LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2016, n. 4

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/04/2016
Materia:
220.02 - Commercio
220.05 - Fiere e mercati
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.01 - Organizzazione turistica
450.02 - Pesca - Acquacoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 74
 (Attuazione della misura 19 del Programma di sviluppo rurale)
1. Per garantire la continuità delle attività finalizzate all'attuazione della misura 19 del Programma di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia per gli anni 2014-2020 e l'utilizzazione delle risorse comunitarie e statali assegnate alla Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai gruppi di azione locale, nelle more dell'approvazione delle strategie di sviluppo locale, nonché nelle more dell'adeguamento e operatività del sistema informatizzato di ricezione delle domande di aiuto e pagamento dell'organismo pagatore, finanziamenti a titolo di anticipazione sulle spese ammissibili a valere sulle sottomisure 19.1 (Sostegno preparatorio) e 19.4 (costi gestionali del GAL e costi per l'attività di animazione della SSL).
2. Le erogazioni di cui al comma 1 sono disposte a titolo di anticipazione dei pagamenti che i gruppi di azione locale chiederanno all'organismo pagatore del programma, con obbligo di restituzione delle stesse all'Amministrazione regionale a seguito degli accreditamenti disposti dall'organismo pagatore a favore dei gruppi di azione locale con riferimento a singole domande di pagamento, comprese le domande di pagamento delle anticipazioni previste dalle sottomisure 19.1 e 19.4.
3. L'anticipazione può essere richiesta da ogni gruppo di azione locale che abbia presentato la manifestazione di interesse per la sottomisura 19.1 di cui all'avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 39 del 30 settembre 2015, giusta decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 1367 del 21 settembre 2015, nella misura massima di 62.000 euro.
4. Le richieste di anticipazione, anche per frazioni dell'importo massimo concedibile e fino a raggiungimento di quest'ultimo, vengono presentate al Servizio coordinamento politiche per la montagna, accompagnate da fideiussione per l'importo richiesto, maggiorate degli interessi previsti dall' articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 , entro il 30 settembre 2016.
5. Con il decreto di concessione dei finanziamenti sono stabiliti le modalità e i termini di restituzione delle somme erogate. Il termine ultimo di restituzione è fissato al 31 dicembre 2017.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, comma 6, L. R. 28/2017
2Parole sostituite al comma 5 da art. 33, comma 10, L. R. 28/2017