LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 marzo 2016, n. 3

Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  17/03/2016
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

Art. 18
  (Modifiche alla legge regionale 24/1996 )
1. Alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 15 è così modificato:
1)
al comma 1 le parole << l'Amministrazione provinciale nel cui territorio il candidato ha la residenza >> sono sostituite dalle seguenti: << l'Amministrazione regionale >>;

2)
al comma 2 le parole << Amministrazione provinciale >> sono sostituite dalle seguenti: << Amministrazione regionale >>;

3)
il comma 4 è abrogato;

b) l'articolo 17 è così modificato:
1)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. L'Assessore regionale competente in materia di caccia nomina la Commissione di esame per il conseguimento del certificato di abilitazione per l'ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui all' articolo 27, comma 4, della legge 157/1992 .>>;

2)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. La Commissione è composta da un esperto designato dall'Assessore regionale competente in materia di caccia in qualità di presidente della Commissione, da due esperti designati d'intesa dalle associazioni venatorie, da due esperti designati d'intesa dalle associazioni agricole e da due esperti designati d'intesa dalle associazioni ambientaliste. Le designazioni spettano ai rappresentanti regionali delle predette associazioni presenti e operanti in regione. Se le designazioni non vengono comunicate entro trenta giorni dalla richiesta, i componenti sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.>>;

3)
ai commi 3 e 7 le parole << della Amministrazione provinciale >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'Amministrazione regionale >>;

c) l'articolo 20 è così modificato:
1)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Il termine previsto dall' articolo 15, comma 3, della legge 157/1992 è fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Piano faunistico regionale e degli aggiornamenti del Piano medesimo. La domanda va inoltrata al Servizio competente in materia di caccia.>>;

2)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Sul sito internet della Regione viene dato avviso della scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al comma 4.>>;

3)
al comma 6 le parole << della caccia e della pesca >> sono sostituite dalle seguenti: << competente in materia di caccia >> e le parole << alla caccia e alla pesca >> sono sostituite dalla seguente: << competente >>;

4)
il comma 7 è abrogato;

d) l'articolo 21 è così modificato:
1)
al comma 1 le parole << le Province istituiscono e gestiscono >> sono sostituite dalle seguenti: << la Regione istituisce e gestisce >>;

2)
al comma 2 le parole << le Amministrazioni provinciali possono altresì >> sono sostituite dalle seguenti: << l'Amministrazione regionale può >>;

e) l'articolo 21 bis è così modificato:
1)
al comma 1 le parole << le Province provvedono >> sono sostituite dalle seguenti: << la Regione provvede >>;

2)
al comma 3 le parole << le Province sono autorizzate alla >> sono sostituite dalle seguenti: << ne è autorizzata la >>;

3)
il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: << Il Corpo forestale regionale cura le operazioni di cui al presente articolo e la raccolta dei relativi dati. >>;

4)
il comma 5 è abrogato;

f)
l'articolo 32 è abrogato.

(2)
Note:
1Il presente articolo, eccettuata la lettera c) del comma 1, ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
2La lettera c) del comma 1 del presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 3/2016, come disposto dall'art. 45, c. 3, della medesima L.R. 3/2016.