LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 marzo 2016, n. 3

Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  17/03/2016
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

Art. 15
  (Modifiche alla legge regionale 14/1987 )
1. Alla legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4 dell'articolo 3 le parole << i Comitati provinciali della caccia competenti per territorio accertino >> sono sostituite dalle seguenti: << la Regione accerti >>;

b)
al comma 1 dell'articolo 5 le parole << dell' articolo 24, comma 1, lettera g), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 >> sono sostituite dalle seguenti: << dell' articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 2), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) >>.

Note:
1Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.