LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2016, n. 4

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/04/2016
Materia:
220.02 - Commercio
220.05 - Fiere e mercati
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.01 - Organizzazione turistica
450.02 - Pesca - Acquacoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 38
 (Fondo per contributi alle imprese turistiche)
1. Al fine di finanziare gli interventi di cui all' articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), a favore delle imprese turistiche per l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive previste dal Titolo IV della legge medesima, nonché a favore dei pubblici esercizi, è istituito il Fondo per i contributi in conto capitale alle imprese turistiche e ai pubblici esercizi.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono annualmente assegnate al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG).
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 68, L. R. 14/2016
2Parole sostituite al comma 1 da art. 90, comma 1, L. R. 21/2016 , con effetto dall'entrata in vigore dei Regolamenti di attuazione, come disposto all'art. 106, c. 6, della medesima L.R. 21/2016.
3Parole sostituite al comma 1 da art. 90, comma 1, L. R. 21/2016 , con effetto dall'1 gennaio 2018, come disposto dall'art. 106, c. 7 bis, L.R. 21/2016, introdotto dall'art. 1, c. 24, L.R. 6/2017.