LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2016, n. 4

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/04/2016
Materia:
220.02 - Commercio
220.05 - Fiere e mercati
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.01 - Organizzazione turistica
450.02 - Pesca - Acquacoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO I
 MISURE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO
Art. 38
 (Fondo per contributi alle imprese turistiche)
1. Al fine di finanziare gli interventi di cui all' articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), a favore delle imprese turistiche per l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive previste dal Titolo IV della legge medesima, nonché a favore dei pubblici esercizi, è istituito il Fondo per i contributi in conto capitale alle imprese turistiche e ai pubblici esercizi.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono annualmente assegnate al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG).
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 68, L. R. 14/2016
2Parole sostituite al comma 1 da art. 90, comma 1, L. R. 21/2016 , con effetto dall'entrata in vigore dei Regolamenti di attuazione, come disposto all'art. 106, c. 6, della medesima L.R. 21/2016.
3Parole sostituite al comma 1 da art. 90, comma 1, L. R. 21/2016 , con effetto dall'1 gennaio 2018, come disposto dall'art. 106, c. 7 bis, L.R. 21/2016, introdotto dall'art. 1, c. 24, L.R. 6/2017.
Art. 39
 (Contributi per la realizzazione di infrastrutture ricreative multifunzionali)
1. Al fine di consentire la valorizzazione in chiave turistica dell'area montana anche in sinergia con interventi di divulgazione della cultura ambientale e storica dell'area medesima, l'Amministrazione regionale, nel rispetto dell'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, è autorizzata a concedere un contributo a favore del Consorzio Boschi Carnici con sede a Tolmezzo, a sollievo degli oneri connessi alla realizzazione a Ovaro di infrastrutture ricreative multifunzionali caratterizzate da un accesso aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio.
2. La domanda, corredata di una relazione illustrativa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La relazione individua in particolare le modalità di concessione, o altro atto di conferimento, a favore di terzi per la costruzione o la gestione dell'infrastruttura ricreativa multifunzionale che devono essere attuati in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
3. L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.
4. Il contributo è concesso nel rispetto delle soglie dimensionali indicate all'articolo 4, paragrafo 1, lettera bb), del regolamento (UE) n. 651/2014.
5. Nel decreto di concessione sono stabiliti condizioni e modalità per l'erogazione e i termini di rendicontazione del contributo e i vincoli per il beneficiario.
Art. 40
 (Completamento lavori al Monastero di Santa Maria di Poffabro)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 150.000 euro al Monastero di Santa Maria di Poffabro di Frisanco (PN) per far fronte alle spese, anche già sostenute nel 2015, per i lavori di completamento dei laboratori artigianali annessi al Monastero e relative pertinenze.
2. A tal fine il Monastero di Santa Maria di Poffabro di Frisanco (PN) presenta apposita domanda al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata degli elaborati progettuali, della relazione tecnico descrittiva con relativo quadro economico delle spese, anche già sostenute nel 2015, e cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
3. Il Servizio edilizia, con il provvedimento di concessione del contributo, fissa i termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione della spesa. Per la concessione e l'erogazione del contributo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 59 e 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
Art. 41
 (Contributi per la valorizzazione del Centro Biathlon Federale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Forni Avoltri un contributo per la realizzazione di opere e strutture di carattere turistico, ricettivo sportivo o culturale finalizzate a valorizzare il Centro Biathlon Federale di Piani di Luzza - Forni Avoltri.
2. La domanda, corredata di una relazione illustrativa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti condizioni e modalità per l'erogazione e i termini di rendicontazione del contributo e i vincoli per il beneficiario.
Art. 42
 (Realizzazione e completamento di opere inerenti il comprensorio turistico delle Grotte di Villanova)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Lusevera per il completamento del percorso circolare turistico all'interno delle Grotte di Villanova, al fine di ampliare le potenzialità turistiche del comprensorio medesimo.
2. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa e di un progetto preliminare relativo all'intervento. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
Art. 43
1. All' articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 32 dopo le parole << da destinare a museo >> sono aggiunte le seguenti: << , compreso l'acquisto dei manufatti, dei macchinari e degli attrezzi presenti nel medesimo edificio >>;

b)
al comma 33 dopo le parole << perizia di stima dell'edificio da acquistare >> sono aggiunte le seguenti: << compresi i manufatti, i macchinari e gli attrezzi presenti nel medesimo edificio >> e dopo le parole << spesa di acquisto dell'edificio storico denominato "Favria" >> sono aggiunte le seguenti: << e dei manufatti, dei macchinari e degli attrezzi presenti nel medesimo edificio >>;

c)
al comma 34 dopo le parole << da destinare a museo >> sono aggiunte le seguenti: << , compresi i manufatti, i macchinari e gli attrezzi presenti nel medesimo edificio >>.

Art. 44
 (Contributi per la realizzazione di interventi di adeguamento funzionale del complesso "Ostello del ciclista")
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione "Mont" per la realizzazione di un intervento di manutenzione e adeguamento funzionale del fabbricato e dell'area camper facenti parte del complesso "Ostello del ciclista" di proprietà del Comune di Tarvisio concesso in comodato gratuito all'Associazione stessa.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di turismo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione.
3. Gli incentivi sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.
Art. 45
 (Ripristino delle spiagge di Grado)
1. Al fine di garantire il ripristino delle spiagge di Grado, danneggiate in seguito a eventi calamitosi, e consentire l'avvio della stagione turistica 2016, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Comune di Grado, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, risorse finanziarie per interventi urgenti di ripascimento delle spiagge medesime e per la pulizia degli arenili.
Art. 46
 (Valorizzazione delle ciclovie nei Comuni di Tavagnacco e di Povoletto)
1. Al fine di favorire la valorizzazione ambientale e di accrescere l'attrattività turistica delle ciclovie dei parchi del Cormor e del Torre, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Tavagnacco e di Povoletto un contributo per compartecipare alla realizzazione di impianti e strutture di carattere turistico-sportivo.
2. Le domande, corredate di una relazione illustrativa, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti condizioni e modalità per l'erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
Art. 47
 (Contributo al Comune di Rigolato per il restauro e il ripristino funzionale del Rifugio Cjampizzulon)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Rigolato per il restauro e il ripristino funzionale del Rifugio Cjampizzulon, di proprietà del Comune di Rigolato, danneggiato da eventi atmosferici.
2. La domanda, corredata di una relazione illustrativa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti condizioni e modalità per l'erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
Art. 48
 (Contributi a Promoturismo FVG)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale Promoturismo FVG un contributo finalizzato ad alleviare gli oneri derivanti dall'assunzione in comodato d'uso temporaneo dello stabilimento termale di proprietà del Comune di Arta Terme.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di turismo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente a una relazione illustrativa completa di specifico piano finanziario. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione ed erogazione degli importi.
Art. 49
 (Trasferimenti di risorse per miglioramenti funzionali e manutenzioni di opere strutturali e infrastrutturali connesse ai poli sciistici e per la realizzazione di percorsi ciclabili)
1. L'Amministrazione regionale trasferisce a PromoTurismoFVG risorse finanziarie per la realizzazione, il miglioramento funzionale e la manutenzione di opere strutturali e infrastrutturali connesse al comprensorio di Piancavallo, ivi compreso il bacino di Pian delle More, nell'ottica del potenziamento dei poli sciistici regionali e nel rispetto delle procedure a evidenza pubblica non discriminatorie e trasparenti previste dalle norme sugli appalti pubblici.
2. L'Amministrazione regionale trasferisce a PromoTurismo FVG risorse finanziarie per l'esecuzione di interventi finalizzati alla realizzazione di percorsi ciclabili nell'ambito dei territori montani dei Comuni di Aviano, Budoia, Polcenigo e Caneva e destinati alla valorizzazione in chiave turistica dei territori medesimi.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 e per la quantificazione delle risorse da trasferire, la PromoTurismoFVG comunica l'avvenuta aggiudicazione della gara.