LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  09/01/2017
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 5
 (Assetto del territorio e edilizia)
1.
Dopo il comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), sono inseriti i seguenti:
<<1 ter. Nelle more dell'entrata in vigore del piano paesaggistico regionale e del piano regionale di governo del territorio l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con le Unioni territoriali intercomunali (UTI) che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2017), risultino prevedere nel proprio Statuto l'esercizio in forma associata della funzione di cui all' articolo 26, comma 1, lettera g), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).
1 quater. La convenzione di cui al comma 1 ter disciplina i modi e i termini di formazione di uno strumento di pianificazione intercomunale di natura sperimentale, da redigersi in copianificazione con la Regione, finalizzato ad assicurare in ambito intercomunale che le vigenti previsioni strutturali dei Piani regolatori generali comunali (PRGC) risultino accomunate da strategie correlate o concorrenti, superando eventuali forme di incoerenza localizzativa o di discontinuità funzionale. Gli effetti dello strumento di pianificazione intercomunale sono recepiti a livello comunale da parte di ciascun Comune partecipante alla UTI, ai fini dell'adeguamento del rispettivo PRGC, secondo la procedura di cui all' articolo 8 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo), a eccezione di quanto previsto al comma 9, lettera b), del medesimo articolo.
1 quinquies. Lo strumento sperimentale di cui al comma 1 quater si compone necessariamente almeno dei seguenti elementi, fatti salvi gli ulteriori contenuti eventualmente stabiliti dalla convenzione di cui al comma medesimo:
a) documento unitario di pianificazione strutturale dell'assetto del suolo quale sintesi dei singoli elementi dei PRGC, redatto secondo legende unificate;
b) agenda coordinata degli obiettivi e delle strategie strutturali, desunti dalle previsioni vigenti;
c) relazione tecnica interpretativa degli elementi territoriali che per l'UTI costituiscono armatura infrastrutturale e componente socio insediativa di livello intercomunale del territorio considerato.>>.

2.
Dopo il comma 4 bis dell'articolo 2 della legge regionale 28/1989 è aggiunto il seguente:
<<4 ter. Per sostenere i costi di redazione dello strumento sperimentale di cui all'articolo 1, comma 1 quater, la Direzione centrale infrastrutture e territorio è autorizzata a concedere ed erogare un contributo, fino a un massimo di 40.000 euro da assegnare prioritariamente alle UTI presso le quali risulti già costituito, alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2017), l'ufficio tecnico associato per l'esercizio della funzione di cui all' articolo 26, comma 1, lettera g), della legge regionale 26/2014 , anche per finanziare le spese eventualmente sostenute per il conferimento di incarichi professionali. Le domande per la concessione del contributo vanno presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, che concede e contestualmente eroga il finanziamento, previa stipula con l'UTI della convenzione di cui al comma 1 ter.>>.

3. Per le finalità previste dall' articolo 2, comma 4 ter, della legge regionale 28/1989 , come aggiunto dal comma 2, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 41.
4. La Regione, su motivata richiesta degli enti locali, può stipulare con i medesimi accordi per l'avvio di una attività sperimentale di adeguamento degli strumenti urbanistici generali al Piano paesaggistico regionale in corso di elaborazione, adozione e approvazione ai sensi dell' articolo 57 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).
5. La Regione è autorizzata a concedere contributi per le attività di cui al comma 4 alle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) nella misura massima di 20.000 euro ciascuna e ai Comuni, qualora questi ultimi assumano i predetti impegni in collaborazione con altri Comuni del medesimo Ambito di paesaggio, nella misura massima di 10.000 euro a ciascun Comune capofila.
6. I contributi di cui al comma 5 sono concessi, secondo le modalità di procedimento a sportello ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo), a domanda dell'UTI o del Comune capofila corredata degli atti di approvazione dello schema di accordo da parte del competente organo.
7. Per le finalità previste dal comma 5 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 41.
8. All' articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 55 dopo le parole << sociali, culturali e turistici, >> sono inserite le seguenti: << nonché di tutela della sicurezza e salute pubblica, >> e le parole << elabora un programma organico di interventi di interesse regionale da finanziare sia in conto capitale che con finanziamenti pluriennali >> sono sostituite dalle seguenti: << individua gli interventi di interesse regionale da finanziare con contributi in conto capitale >>;

b)
al comma 56 le parole << Il programma di cui al comma 55 è approvato dalla Giunta regionale sulla base delle domande presentate dai Comuni >> sono sostituite dalle seguenti: << L'individuazione degli interventi di cui al comma 55 è oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale a seguito della presentazione delle domande da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti >> e le parole << dal regolamento di cui al comma 56 bis >> sono sostituite dalle seguenti: << dai commi 56 bis, 56 bis 1., 56 bis 2., 56 ter, 56 ter 1. e 56 quater >>;

c)
il comma 56 bis è sostituito dal seguente:
<<56 bis. Gli interventi sono finanziati con le risorse disponibili nell'ordine di priorità determinato in base al maggior punteggio attribuito, risultante dalla somma dei punteggi spettanti in applicazione dei seguenti criteri inerenti le caratteristiche dell'opera pubblica proposta:
a) ottemperanza o adeguamento a specifiche norme legislative in materia di sicurezza, adeguamento sismico o di superamento delle barriere architettoniche: 25 punti;
b) misura di cofinanziamento del costo dell'intervento:
1) contributo richiesto fino al 30 per cento del quadro economico: 20 punti;
2) contributo richiesto fino al 50 per cento del quadro economico: 15 punti;
3) contributo richiesto fino al 70 per cento del quadro economico: 10 punti;
c) interventi di manutenzione straordinaria della viabilità di competenza comunale: 15 punti;
d) realizzazione di ulteriori lotti funzionali di lavori relativi al completamento di interventi già finanziati o realizzati: 12 punti;
e) necessità di tutelare e conservare i beni culturali: 10 punti;
f) interventi realizzati da Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, determinata in base all' articolo 64 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), ovvero, al fine di contrastare l'emarginazione delle aree svantaggiate del territorio regionale, Comuni montani o confinari: 10 punti.>>;

d)
dopo il comma 56 bis sono inseriti i seguenti:
<<56 bis 1. Il livello di programmazione e progettazione raggiunto e approvato dall'Ente beneficiario attribuisce un ulteriore punteggio così determinato:
a) progettazione esecutiva: 30 punti;
b) progettazione definitiva approvata alla data della domanda: 20 punti;
c) inserimento dell'opera nel elenco annuale delle opere pubbliche del Comune: 15 punti;
d) progettazione preliminare: 10 punti.

56 bis 2. In caso di parità di punteggio, si attribuisce priorità in primo luogo agli interventi per i quali la data di approvazione del progetto sia più antecedente, in secondo luogo con riferimento all'ordine cronologico di presentazione della domanda. Il venir meno di condizioni che modificano l'attribuzione dei punteggi comporta la revoca del finanziamento. Le domande non finanziate nell'anno di presentazione sono archiviate.>>;

e)
il comma 56 ter è sostituito dal seguente:
<<56 ter. Le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti sono determinate in base alle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di lavori pubblici, fino al 100 per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile e, comunque, nell'importo non superiore a:
a) 300.000 euro con riferimento agli interventi individuati dal comma 56 bis, lettera a);
b) 200.000 euro con riferimento a tutte le altre tipologie di lavori.>>;

f)
dopo il comma 56 ter è inserito il seguente:
<<56 ter 1. Eventuali costi per acquisizioni di aree e immobili inerenti gli interventi sono ammissibili nella misura del 25 per cento dell'importo dei lavori.>>;

g)
il comma 56 quater è sostituito dal seguente:
<<56 quater. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al comma 56 bis sono demandati al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere autorizzate modifiche ai criteri e alle misure di assegnazione dei finanziamenti.>>.

9. In sede di prima applicazione delle modifiche introdotte con il comma 8 alle domande di contributo inerenti interventi per i quali la progettazione definitiva risulti approvata entro la data del 31 dicembre 2016, viene assegnato il punteggio aggiuntivo di 10 punti.
10. Per le finalità di cui ai commi 55 e 56 dell' articolo 4 della legge regionale 2/2000 , come modificati dal comma 8, lettere a) e b), è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella E di cui al comma 41.
11. Ai sensi dell' articolo 28, comma 2, lettera d), della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), i contributi di cui all'articolo 4, commi da 55 a 56 quater, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), nel limite massimo di 18 milioni di euro e con riferimento agli stanziamenti previsti per l'esercizio finanziario 2017 sono pagati tramite il Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali cui vengono trasferite le risorse entro il 31 dicembre 2017. Il Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio provvede all'adozione degli atti di concessione e di liquidazione del contributo.
12. La Regione è autorizzata a concedere contributi a enti locali per la redazione e l'attuazione di progetti di paesaggio attuativi della parte strategica del Piano paesaggistico regionale successivamente alla sua adozione ai sensi dell' articolo 57, comma 6, della legge regionale 5/2007 .
13. I contributi di cui al comma 12 sono concessi, secondo le modalità di procedimento a bando ai sensi dell' articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000 , fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile e sino all'importo massimo di 250.000 euro. Il bando è emanato con decreto del Direttore del servizio paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture e territorio, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e definisce le tipologie degli interventi finanziabili, la documentazione da allegare alla domanda di contributo e i criteri di valutazione tesi ad apprezzare la coerenza degli interventi con i contenuti del Piano paesaggistico regionale. Il decreto di concessione del contributo stabilisce modalità di liquidazione e rendicontazione 14. Per le finalità previste dal comma 12 è destinata la spesa di 727.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 41.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 570.000 euro all'Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi di Trieste per lavori urgenti di recupero di un immobile destinato ad "abitazione per la vita in autonomia" con riqualificazione funzionale e adattamento alle esigenze delle persone con disabilità visiva.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 950.000 euro all'Anffas onlus-Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, di Pordenone, per lavori di realizzazione di due nuovi edifici e relative pertinenze da destinare a un progetto innovativo di abitazione sociale a favore delle persone disabili in condizione di gravità, con la realizzazione di otto appartamenti/unità abitative e spazi di vita collettiva.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 650.000 euro all'Associazione progetto autismo FVG onlus di Udine, per la realizzazione di una struttura polifunzionale con residenzialità innovativa per soggetti autistici, con il ricavo di otto alloggi, in Feletto Umberto- UD, secondo lotto.
18. Le domande per la concessione dei contributi di cui ai commi 15, 16 e 17 sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa e di un quadro economico della spesa prevista per la realizzazione dell'intervento. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
19. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa di 570.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella E di cui al comma 41.
20. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa di 950.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella E di cui al comma 41.
21. Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa di 650.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella E di cui al comma 41.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 500.000 euro al Comune di Tolmezzo per i lavori di recupero e valorizzazione del complesso dell'ex Caserma Cantore.
23. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
24. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 41.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere parte del contributo pluriennale concesso al Comune di Drenchia con decreto n. 5698 PMT del 24 ottobre 2013 per <<Acquisto e ristrutturazione di un fabbricato da destinare a centro di aggregazione giovanile in località Cras 1^ lotto>> per i ratei futuri dal 2018 al 2032 per il diverso intervento di asfaltatura delle strade comunali.
26. La domanda, corredata del quadro economico di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
27. La Regione, anche su istanza dei Comuni, dei proprietari o degli aventi diritto, può promuovere e sostenere iniziative per la cura ordinaria e straordinaria e per la valorizzazione degli alberi monumentali inclusi nell'elenco di cui all' articolo 81 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), come sostituito dall' articolo 5, comma 14, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017), e per divulgarne la conoscenza e il significato della tutela e per migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante, sino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Con regolamento regionale sono disciplinati criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi.
28. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella E di cui al comma 41.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia dei Santi Ilario e Taziano di Rizzolo (Udine) un contributo straordinario di 60.000 euro per interventi urgenti di bonifica dall'amianto e messa in sicurezza della struttura ricreativa e di aggregazione giovanile di proprietà della parrocchia stessa.
30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
31. Per le finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017 -2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 41.
32. L'Amministrazione regionale e autorizzata a concedere al Comune di Palazzolo dello Stella un contributo straordinario per la realizzazione di interventi mirati al ripristino di edifici pubblici comunali.
33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione di cui all' articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
34. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 41.
35. Al fine di assicurare la sicurezza e l'adeguatezza degli edifici di proprietà degli istituti scolastici paritari e dei soggetti accreditati dalla Regione ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti gestori degli istituti scolastici paritari riconosciuti ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), e dei soggetti accreditati dalla Regione ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale16/2012 , contributi in conto capitale di importo massimo di 20.000 euro per ogni Ente richiedente, a sostegno delle spese per l'affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale degli edifici scolastici attualmente inadeguati rispetto ai parametri stabiliti dalle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zona sismica. Ai fini della scelta del tipo di analisi e dei valori deve essere in ogni caso garantito un livello di conoscenza almeno LC2, come definito dalle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018, per le diverse tipologie strutturali. Livelli di conoscenza inferiori o superiori e le connesse indagini, rilievi o prove da effettuare, da scegliere di concerto tra professionista e committente, devono essere giustificati valutando il rapporto costi/benefici delle indagini in relazione all'importanza dell'opera e alle sue presumibili caratteristiche di vulnerabilità, nonché alla possibilità di significativi risparmi dei costi di intervento a parità di livello di sicurezza raggiunto.
36. Le domande di contributo, in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, sono presentate a decorrere dalle ore 9.00 dell'1 febbraio 2017 alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, a mezzo PEC all'indirizzo territorio@certregione.fvg.it ovvero tramite raccomandata alla medesima Direzione centrale infrastrutture e territorio, via Giulia 75/1, 34100 Trieste, e sono valutate con le modalità del procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall' articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
37. Si considerano ammissibili le spese da sostenersi dopo la presentazione della domanda e per le quali l'affidamento degli incarichi sia effettuato entro sei mesi dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato si procede alla revoca del finanziamento.
38. Le domande di contributo, contenenti l'indicazione del costo previsto per lo svolgimento dell'attività di consulenza tecnica e l'impegno dell'Ente all'affidamento dell'incarico entro sei mesi dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo, sono corredate di una relazione illustrativa relativa allo stato degli edifici per i quali si chiede il finanziamento ai fini della valutazione della sicurezza strutturale.
39. Il provvedimento di concessione del finanziamento è adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'assegnazione del contributo con la prenotazione delle risorse sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione regionale. Per l'erogazione e la rendicontazione dei contributi assegnati si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002 . L'Ente beneficiario contestualmente alla rendicontazione del finanziamento fornisce indicazione degli indici di sicurezza sismica rilevati per gli edifici oggetto degli studi effettuati.
40. Per le finalità previste dal comma 35 è destinata la spesa di 100.000 euro a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 18.
41. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella E.
Note:
1Parole sostituite al comma 16 da art. 53, comma 1, L. R. 29/2017
2Parole aggiunte al comma 11 da art. 5, comma 7, L. R. 37/2017
3Parole sostituite al comma 11 da art. 5, comma 7, L. R. 37/2017
4Comma 35 sostituito da art. 58, comma 1, L. R. 13/2020