LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2016, n. 4

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/04/2016
Materia:
220.02 - Commercio
220.05 - Fiere e mercati
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.01 - Organizzazione turistica
450.02 - Pesca - Acquacoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO I
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29/2005
Art. 14
1. All' articolo 1 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:
<<a bis) previsione di limiti all'esercizio delle attività economiche di cui alla presente legge solo per motivi imperativi di interesse generale, come definiti dell' articolo 8, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2008/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione;>>;

b)
alla lettera d) del comma 1 dopo la parola << equilibrio >> sono inserite le seguenti: << sul territorio >>;

c)
dopo la lettera e) del comma 2 è aggiunta la seguente:
<<e bis) promozione della cultura della legalità volta al contrasto dell'abusivismo commerciale e delle pratiche illegali;>>;

d)
alla lettera f) del comma 2 dopo la parola << presenza >> sono aggiunte le seguenti: << sul territorio >>.

Art. 15
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) le parole << generi alimentari >> sono sostituite dalle seguenti:<< generi del settore alimentare >>;

b)
alla lettera d) le parole << generi non alimentari >> sono sostituite dalle seguenti:<< generi del settore non alimentare >>;

c)
alla lettera i) dopo la parola << 1.500 >> sono aggiunte le seguenti: << , questi si distinguono in:
1) esercizi di media struttura minore: con superficie di vendita superiore a metri quadrati 250 e fino a metri quadrati 400;
2) esercizi di media struttura maggiore: con superficie di vendita superiore a metri quadrati 400 e fino a metri quadrati 1.500;
>>;

d)
alla fine della lettera m) le parole << , effettuata in insediamenti commerciali a ciò appositamente destinati >> sono soppresse;

e)
alla lettera s) le parole << , con la quale l'operatore attesta in particolare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico - sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, pena il divieto di prosecuzione dell'attività iniziata >> sono soppresse.

f)
dopo la lettera w) sono aggiunte le seguenti:
<<w bis) esercizio in proprio dell'attività di vendita o di somministrazione: qualsiasi attività di vendita di prodotti o di somministrazione di alimenti e bevande, anche se trattasi di attività che la legge esclude dal suo ambito di applicazione;
w ter) sportello unico per le attività produttive (SUAP): lo sportello di cui all' articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) e di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e loro successive modifiche.>>.

Art. 16
  (Sostituzione dell' articolo 3 della legge regionale 29/2005 )
1.
L' articolo 3 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 3
 (Settori merceologici)
1. Gli esercizi di vendita al dettaglio sono distinti nei seguenti settori merceologici:
a) settore alimentare;
b) settore non alimentare.
2. La vendita dei farmaci di cui all' articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall' articolo 1 della legge 248/2006 , avviene secondo le modalità dell'articolo 2, comma 1, lettera w), fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall' articolo 5, comma 2, del decreto legge 223/2006 solo in capo al farmacista e i requisiti di cui all'articolo 7 della presente legge solo in capo al titolare. La mancata comunicazione comporta la sanzione di cui all'articolo 65, commi 2 e 4.>>.

Art. 17
1.
Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29/2005 le parole << requisiti morali e professionali previsti dalla presente legge >> sono sostituite dalle seguenti:<< requisiti previsti dalla normativa vigente >>.

2.
Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 29/2005 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << cui va comunicata l'iscrizione ai fini dell'esercizio dell'attività all'ingrosso >>.

Art. 18
  (Sostituzione dell' articolo 6 della legge regionale 29/2005 )
1.
L' articolo 6 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 6
 (Requisiti morali e condizioni ostative)
1. Non possono esercitare l'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche, nonché l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), e successive modifiche, ivi compresa l'ipotesi in cui la sentenza di condanna sia stata emessa ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale .>>.

Art. 19
1. All' articolo 7 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. L'esercizio dell'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche di prodotti alimentari, nonché della somministrazione di alimenti e bevande, ancorché svolto nei confronti di una cerchia limitata di persone in locali non aperti al pubblico, è subordinato al possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 59/2010 .>>;

b)
al comma 3 le parole << al comma 2, lettera c), >> sono sostituite dalle seguenti: << all' articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 59/2010 >>;

c)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. E' riconosciuta validità ai requisiti professionali maturati o riconosciuti ai sensi dell'ordinamento delle altre Regioni.>>.

Art. 20
1.
L' articolo 19 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 19
 (Vendita negli outlet)
1. La denominazione di outlet, può essere impiegata nelle insegne, nelle ditte, nei marchi e nella pubblicità riferita all'attività commerciale.
2. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), sono tenuti separati dalle altre merci.
3. Gli operatori devono comunicare la natura dei prodotti mediante cartelli o altri adeguati supporti informativi ben visibili al pubblico, collocati all'interno dei propri locali.
4. I soggetti titolari di outlet sono tenuti a rispettare le norme inerenti la disciplina dei prezzi, le vendite straordinarie e promozionali.>>.

Art. 21
1.
Dopo il comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:
<<5 bis. La temporanea mancanza di indicazione del prezzo, motivata da allestimento di vetrine, è ammessa esclusivamente nel caso in cui l'allestimento della vetrina, anche in un momento di chiusura dell'esercizio o di momentanea sospensione dell'attività con chiusura della porta di ingresso, sia effettivamente in corso e ciò sia comprovato dalla presenza di personale intento a tale operazione.>>.

Art. 22
1. All' articolo 41 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:
<<b bis) ai soggetti che esercitano l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di rivendita della stampa quotidiana e periodica, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni prescritte per le specifiche attività.>>;

b)
alla lettera b) del comma 2 le parole << e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante >> sono soppresse;

c)   ( ABROGATA )
d)
dopo il comma 2 bis sono aggiunti i seguenti:
<<2 ter. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano le altre attività commerciali, di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni del presente titolo e del titolo VI.
2 quater. Nell'adozione dei regolamenti disciplinati dal presente titolo, i Comuni danno attuazione alle forme di consultazione previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali).>>.

(1)
Note:
1Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 19, comma 1, L. R. 9/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 41, c. 2 bis, L.R. 29/2005.
Art. 23
1.
L' articolo 42 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 42
 (Esercizio dell'attività)
1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative:
a) su posteggi dati in concessione, per un periodo compreso tra i nove e i dodici anni, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 41, comma 2 bis;
b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività è soggetto a SCIA al SUAP del Comune sede del posteggio, oggetto della concessione, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), ovvero al SUAP del Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività medesima, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b).
3. Nella SCIA l'interessato, in particolare, dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi;
b) il settore o i settori merceologici e, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), gli estremi della concessione di posteggio; tale concessione non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore.
4. L'esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettera a), comprende anche l'esercizio in forma itinerante del commercio sulle aree pubbliche nell'ambito del territorio regionale; l'esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettera b), comprende anche la vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
5. L'operatore che abbia già presentato la SCIA ai fini dell'esercizio ai sensi del comma 1, lettera b), non può presentare ulteriori SCIA per il commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante, fatte salve le ipotesi di subingresso.
6. Hanno validità nel territorio regionale anche le SCIA e le autorizzazioni presentate o rilasciate nelle altre Regioni ai sensi della normativa di settore del commercio sulle aree pubbliche.
7. In occasione delle fiere o di altre riunioni straordinarie di persone possono essere concesse occupazioni temporanee di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possieda i requisiti, in ogni caso nei limiti dei posteggi appositamente previsti.
8. Uno stesso soggetto può presentare contemporaneamente più SCIA, ai fini dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, fermo restando il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa vigente.
9. Le imprese commerciali di uno Stato membro dell'Unione europea, abilitate nel loro Paese allo svolgimento dell'attività sulle aree pubbliche, possono effettuare la medesima attività nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la sola esibizione del titolo autorizzativo originario, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, delle norme che regolano l'uso del suolo pubblico e delle condizioni e modalità stabilite dal regolamento comunale e nel caso delle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi, il possesso dei requisiti di priorità è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.>>.

Art. 24
1. All' articolo 43 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << (Prescrizioni specifiche per l'esercizio dell'attività) >>;

b)
al comma 2 dopo le parole << artistico e ambientale. >> sono aggiunte le seguenti: << In relazione a tali zone, i Comuni possono prevedere restrizioni specifiche alle tipologie merceologiche dei posteggi esistenti, sia per il settore alimentare che per il settore non alimentare, ovvero possono istituire mercati specializzati nella vendita di particolari prodotti, o nella somministrazione degli stessi, ovvero di entrambe, laddove si tratti di prodotti alimentari. >>;

c)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. I titolari di posteggi ubicati in mercati di cui al comma 2, qualora pongano in vendita merceologie non conformi alle restrizioni prescritte, hanno l'onere di adeguarsi alle specializzazioni merceologiche deliberate dai Comuni entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento comunale, pena la decadenza dalla concessione del posteggio.>>;

d)
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. E' fatto obbligo di dichiarare gli estremi della SCIA a ogni richiesta degli organi di vigilanza.
3 ter. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche incluse nell'ambito di aree demaniali marittime è consentito dalle competenti autorità, le quali stabiliscono modalità, condizioni, limiti e divieti per l'accesso alle aree predette.
3 quater. Senza permesso dell'ente proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
3 quinquies. Nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è fatto divieto di vendere o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi.>>.

Art. 25
1. All' articolo 47 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche di prodotti alimentari, sia la vendita, sia la somministrazione di alimenti e bevande, avviene anche nel rispetto di quanto sancito dall'articolo 41, comma 2 ter, ed è soggetto alle norme di settore che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.>>;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Nei mercati giornalieri di nuova istituzione, le aree destinate al commercio di prodotti alimentari sono:
a) chiaramente delimitate o recintate, ove non lo impediscano vincoli di tipo architettonico, storico, artistico e ambientale;
b) dotate di una propria rete fognaria, in grado di assicurare anche lo smaltimento dei servizi igienici generali del mercato nonché dei posteggi che ne abbiano la necessità;
c) dotate di reti per allacciare ciascun posteggio all'acqua potabile, allo scarico delle acque reflue attraverso un chiusino sifonato, anche nella fognatura prescritta alla lettera b), e all'energia elettrica; tali reti devono prevedere apparecchiature di allaccio indipendenti nella superficie di ciascun posteggio;
d) dotate di contenitori di rifiuti solidi urbani possibilmente distinti per categoria di riciclaggio, muniti di coperchio, in numero sufficiente alle esigenze, opportunamente dislocati nell'area e facilmente accessibili in particolare dai posteggi.>>;

c)
al comma 5 dopo le parole << successive modifiche >> sono aggiunte le seguenti: << e integrazioni >>.

Art. 26
1. All' articolo 48 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei mercati è soggetto a SCIA, previo ottenimento della concessione di posteggio di cui all'articolo 49.>>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. L'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati, nonché le modalità del loro funzionamento sono disciplinati con regolamento comunale che, in conformità alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree relative ai mercati sulla base delle caratteristiche socio - economiche del territorio, tenendosi conto dei consumi della popolazione residente e della clientela turistica e di passaggio, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.>>;

c)
al comma 3 le parole << 42, commi 6 e 7, >> sono sostituite dalle seguenti: << 41, comma 2 bis, >> e dopo le parole << del territorio comunale >> sono aggiunte le seguenti: << e possono essere previste aree da destinare esclusivamente all'esercizio stagionale dell'attività >>;

d)
al comma 4 le parole << articolo 42, commi 6 e 7, >> sono sostituite dalle seguenti: << articolo 41, comma 2 bis, >>;

e)   ( ABROGATA )
(1)
Note:
1Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 48, c. 5, L.R. 29/2005.
Art. 27
1. All' articolo 49 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La concessione del posteggio nei mercati di cui all'articolo 48 è rilasciata in base ai criteri di priorità stabiliti dall'Intesa di cui dall'articolo 41, comma 2 bis, può avere la durata massima di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), può essere rinnovata nel rispetto delle prescrizioni di cui alla citata Intesa e non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.>>;

b)
al comma 2 le parole << Il titolare dell'autorizzazione >> sono sostituite dalle seguenti: << L'operatore su aree pubbliche >>;

c)
al comma 3 le parole << , comma 2 >>sono soppresse;

d)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Il Comune tiene costantemente aggiornata la planimetria con l'indicazione del numero della superficie e della localizzazione dei posteggi disponibili nel suo territorio, mettendola a disposizione di chi intenda richiedere la concessione di posteggio.>>;

e)
al comma 5 le parole << ai soggetti legittimati a esercitare il commercio sulle aree pubbliche in base ad autorizzazione di cui all'articolo 42 >>, sono sostituite dalle seguenti: << ai soggetti che abbiano il maggior numero di presenze nel mercato o nella fiera >>;

f)
il comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8. Nell'ambito della stessa area mercatale, un medesimo soggetto non può essere titolare di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, per un massimo di quattro concessioni, due del settore alimentare e due del settore non alimentare, nel caso di aree mercatali con un numero di posteggi non superiore a cento, ovvero di tre concessioni per singolo settore, per un numero massimo di sei concessioni, nel caso di aree con un numero di posteggi superiore a cento.>>;

g)
al comma 9 le parole << Il titolare dell'autorizzazione >> sono sostituite dalle seguenti: << L'operatore su aree pubbliche >> e le parole << comma 2, >> e << o ferie >> sono soppresse;

h)
al comma 10 dopo le parole << attrezzature adeguate per la raccolta di tali rifiuti >> sono aggiunte le seguenti: << distinte per categoria di riciclaggio >>;

i)
al comma 13 le parole << , comma 2 >> sono soppresse.

Art. 28
1.
L' articolo 50 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 50
 (Determinazione delle aree relative alle fiere)
1. Il commercio sulle aree destinate alle fiere, istituite e disciplinate dai regolamenti comunali, è consentito agli esercenti l'attività di vendita su aree pubbliche di tutto il territorio nazionale, ai sensi dell' articolo 28 del decreto legislativo 114/1998 .
2. L'assegnazione dei posteggi nelle aree di cui al presente articolo avviene secondo i criteri di priorità stabiliti dall'Intesa, di cui all'articolo 41, comma 2 bis.
3. La concessione del posteggio, della durata massima di dodici anni e comunque limitata ai giorni della fiera, non può essere ceduta senza la cessione dell'azienda. In caso di assenza del titolare della concessione, l'assegnazione del posteggio ad altro operatore avviene ai sensi di quanto sancito dall'articolo 49, comma 5.
4. Le domande di concessione del posteggio pervengono al Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera e la graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa nell'albo comunale almeno trenta giorni prima dello svolgimento della fiera.>>.

Art. 29
1.
L' articolo 51 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 51
 (Orari)
1. I Comuni stabiliscono i giorni e la fascia temporale di durata giornaliera dei mercati e delle fiere.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 43, commi 2 e 3, i Comuni fissano i limiti temporali di sosta nello stesso punto per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante.
3. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.>>.

Art. 30
1. All' articolo 52 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << dell'azienda >> sono inserite le seguenti: << , o del ramo d'azienda, >> e le parole << agli articoli 39 e 72 >> sono sostituite dalle seguenti: << all'articolo 39 >>;

b)
al comma 2 le parole << , autorizzata ai sensi dell'articolo 42, comma 3, >> sono soppresse.

Art. 31
1.
L' articolo 70 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 70
 (Rilascio delle autorizzazioni ed esercizio dell'attività)
1. La domanda di autorizzazione all'apertura o al trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione, ai sensi dell'articolo 69, è presentata al SUAP del Comune in cui va ubicata la sede dell'attività.
2. Nella domanda di cui al comma 1 è attestato il possesso dei requisiti morali e professionali e di ogni presupposto e requisito richiesto dalle normative di settore in relazione all'iniziativa da realizzarsi.
3. L'esame della domanda è subordinato alla disponibilità da parte del titolare dei locali nei quali intende esercitare l'attività; la disponibilità sussiste anche nel caso in cui i locali siano oggetto di costruzione o ristrutturazione.
4. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato e ha validità in relazione ai locali in essa indicati. Entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione il Comune ne invia gli estremi, anche in via telematica, alla Prefettura, alla Questura, all'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente.
5. L'esercizio dell'attività è subordinato all'osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché di tutte le norme di settore che disciplinano l'attività esercitata.>>.

Art. 32
1.
L' articolo 71 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 71
 (Riunioni straordinarie)
1. L'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è soggetta alla disciplina di cui all' articolo 41 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 .>>.

Art. 33
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 80 sono inseriti i seguenti:
<<2 bis. L'utilizzo della denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti all'articolo 2, comma 1, lettera m), è punita con la sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.
2 ter. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 4, si applica la sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.>>.

Art. 34
1. All' articolo 84 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a ter) del comma 1 dopo le parole << elaborare e diffondere >> sono inserite le seguenti: << , con le modalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 7/2014 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo), >>;

b)
alla lettera c) del comma 1 le parole << articoli 12, comma 3, 15, comma 3, e 19, comma 5 >> sono sostituite dalle seguenti: << articoli 12, comma 3, e 15, comma 3 >>;

c)
alla lettera d) del comma 1 la parola << bimestrali >> è soppressa;

d)
alla lettera c) del comma 3 le parole << quattro rappresentanti >> sono sostituite dalle seguenti: << un rappresentante per ciascuna >>.

Art. 35
  (Sostituzione di parole agli articoli 11, 12, 14 bis, 21, 22, 23, 24, 33, 38, 39, 41, 68, 72, 73, 79, 80 e 82 della legge regionale 29/2005 )
1.
Ai commi 1 e 2 dell'articolo 11, al comma 1 dell'articolo 12, al comma 1 dell'articolo 14 bis, al comma 2 dell'articolo 21, ai commi 1 e 2 dell'articolo 22, al comma 1 dell'articolo 23, al comma 1 dell'articolo 24, al comma 13 dell'articolo 33, al comma 4 dell'articolo 38, ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 39, alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 41, al comma 3 dell'articolo 68, ai commi 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 72, al comma 1 dell'articolo 73, al comma 3 dell'articolo 79, ai commi 2 e 11 dell'articolo 80 e al comma 3 dell'articolo 82 della legge regionale 29/2005 , la parola << denuncia >> è sostituita dalle seguenti: << segnalazione certificata >>.

2.
Al comma 2 dell'articolo 80 della legge regionale 29/2005 la parola << denunciato >> è sostituita dalla seguente: << segnalato >>.

Art. 36
 (Abrogazioni)
1.
Gli articoli 10, 28, 43, comma 5, 44, 45, 46, 47, commi 2, 3 e 4, 48, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, 49, commi 6 e 7, 53, 54, 99, 109, comma 1, e 109 bis della legge regionale 29/2005 sono abrogati.

2.
A decorrere dall'1 gennaio 2017 sono abrogate all'articolo 42, comma 1, le lettere g) e h), della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004).