LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 marzo 2016, n. 3

Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  17/03/2016
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

Art. 11
 (Altre norme concernenti l'istruzione e il diritto allo studio)
1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di edilizia scolastica e di istruzione i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) di cui all' articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), sono equiparati alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.
2. Alla data di cui all' articolo 32, comma 4, della legge regionale 26/2014 , i Comuni già destinatari di legati connessi alle funzioni di alta formazione e alle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e) e f), subentrano alle Province nei legati della medesima natura, dei quali le stesse sono state destinatarie.