LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 marzo 2016, n. 3

Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  17/03/2016
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

Art. 37
  (Ulteriori modifiche alla legge regionale 18/2015 )
1. Alla legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 46 è così modificato:
1)
al comma 3 le parole << come prorogato dall' articolo 29, comma 1, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), >> sono soppresse;

2)
al comma 4 le parole << come prorogato dall' articolo 29, comma 1, della legge regionale 26/2015 >> sono soppresse;

3)
al comma 7 le parole << come prorogato dall' articolo 29, comma 1, della legge regionale 26/2015 >> sono soppresse;

b)   ( ABROGATA )
c) l'articolo 66 è così modificato:
1)
al comma 3 le parole << come prorogato dall' articolo 29, comma 1, della legge regionale 26/2015 >> sono soppresse e dopo le parole << trasferisce all'Unione territoriale intercomunale >> sono inserite le seguenti: << entro trenta giorni dalla costituzione della stessa >>;

2)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. La Comunità montana della Carnia e il Consorzio comunità collinare del Friuli, beneficiari per conto delle Unioni territoriali intercomunali dell'assegnazione di cui al comma 1, se non si avvalgono delle procedure di trasformazione di cui, rispettivamente, agli articoli 39, comma 1, e 40, comma 5, della legge regionale 26/2014 , trasferiscono all'Unione territoriale intercomunale entro trenta giorni dalla costituzione della medesima la quota di assegnazione regionale non utilizzata.>>.

(1)
Note:
1Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 9, comma 2, L. R. 15/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art.48, L.R. 18/2015.