LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 marzo 2016, n. 3

Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  17/03/2016
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

Art. 27
  (Modifiche alla legge regionale 14/2007 )
1. Alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
<<4. I provvedimenti di deroga sono rilasciati dalla struttura regionale competente in materia faunistica, anche su proposta degli Enti gestori dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, per i territori di rispettiva competenza.>>;

b)
al comma 2 dell'articolo 7 le parole << dalle Province >> sono sostituite dalle seguenti: << dalla Regione >>;

c)
al comma 1 dell'articolo 10 le parole << Le Province, i parchi >> sono sostituite dalle seguenti: << I parchi >>;

d)
i commi 1 bis, 1 ter e 1 quater dell'articolo 11 sono abrogati;

e) l'articolo 13 è così modificato:
1)
il secondo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: << Il ripristino degli habitat è effettuato secondo le modalità tecniche stabilite dall'Amministrazione regionale; in caso di inosservanza degli obblighi, l'Amministrazione regionale vi provvede direttamente a spese del trasgressore. >>;

2)
il comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede la Regione secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).>>.

Note:
1Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.