LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 marzo 2016, n. 3

Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  17/03/2016
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

Art. 32
  (Modifiche alla legge regionale 26/2014 )
1. Alla legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 4 dell'articolo 21 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Le modalità di consultazione delle Assemblee di comunità linguistica sui progetti di legge regionale di cui al comma 4 sono disciplinate con il regolamento interno del Consiglio regionale.>>;

b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
d)   ( ABROGATA )
e)   ( ABROGATA )
f)
dopo il comma 4 dell'articolo 43 è inserito il seguente:
<<4 bis. L'azione della Centrale unica di committenza regionale, nei casi previsti dalla legislazione statale in materia di centralizzazione della committenza, è volta altresì a centralizzare le funzioni di stazione appaltante.>>;

g) l'articolo 44 è così modificato:
1)
al comma 1 le parole << in funzione di soggetto aggregatore della domanda >> sono sostitute dalle seguenti: << nell'esercizio dell'attività di centralizzazione della committenza >> e la parola << accordi >> è sostituita dalla seguente: << contratti >>;

2)
al comma 2 le parole << svolte direttamente >> sono sostituite dalle seguenti: << di appalti svolte autonomamente >> e dopo le parole << di cui all'articolo 43 >> sono inserite le seguenti: << e ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE >>;

h) l'articolo 45 è così modificato:
1) nella rubrica la parola <<Convenzioni>> è sostituta dalla seguente: <<Contratti>>;
2)
al comma 1 la parola << convenzioni >> è sostituta dalla seguente: << contratti >> e dopo la parola << quadro >> sono inserite le seguenti: << aventi natura normativa >>;

3)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Ai sensi della disciplina statale in materia di centralizzazione della committenza, i soggetti di cui all'articolo 43 sono obbligati ad aderire ai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza regionale nei limiti della loro vigenza e fino alla concorrenza dell'importo massimo degli stessi.>>;

4)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. A seguito dell'adesione ai contratti quadro di cui al comma 1 bis, i soggetti di cui all'articolo 43 stipulano autonomamente con gli operatori economici selezionati contratti di appalto derivati ai prezzi e alle condizioni ivi previste.>>;

5)
i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;

i)
al comma 1 dell'articolo 46 le parole << in convenzioni >> sono sostituite dalle seguenti: << nei contratti >>;

j) l'articolo 47 è così modificato:
1)
al comma 1 le parole << Centrale unica di committenza regionale >> sono sostituite dalla seguente: << Regione >>, la parola << predispone >> è sostituita dalla seguente: << adotta >>, le parole << degli appalti pubblici da aggiudicare e delle convenzioni quadro da stipulare negli esercizi successivi >> sono sostituite dalle seguenti: << delle attività di centralizzazione della committenza >>;

2)
al comma 2 dopo la parola << Regione, >> sono inserite le seguenti: << di norma, >>, la parola << dicembre >> è sostituita dalla seguente: << gennaio >>, le parole << esercizio finanziario >> sono sostituite dalla seguente: << anno >>;

3)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Il programma di cui al comma 1 può essere oggetto di revisione.>>;

k) l'articolo 48 è così modificato:
1)
al comma 1 dopo le parole << fabbisogni >> sono inserite le seguenti: << riferito al triennio successivo >>;

2)
al comma 2 le parole << in funzione di soggetto aggregatore, raccolti >> sono sostituite dalla seguente: << analizzati >>;

3)   ( ABROGATO )
l) l'articolo 49 è così modificato:
1)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. I ruoli e le modalità di svolgimento delle attività di centralizzazione della committenza per gli enti locali sono disciplinati con regolamento.>>;

2)
il comma 3 è abrogato;

3)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Per le attività di centralizzazione della committenza svolte dalla Centrale unica di committenza regionale non sono previsti oneri a carico dei soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), salvo quelli relativi alle spese dirette derivanti dalla procedura di gara di cui all'articolo 46.>>;

4)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Le Unioni territoriali intercomunali trasmettono, per conto dei soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), alla Centrale unica di committenza regionale i dati relativi ai fabbisogni di beni e servizi, riferiti al triennio successivo, entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a quello di programmazione.>>;

5)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. La Centrale unica di committenza regionale, analizzati i fabbisogni comunicati ai sensi del comma 5, propone le attività da inserire nel programma di cui all'articolo 47.>>;

m)   ( ABROGATA )
n)
l'articolo 61 è sostituito dal seguente:
<<Art. 61
 (Strade provinciali)
1. Entro il 31 marzo 2016 la Giunta regionale provvede con deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di viabilità, a individuare, tra le strade provinciali, quelle di interesse regionale e quelle di interesse locale, in relazione ai livelli strategici e funzionali previsti dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica di cui all' articolo 3 bis, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità).
2. La proprietà delle strade provinciali individuate di interesse regionale ai sensi del comma 1 è trasferita alla Regione con effetto dall'1 luglio 2016.
3. Entro il 30 settembre 2016 la Giunta regionale provvede con deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di viabilità, a indentificare il Comune cui trasferire la proprietà di ciascun tratto delle strade provinciali individuate di interesse locale ai sensi del comma 1, per le finalità e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 32 e dall'allegato C, la proprietà di ciascun tratto delle strade provinciali di interesse locale è trasferita al Comune individuato ai sensi del comma 3 con effetto dall'1 gennaio 2017.
5. Le funzioni spettanti ai proprietari delle strade provinciali di interesse regionale nonché le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle stesse sono trasferite alla Regione contestualmente al trasferimento della proprietà ai sensi del comma 2.
6. Le funzioni spettanti ai proprietari delle singole tratte delle strade provinciali di interesse locale nonché le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle stesse sono trasferite ai Comuni per l'esercizio in forma associata tramite le Unioni e ai Comuni che non aderiscono ad alcuna Unione contestualmente al trasferimento della proprietà ai sensi del comma 4.
7. In via transitoria, a decorrere dall'1 luglio 2016 e fino all'effettivo trasferimento delle proprietà di ciascuna tratta delle strade provinciali di interesse locale di cui al comma 4, le funzioni di cui al comma 6 sono esercitate dalla Regione.>>.

Note:
1Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 24, comma 1, lettera f), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
2Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 24, comma 1, lettera f), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
3Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 35 bis, 35 ter e 35 quater, L.R. 26/2014.
4Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 40, comma 2, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 32 e 35, L.R. 26/2014, dall'1/7/2020 data dal trasferimento delle funzioni di cui all'art. 29, c. 1, L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 40, c. 2 della medesima L.R. 21/2019.
5Lettera m) del comma 1 abrogata da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 58 bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
6Numero 3) della lettera k) del comma 1 abrogato da art. 83, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021 , a seguito dell'abrogazione del c. 2 bis, art. 48, L.R. 26/2014.