvare con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia, nonché provvede alla concessione e all'erogazione dei contributi, secondo quanto previsto dal bando di cui al comma 5. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG è stipulata una convenzione conforme allo schema da approvare con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia. La convenzione definisce anche il limite massimo del rimborso delle spese per l'attività di gestione dei contributi, nonché le modalità di effettuazione del rimborso e le spese ammissibili.>>.

Art. 59
1.
Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), dopo la parola: << (CAT), >> sono inserite le seguenti: << il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG), >>.

Art. 60

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli Allegati A, B, C e C bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 61
  (Modifiche alla legge regionale 50/1993 )
1. Alla legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 5 bis le parole << e sportivo della pratica dello sci >> sono sostituite dalle seguenti: << e della pratica sportiva dello sci >>;

b)
la lettera a) del comma 4 dell'articolo 5 bis è sostituita dalla seguente:
<<a) realizza gli indirizzi strategici, la programmazione e gli interventi strutturali e infrastrutturali finalizzati allo sviluppo turistico;>>;

c)
dopo la lettera j) del comma 4 dell'articolo 5 bis è inserita la seguente:
<<j bis) gestisce anche indirettamente strutture ricettive e servizi turistici, qualora ritenuto opportuno al fine di una migliore fruizione dei servizi;>>;

d)
alle lettere a) e f) del comma 1 dell'articolo 5 sexies 1 la parola:<< approvazione >> è sostituita dalla seguente: << adozione >>;

e)
la lettera n) del comma 1 dell'articolo 5 sexies 1 è sostituita dalla seguente:
<<n) l'adozione della proposta di politica tariffaria, ai fini della successiva approvazione secondo quanto previsto dall'articolo 5 nonies, comma 2, lettera d), nonché l'attuazione della stessa.>>;

f)
dopo il comma 1 dell'articolo 5 sexies 2 è inserito il seguente:
<<1 bis. Il Direttore generale, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, può delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle proprie competenze, motivatamente individuate, a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici a essi affidati.>>.

Art. 62
  (Modifiche alla legge regionale 3/2015 )
1. Alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 5 dell'articolo 62 è inserito il seguente:
<<5.1. Nell'agglomerato industriale di interesse regionale di cui all'allegato A alla legge regionale 25/2002 , i Comuni di Trieste, San Dorligo della Valle e Muggia, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo, costituiscono un Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, cui può aderire anche l'Autorità portuale di Trieste.>>.

b)
dopo il comma 5 bis dell'articolo 62 sono inseriti i seguenti:
<<5 ter. Sino alla scadenza del termine per la costituzione dei consorzi di cui al comma 5, i Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi industriali), per i quali sia necessario procedere al rinnovo degli organi di gestione in scadenza possono procedere alle modifiche statutarie ai sensi di quanto disposto dalla presente legge, fermo restando che la qualifica di consorzio di sviluppo economico locale rimane riservata agli enti che hanno concluso le operazioni di riordino.
5 quater. Alle modifiche di cui al comma 5 ter si applica l'articolo 67.>>.

c) dopo il comma 4 dell'articolo 64 sono inseriti i seguenti:
<<4 bis. Al fine di consentire l'attuazione delle misure per l'attrattività di cui alla presente legge e di favorire la trasformazione degli agglomerati industriali in APEA, nel Comune di Moggio Udinese è consentito al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo, in accordo con le Amministrazioni Comunali o con le UTI, svolgere le funzioni di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo anche al di fuori dell'agglomerato industriale.
4 ter. Al fine di consentire l'attuazione delle misure per l'attrattività di cui alla presente legge e di favorire la trasformazione degli agglomerati industriali in APEA, nell'area del soggetto gestore di servizi logistici Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia SpA, è consentito al consorzio costituito ai sensi dell'articolo 62, comma 5, lettera d), punto 2, in accordo con le Amministrazioni Comunali o con le UTI, svolgere le funzioni di cui al comma 3 del presente articolo, anche al di fuori dell'agglomerato industriale.>>.

Art. 63
1.
Dopo il comma 41 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono inseriti i seguenti:
<<41 bis. L'elaborazione dell'analisi di rischio, comprese le attività di progettazione a essa propedeutiche, relative alle aree situate in Comune di Muggia, località Valle delle Noghere e Valle del Rio Ospo di proprietà di EZIT in liquidazione, nell'ambito della riqualificazione del Sito inquinato di interesse nazionale (SIN) di Trieste di cui al comma 41, sono finanziate dalle somme che residuano dal finanziamento concesso a EZIT con il decreto n. 1202 del 23 giugno 2006, rideterminato con il decreto n. 132 del 7 febbraio 2007 e con il decreto n. 1827 del 9 agosto 2010, della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, ai sensi del decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 (Regolamento recante "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale"), e dell'articolo 4, commi 5 e 5 bis, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004), che sono restituite dal Commissario liquidatore a seguito della rendicontazione.
41 ter. Al fine di garantire la continuità e l'unitarietà della riqualificazione ambientale del SIN di Trieste, nell'ambito dell'esercizio delle competenze di cui al comma 41, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è autorizzata a stipulare convenzioni a titolo oneroso per l'elaborazione dell'analisi di rischio comprese le attività di progettazione a essa propedeutiche, con soggetti privati che abbiano acquistato o acquisteranno aree di proprietà di EZIT in liquidazione, situate in Comune di Muggia, località Valle delle Noghere e Valle del Rio Ospo. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema della convenzione.>>.

Art. 64
1. All' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi 16, 17, 18 e 19 sono sostituiti dai seguenti:
<<16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale un contributo straordinario per i lavori di realizzazione di un nuovo scalo ferroviario locale nel Consorzio medesimo messo a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria.
17. Il contributo di cui al comma 16 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla GUUE serie L n. 187 del 26 giugno 2014, e delle disposizioni specifiche di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento.
18. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge il legale rappresentante del Consorzio presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, domanda di concessione del contributo corredata della descrizione dell'opera, del quadro economico e di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
19. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.>>;

b)
i commi 20, 21, 22, 23, 24 sono abrogati.

Art. 65
1. All' articolo 10 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 5 nonies dopo le parole: << EZIT medesimo. >> sono inserite le seguenti: << Il commissario liquidatore di EZIT nell'esecuzione delle funzioni attribuite è autorizzato a porre in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio dell'Ente, anche in vista dell'attuazione dell' articolo 2, comma 43, della legge regionale 34/2015 , ivi compresa la rinegoziazione delle condizioni dei rapporti giuridici in essere. >>;

b)
dopo il comma 5 nonies sono inseriti i seguenti:
<<5 nonies.1. Il commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), il programma delle attività da svolgere in esecuzione delle funzioni attribuite, precisando i tempi di realizzazione. Il programma è approvato dalla Giunta regionale, che ne monitora l'attuazione sulla base della presentazione da parte del commissario di relazioni trimestrali di attuazione.
5 nonies.2. Gli atti adottati dal Commissario liquidatore in relazione al bilancio di previsione 2015 hanno natura di atti propedeutici alla stesura del bilancio finale di liquidazione.>>;

c)
al comma 5 duodecies dopo le parole << bilancio finale di liquidazione. >> sono inserite le seguenti: << La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di attività produttive, delibera sul bilancio finale di liquidazione acquisito il parere delle Direzioni centrali competenti in materia di finanze, infrastrutture, mobilità, lavori pubblici e ambiente. >>;

d)
il comma 5 undecies è abrogato.

Art. 66
  (Modifica all' articolo 6 della legge regionale 27/2014 e disposizioni transitorie)
1.
Al comma 46 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), dopo le parole << Per le finalità di cui al comma 44 >> sono inserite le seguenti: << , anche a sollievo degli oneri pregressi, >>.

2. La disposizione di cui all' articolo 6, comma 46, della legge regionale 27/2014 , come modificato dal comma 1, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 67
 (Modifiche alle leggi regionali 10/2012 e 3/2015)
1. Alla legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 10 prima delle parole << dell'articolo 3, comma 14 >> sono inserite le seguenti: << dell' articolo 6, comma 19, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), >>;

b)
l'articolo 11 è abrogato.

2.
Al comma 5 dell'articolo 78 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), le parole << articolo 11 della legge regionale 10/2012 >> sono sostituite dalle seguenti: << articolo 6 , comma 19, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) >>.

Art. 68
  (Finanziamento dei contributi di cui all' articolo 6, comma 67, della legge regionale 15/2005 )
1. È disposto il conferimento al bilancio regionale, a carico della gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE, istituita ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742 , e alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 , in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli Venezia Giulia), di rientri dalle operazioni di credito scadute, nella misura di 1 milione di euro finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale di cui all' articolo 6, comma 67, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005).
Art. 69
 (Attuazione delle funzioni in materia di cooperazione sociale)
1. In seguito al subentro della Regione nelle funzioni svolte dalla Province in materia di cooperazione sociale, i procedimenti di cui agli articoli 11 e 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), non conclusi alla data dell'1 luglio 2016, proseguono in capo alla Regione stessa nel rispetto delle disposizioni attuative adottate dalle Province.
2. Nelle more del subentro della Regione nelle funzioni di cui al comma 1, le risorse finanziarie da trasferire alle Province per l'esercizio delle funzioni di cui all' articolo 11 della legge regionale 20/2006 , per l'anno 2016, sono ripartite, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle medesime proporzioni applicate per tale finalità nell'esercizio 2015.
Art. 70
 (Devoluzione a favore di scuole nel Comune di Premariacco)
1. Le economie contributive derivanti dalle attività realizzate dal Comune di Premariacco inerenti la procedura di bonifica ai sensi dell' articolo 4, comma 16, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), sono destinate alla realizzazione dei lavori di "Primo adeguamento sismico della scuola primaria" del Comune di Premariacco.
2. Il Comune di Premariacco, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rendiconta ai sensi dell' articolo 4, comma 17, della legge regionale 22/2007 , al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia le attività di cui all' articolo 4, comma 16, della legge regionale 22/2007 attraverso la presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del procedimento, sia esso dirigente o responsabile del servizio, che attesti che l'attività per la quale il contributo è stato devoluto è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia con l'indicazione delle spese sostenute e delle economie conseguite.
3. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Premariacco, entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento di rendicontazione di cui al comma 2, presenta al Servizio edilizia scolastica e universitaria della Direzione centrale infrastrutture e territorio, istanza di utilizzo delle economie contributive conseguite corredata della relazione illustrativa dei lavori di "Primo adeguamento sismico della scuola primaria" in Comune di Premariacco e dei relativi cronoprogramma e quadro economico di spesa.