LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2016, n. 4

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/04/2016
Materia:
220.02 - Commercio
220.05 - Fiere e mercati
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.01 - Organizzazione turistica
450.02 - Pesca - Acquacoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 43
1. All' articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 32 dopo le parole << da destinare a museo >> sono aggiunte le seguenti: << , compreso l'acquisto dei manufatti, dei macchinari e degli attrezzi presenti nel medesimo edificio >>;

b)
al comma 33 dopo le parole << perizia di stima dell'edificio da acquistare >> sono aggiunte le seguenti: << compresi i manufatti, i macchinari e gli attrezzi presenti nel medesimo edificio >> e dopo le parole << spesa di acquisto dell'edificio storico denominato "Favria" >> sono aggiunte le seguenti: << e dei manufatti, dei macchinari e degli attrezzi presenti nel medesimo edificio >>;

c)
al comma 34 dopo le parole << da destinare a museo >> sono aggiunte le seguenti: << , compresi i manufatti, i macchinari e gli attrezzi presenti nel medesimo edificio >>.