LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 marzo 2016, n. 3

Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  17/03/2016
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

CAPO III
 MODIFICHE ALLA NORMATIVA REGIONALE DI SETTORE
Art. 12
Note:
1Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 13
  (Modifiche alla legge regionale 56/1986 )
1. Alla legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 7 è così modificato:
1)
al sesto comma le parole << dalle Province >> sono sostituite dalle seguenti: << dalla Regione >>;

2)
al settimo e all'ottavo comma le parole << Direzione regionale delle foreste e della caccia >> sono sostituite dalle seguenti: << struttura regionale competente in materia di caccia >>;

b) l'articolo 7 bis è così modificato:
1)
al comma 1 le parole << Provincia competente per territorio >> sono sostituite dalla seguente: << Regione >>;

2)
il comma 2 è abrogato;

c) l'articolo 7 ter è così modificato:
1)
al comma 1 le parole << Provincia in attuazione dell' articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale 6/2008 >> sono sostituite dalla seguente: << Regione >>;

2)
al comma 1 ter le parole << Amministrazione provinciale >> sono sostituite dalle seguenti: << Amministrazione regionale >>;

3)
al comma 1 sexies la parola << Provincia >> è sostituita dalla seguente: << Regione >>;

4)
al comma 2 dopo le parole << e successive modifiche >> sono aggiunte le seguenti: << , e ai sensi dell' articolo 3, comma 1, lettera j quinquies), della legge regionale 6/2008 >>;

5)
al comma 3 la parola << Provincia >> è sostituita dalla seguente: << Regione >>;

6)
al comma 4 le parole << dalle Province >> sono sostituite dalle seguenti: << dalla Regione >>;

d)
al primo comma dell'articolo 9 le parole << le Amministrazioni provinciali provvedono >> sono sostituite dalle seguenti: << l'Amministrazione regionale provvede >>.

Note:
1Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 14
1.
L' articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), è abrogato.

Note:
1Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 15
  (Modifiche alla legge regionale 14/1987 )
1. Alla legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4 dell'articolo 3 le parole << i Comitati provinciali della caccia competenti per territorio accertino >> sono sostituite dalle seguenti: << la Regione accerti >>;

b)
al comma 1 dell'articolo 5 le parole << dell' articolo 24, comma 1, lettera g), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 >> sono sostituite dalle seguenti: << dell' articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 2), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) >>.

Note:
1Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1Il presente articolo ha effetto dall'1/7/2016, come disposto dall'art. 45, c. 4, L.R. 3/2016.
2Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera ff), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 17
  (Modifiche alla legge regionale 21/1993 )
1. Alla legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 (Norme integrative e modificative in materia venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 14 è così modificato:
1)
al comma 1 le parole << all'Amministrazione provinciale >> sono sostituite dalle seguenti: << alla Regione >>;

2)
al comma 2 le parole << dell'Amministrazione provinciale competente per territorio >> sono sostituite dalle seguenti: << della Regione >>;

b) l'articolo 19 è così modificato:
1)
al comma 2 le parole << dal Comitato provinciale della caccia competente per territorio >> sono sostituite dalle seguenti: << dalla Regione >>;

2)
al comma 3 le parole << all'Amministrazione provinciale competente per territorio >> sono sostituite dalle seguenti: << alla Regione >> e le parole << dell'Amministrazione stessa >> sono sostituite dalle seguenti: << della Regione >>.

Note:
1Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 18
  (Modifiche alla legge regionale 24/1996 )
1. Alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 15 è così modificato:
1)
al comma 1 le parole << l'Amministrazione provinciale nel cui territorio il candidato ha la residenza >> sono sostituite dalle seguenti: << l'Amministrazione regionale >>;

2)
al comma 2 le parole << Amministrazione provinciale >> sono sostituite dalle seguenti: << Amministrazione regionale >>;

3)
il comma 4 è abrogato;

b) l'articolo 17 è così modificato:
1)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. L'Assessore regionale competente in materia di caccia nomina la Commissione di esame per il conseguimento del certificato di abilitazione per l'ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui all' articolo 27, comma 4, della legge 157/1992 .>>;

2)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. La Commissione è composta da un esperto designato dall'Assessore regionale competente in materia di caccia in qualità di presidente della Commissione, da due esperti designati d'intesa dalle associazioni venatorie, da due esperti designati d'intesa dalle associazioni agricole e da due esperti designati d'intesa dalle associazioni ambientaliste. Le designazioni spettano ai rappresentanti regionali delle predette associazioni presenti e operanti in regione. Se le designazioni non vengono comunicate entro trenta giorni dalla richiesta, i componenti sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.>>;

3)
ai commi 3 e 7 le parole << della Amministrazione provinciale >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'Amministrazione regionale >>;

c) l'articolo 20 è così modificato:
1)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Il termine previsto dall' articolo 15, comma 3, della legge 157/1992 è fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Piano faunistico regionale e degli aggiornamenti del Piano medesimo. La domanda va inoltrata al Servizio competente in materia di caccia.>>;

2)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Sul sito internet della Regione viene dato avviso della scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al comma 4.>>;

3)
al comma 6 le parole << della caccia e della pesca >> sono sostituite dalle seguenti: << competente in materia di caccia >> e le parole << alla caccia e alla pesca >> sono sostituite dalla seguente: << competente >>;

4)
il comma 7 è abrogato;

d) l'articolo 21 è così modificato:
1)
al comma 1 le parole << le Province istituiscono e gestiscono >> sono sostituite dalle seguenti: << la Regione istituisce e gestisce >>;

2)
al comma 2 le parole << le Amministrazioni provinciali possono altresì >> sono sostituite dalle seguenti: << l'Amministrazione regionale può >>;

e) l'articolo 21 bis è così modificato:
1)
al comma 1 le parole << le Province provvedono >> sono sostituite dalle seguenti: << la Regione provvede >>;

2)
al comma 3 le parole << le Province sono autorizzate alla >> sono sostituite dalle seguenti: << ne è autorizzata la >>;

3)
il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: << Il Corpo forestale regionale cura le operazioni di cui al presente articolo e la raccolta dei relativi dati. >>;

4)
il comma 5 è abrogato;

f)
l'articolo 32 è abrogato.

(2)
Note:
1Il presente articolo, eccettuata la lettera c) del comma 1, ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
2La lettera c) del comma 1 del presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 3/2016, come disposto dall'art. 45, c. 3, della medesima L.R. 3/2016.
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1Il presente articolo ha effetto dall'1/7/2016, come disposto dall'art. 45, c. 4, L.R. 3/2016.
2Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera ff), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 20
  (Modifiche alla legge regionale 26/2002 )
1.
Ovunque nella legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia), ricorra l'espressione << Provincia >> o << Province >>, queste sono sostituite con l'espressione: << Regione >>.

2.
Ovunque nella legge regionale 26/2002 ricorra l'espressione << Provincia territorialmente competente >> o << Provincia competente >>, queste sono sostituite con l'espressione: << Regione >>.

3.
Ovunque nella legge regionale 26/2002 ricorra l'espressione << Amministrazione provinciale >>, questa è sostituita con l'espressione: << Amministrazione regionale >>.

4.
Ovunque nella legge regionale 26/2002 ricorra l'espressione << autorizzazione provinciale >>, questa è sostituita con l'espressione: << autorizzazione regionale >>.

Note:
1Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 21
1.
Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27 (Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della regione Friuli Venezia Giulia), le parole << Le Province concedono >> sono sostituite dalle seguenti: << La Regione concede >>.

Note:
1Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 22
1.
Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), dopo le parole << all'articolo 36. >>, è aggiunto il seguente periodo: << Il termine per l'adeguamento a tali dimensioni delle strutture esistenti non potrà essere antecedente al 31 agosto 2016. >>.

Note:
1Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 23
1.
Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), dopo la lettera c), è inserita la seguente:
<<c bis) cura la formazione, l'aggiornamento e il rilascio delle certificazioni, relativi all'abilitazione all'attività di consulente sull'impiego di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, nonché all'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti;>>.

Note:
1Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 24
1. All' articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), sono apportate le seguenti modiche:
a)
al comma 2 le parole << , tramite le Amministrazioni provinciali, >> sono soppresse;

b)
al comma 4 le parole << alle Amministrazioni provinciali >> sono sostituite dalle seguenti: << alla Regione >>;

c)
il comma 7 è abrogato.

Note:
1Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 25
1. All' articolo 9 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera a) del comma 1 è abrogata;

b)
la lettera b) del comma 2 è abrogata.

Note:
1Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 26
  (Modifiche alla legge regionale 9/2007 )
1. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 4 è così modificato:
1)
al comma 3 bis la parola << provinciali, >> è soppressa;

2)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. I Comuni montani e parzialmente montani possono esercitare in forma associata, nel territorio di rispettiva competenza, funzioni di natura esecutiva in materia di gestione forestale di cui all'articolo 14.>>;

b)
il comma 3 dell'articolo 61 è sostituito dal seguente:
<<3. La Regione autorizza le deroghe di cui ai commi 1 e 2.>>;

c) l'articolo 73 è così modificato:
1)
alla lettera d) del comma 1 le parole << diversamente abili >> sono sostituite dalle seguenti: << con disabilità >>;

2)
alla lettera a) del comma 2 le parole << alle Comunità montane o alle Province, nei territori al di fuori di quelli di competenza delle Comunità montane >> sono sostituite dalle seguenti: << alla Regione >>;

3)
alla lettera c) del comma 2 le parole << di cui al comma 4, lettera b) >> sono sostituite dalle seguenti: << ai mezzi dei residenti nel comune interessato, per l'esecuzione di attività agro-silvo-pastorali, economico-produttive e altre attività socialmente utili, nonché ai mezzi strettamente necessari all'esercizio dell'attività faunistica e venatoria; >>;

4)
l'alinea del comma 3 è sostituito dal seguente: << 3. La Regione provvede: >>;

5)
all'alinea del comma 4 le parole << le Comunità montane e le Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane, >> sono soppresse;

6)
alla lettera c) del comma 4 le parole << dalle Comunità montane o dalle Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane >> sono sostituite dalle seguenti: << dalla Regione >>;

d)
al comma 4 dell'articolo 82 le parole << Le Comunità montane, nel territorio di rispettiva competenza, e le Province assicurano >> sono sostituite dalle seguenti: << La Regione assicura >>.

Note:
1Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 27
  (Modifiche alla legge regionale 14/2007 )
1. Alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
<<4. I provvedimenti di deroga sono rilasciati dalla struttura regionale competente in materia faunistica, anche su proposta degli Enti gestori dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, per i territori di rispettiva competenza.>>;

b)
al comma 2 dell'articolo 7 le parole << dalle Province >> sono sostituite dalle seguenti: << dalla Regione >>;

c)
al comma 1 dell'articolo 10 le parole << Le Province, i parchi >> sono sostituite dalle seguenti: << I parchi >>;

d)
i commi 1 bis, 1 ter e 1 quater dell'articolo 11 sono abrogati;

e) l'articolo 13 è così modificato:
1)
il secondo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: << Il ripristino degli habitat è effettuato secondo le modalità tecniche stabilite dall'Amministrazione regionale; in caso di inosservanza degli obblighi, l'Amministrazione regionale vi provvede direttamente a spese del trasgressore. >>;

2)
il comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede la Regione secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).>>.

Note:
1Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 28
  (Modifiche alla legge regionale 6/2008 )
1. Alla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 3 è così modificato:
1)
all'alinea del comma 1, dopo le parole << La Regione esercita >>, sono inserite le seguenti: << , anche mediante una organizzazione articolata sul territorio, >>;

2)
alla lettera b) del comma 1, dopo la parola << istituzione >>, sono inserite le seguenti: << e gestione >>;

3)
la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<d) controllo della fauna ai sensi degli articoli 5, 6 e 11 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006);>>;

4)
la lettera j) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<j) gestione faunistica e venatoria;>>;

5)
dopo la lettera j) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:
<<j bis) organizza la cattura e la distribuzione degli uccelli a fini di richiamo e di allevamento;
j ter) disciplina l'allevamento, la vendita, la detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;
j quater) istituisce e gestisce centri di recupero per il soccorso della fauna in difficoltà con l'obbligo di comunicare ai Distretti venatori interessati i dati dei capi recuperati per morte accidentale o da investimento;
j quinquies) gestisce l'attività cinotecnica e cinofila;
j sexies) organizza i seguenti corsi:
1) per dirigenti venatori;
2) per il conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione;
3) per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio;
4) per il conseguimento dell'abilitazione al prelievo degli ungulati con cani da seguita;
5) annuali per la formazione permanente dei cacciatori;
j septies) organizza i corsi e gli esami abilitativi per i prelievi in deroga di cui all' articolo 7, comma 2, della legge regionale 14/2007 ;
j octies) organizza gli esami abilitativi all'esercizio venatorio, alla caccia di selezione e al prelievo degli ungulati con cani da seguita, in almeno due sessioni dell'anno;
j nonies) istituisce le Commissioni d'esame nel settore venatorio e della vigilanza volontaria e ne disciplina il funzionamento e la durata;
j decies) gestisce il <<Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi>>;
j undecies) applica le sanzioni amministrative in materia di tutela della fauna e di prelievo venatorio.>>;

6)
all'alinea del comma 2, dopo la parola << gestione >>, sono inserite le seguenti: << faunistica e >>;

7)
dopo la lettera g) del comma 2 sono aggiunte le seguenti:
<<g bis) rilascia i provvedimenti inerenti alle aziende faunistico-venatorie, alle aziende agri-turistico-venatorie e alle zone cinofile;
g ter) rilascia le autorizzazioni per l'effettuazione di gare e prove cinofile e per il relativo addestramento di cani;
g quater) rilascia, distribuisce, sospende e ritira il tesserino regionale di caccia;
g quinquies) raccoglie i dati relativi alla gestione faunistica e venatoria;
g sexies) cura la vigilanza venatoria.>>;

b)
dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
<<Art. 3 bis
 (Collaborazioni con i Distretti venatori per la distribuzione dei tesserini)
1. Per l'esercizio della funzione della distribuzione dei tesserini di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g quater), la Regione può avviare collaborazioni con i Distretti venatori.>>;

c)
l'articolo 5 è abrogato;

d)
la lettera g) del comma 3 dell'articolo 6 è sostituita dal seguente:
<<g) due esperti designati dal Consiglio delle autonomie locali;>>;

e)
all'alinea del comma 5 dell'articolo 8 bis le parole << ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), alla Provincia >> sono sostituite dalle seguenti: << ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), alla Regione >>;

f)
al comma 1 dell'articolo 9 le parole << provinciali e >> sono soppresse;

g) l'articolo 10 è così modificato:
1)
i commi 2 e 3 sono abrogati;

2)
al comma 5 le parole << Ogni Provincia >> sono sostituite dalle seguenti: << La Regione >>;

3)
al comma 6 le parole << Le Province possono >> sono sostituite dalle seguenti: << La Regione può >>;

h) l'articolo 11 bis è così modificato:
1)
al comma 1 le parole << Le Province disciplinano >> sono sostituite dalle seguenti: << La Regione disciplina >>;

2)
al primo e al secondo periodo del comma 2 le parole << dalle Province >> sono sostituite dalle seguenti: << dalla Regione >>;

3)
al comma 4 la parola << Provincia >> è sostituita dalla seguente: << Regione >>;

4)
al comma 7 la parola << Provincia >> è sostituita dalla seguente: << Regione >>;

5)
il comma 8 è abrogato;

i) l'articolo 13 è così modificato:
1)
al comma 2 dopo la parola << specie >> è inserita la parola << stanziale >>;

2)
il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. La struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria concede annualmente il prelievo di fauna previsto nel PVD alle Riserve di caccia e alle aziende faunistico-venatorie comprese nel territorio del Distretto venatorio proponente, in conformità ai criteri stabiliti dal PFR e alle eventuali prescrizioni indicate dalla Giunta regionale.>>;

3)
alla lettera g) del comma 10 le parole << lo studio per valutare l'incidenza >> sono sostituite dalle seguenti: << la relazione di verifica di significatività dell'incidenza >>;

j)
al comma 3 dell'articolo 21 le parole << la Provincia provvede alla revoca dell'autorizzazione, previa diffida da comunicare anche all'Amministrazione regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << e sia accertato che la gestione venatoria contrasta con gli obiettivi del PFR o del PVD, con le prescrizioni del provvedimento di approvazione del PVD o con la tutela della fauna, la Regione provvede, previa diffida, alla revoca dell'autorizzazione >>;

k) l'articolo 22 è così modificato:
1)
al comma 1 la parola << Provincia >> è sostituita dalla seguente: << Regione >>;

2)
al comma 9 le parole << Le Province provvedono >> sono sostituite dalle seguenti: << La Regione provvede >>;

3)
il comma 10 è abrogato;

l) l'articolo 23 è così modificato:
1)
al comma 1 le parole << Le Province autorizzano >> sono sostituite dalle seguenti: << La Regione autorizza >>;

2)
alla lettera c) del comma 4 la parola << Provincia >> è sostituita dalla seguente: << Regione >>;

3)
al comma 5 le parole << Le Province autorizzano >> sono sostituite dalle seguenti: << La Regione autorizza >>;

m)
al comma 1 dell'articolo 24 le parole << , dalle Province >> sono soppresse;

n) l'articolo 25 è così modificato:
1)
all'alinea del comma 1 la parola << Provincia >> è sostituita dalla seguente: << Regione >> e dopo le parole << su richiesta >> sono inserite le seguenti: << dei Distretti venatori, >>;

2)
al comma 3 le parole << Le Province possono autorizzare >> sono sostituite dalle seguenti: << La Regione può autorizzare >>;

3)
al comma 3 dopo le parole << zone cinofile richieste >> sono inserite le seguenti: << dai Distretti venatori o >>;

4)
al comma 6 la parola << Provincia >> è sostituita dalla seguente: << Regione >>;

5)
i commi 8 e 9 sono abrogati;

o)
al comma 1 dell'articolo 26 la parola << Provincia >> è sostituita dalla seguente: << Regione >> e le parole << sentiti l'Amministrazione regionale e >> sono sostituite dalla seguente: << sentito >>;

p) l'articolo 29 è così modificato:
1)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La Regione organizza i corsi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere j sexies) e j septies).>>;

2)
al comma 5 le parole << Provincia e, dalla data di istituzione dell'Associazione dei cacciatori, in accordo con la medesima >> sono sostituite dalla seguente: << Regione >>;

3)   ( ABROGATO )
q) l'articolo 30 è così modificato:
1)
al comma 2 le parole << Provincia, conforme al modello-tipo approvato dalla Regione >> sono sostituite dalla seguente: << Regione >>;

2)
al comma 7 le parole << Provincia competente per territorio >> sono sostituite dalla seguente: << Regione >>;

r) l'articolo 32 è così modificato:
1)
al comma 1 le parole << all'Associazione dei cacciatori >> sono sostituite dalle seguenti: << all'Amministrazione regionale >>;

2)
il comma 2 è abrogato;

s) l'articolo 35 è così modificato:
1)
al comma 1 le parole << alle Province, ferme restando le competenze del Corpo forestale regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << alla Regione >>;

2)
al comma 2 le parole << alle Province >> sono sostituite dalle seguenti: << alla Regione >>;

3)
al comma 3 le parole << Le Province organizzano >> sono sostituite dalle seguenti: << La Regione organizza >>;

4)
il comma 4 è abrogato;

t)
l'articolo 36 è abrogato;

u)
il comma 2 dell'articolo 37 è sostituito dal seguente:
<<2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvede la Regione secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche. Le entrate derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative sono introitate dalla Regione.>>;

v) l'articolo 38 è così modificato:
1)
all'alinea del comma 1 la parola << Provincia >> è sostituita dalla seguente: << Regione >>;

2)
all'alinea del comma 3 la parola << Provincia >> è sostituita dalla seguente: << Regione >>;

3)
al comma 6 la parola << Provincia >> è sostituita dalla seguente: << Regione >>;

w)
la lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 è abrogata;

x)
al comma 1 dell'articolo 44 le parole << alle Amministrazioni provinciali >> sono soppresse.

Note:
1Il presente articolo, eccettuata la lettera i) del comma 1, ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
2La lettera i) del comma 1 del presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 3/2016, come disposto dall'art. 45, c. 3, della medesima L.R. 3/2016.
3Numero 3) della lettera p) del comma 1 abrogato da art. 90, comma 1, lettera i), L. R. 28/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 29, c. 8, L.R. 6/2008, con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della L.R. 28/2017.
Art. 29

( ABROGATO )

Note:
1Il presente articolo, eccettuate le lettere b), g), h), i) e j) del comma 1, ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
2Le lettere b), g), h), i) e j) del comma 1 del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 3/2016, come disposto dall'art. 45, c. 3, della medesima L.R. 3/2016.
3Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera j), L. R. 5/2021
Art. 30
 (Coordinamento della normativa di settore)
1.
Nella normativa di settore interessata dagli interventi effettuati con le disposizioni di cui al presente Capo, le locuzioni contenenti le parole << Provincia >>, << Province >>, << Amministrazione provinciale >> e << Amministrazioni provinciali >> e le relative coniugazioni verbali, sono sostituite con la parola << Regione >> e con la relativa coniugazione verbale.

Note:
1Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.