LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  09/01/2017
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 12
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. La Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con altre Amministrazioni pubbliche, statali e locali, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sui beni del demanio marittimo.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 50.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2017, 15.000 euro per l'anno 2018 e 15.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 21.
3. Al fine di dare attuazione al Protocollo d'intesa sottoscritto il 14 gennaio 2016 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a porre in essere tutti gli atti necessari alla costituzione di una nuova società, interamente partecipata e controllata da amministrazioni territoriali e locali e/o da altri soggetti partecipati integralmente dallo Stato direttamente o indirettamente, nonché a partecipare alle spese per la sua costituzione nei limiti della partecipazione al capitale sociale della società, anche attraverso l'utilizzo delle partecipazioni detenute in Società per Azioni Autovie Venete (SAAV) Spa da proprie società controllate.
4. Per le finalità previste dal comma 3, relativamente alle spese di sottoscrizione delle quote del capitale sociale della costituenda società, è destinata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 21.
4 bis. Al fine di acquisire la partecipazione di maggioranza nella società per Azioni Autovie Venete (SAAV) Spa, strumentale all'attuazione di quanto previsto dal comma 3, e contestualmente al fine di mantenere in capo alla Regione Friuli Venezia Giulia la quota di controllo della società Friulia Spa, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire, nella misura necessaria al perfezionamento dell'operazione, la quota della partecipazione azionaria detenuta nella società Autovie Venete Spa da Friulia Spa. Il corrispettivo è rappresentato da azioni di Friulia Spa, che l'Amministrazione regionale è autorizzata a cedere al valore desumibile dal patrimonio netto quale risultante dall'ultimo bilancio consolidato adottato dal consiglio di amministrazione di Friulia Spa e asseverato dalla società di revisione. L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire l'intera partecipazione in Autovie Venete SpA di cui risulterà titolare, compresa quella che avrà acquisito all'esito dell'operazione prevista al primo periodo, nella società prevista al comma 3. Al fine di conseguire la medesima finalità relativa alla progettualità di cui al comma 3, sono autorizzate anche ulteriori operazioni, anche di trasferimento quote infragruppo, delle società indicate al primo periodo, nonché al comma 3.
4 ter. La permuta prevista al comma 4 bis, primo e secondo periodo, e le operazioni previste al medesimo comma, terzo e quarto periodo, sono autorizzate sulla base del valore delle azioni di Autovie Venete (SAAV) Spa quale risultante dalla perizia di stima eseguita da un esperto designato dal tribunale ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile o individuato ai sensi dell'articolo 2343 ter, comma 2, lettera b), del codice civile.
4 quater. Nel quadro dell'operazione di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al disposto dall' articolo 2, comma 289 bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).
5.
Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3 (Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane), sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. In caso di contestazioni tra Enti pubblici territoriali o non territoriali, da una parte, e una Comunione familiare riconosciuta, dall'altra, circa la titolarità dei diritti di cui all'articolo 2, la Regione, anche su istanza di una sola delle parti interessate, promuove un accordo di natura transattiva con la finalità di garantire la tutela ambientale delle terre, preservare la loro natura agro-silvo-pastorale, promuoverne lo sviluppo e impedirne l'alienazione, la divisione e l'usucapibilità.
2 ter. L'accordo raggiunto tra le parti è approvato, previo parere del Commissario per la liquidazione degli usi civici, con decreto del Presidente della Regione e può costituire titolo per la trascrizione, l'iscrizione e/o l'annotazione nei registri immobiliari o nei libri fondiari.
2 quater. Per le finalità di cui al comma 2 bis la Regione sostiene le spese relative alla trascrizione, iscrizione, annotazione nei registri immobiliari o nei libri fondiari dell'accordo.>>.

6. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 2 quater, della legge regionale 3/1996 , come aggiunto dal comma 5, è destinata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 21.
7. All' articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 13 dopo le parole << della stessa, >> sono inserite le seguenti: << condizione necessaria per la realizzazione di solide alleanze industriali >>;

b)
al comma 13 le parole << attraverso la realizzazione di una solida alleanza industriale con altro soggetto bancario orientato a strategie aziendali >> sono soppresse;

c)
al comma 15 prima delle parole << all'operazione di cartolarizzazione >> è inserita la seguente: << eventualmente >>;

d)
al comma 15 dopo le parole << non ecceda >> sono inserite le seguenti: << l'importo complessivo di 38.500.000 euro >>;

e)
al comma 15 le parole << , rispettivamente, gli importi di 17.596.800 euro e di 14.352.390 euro >> sono soppresse.

8. Per le finalità previste dall' articolo 10, comma 15, della legge regionale 14/2016 , come modificato dal comma 7, lettere c, d) ed e), è destinata la spesa di 38.500.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 21.
9. E' rimesso il debito avente a oggetto la restituzione del capitale anticipato ai sensi dell' articolo 14, comma 50, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici):
a) al Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE) nella misura di 15 milioni di euro, da riferire alle somme da rimborsare nell'esercizio 2018;
b) al Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo nella misura di 11.546.185,67 euro, da riferire alle somme da rimborsare nell'esercizio 2018.
10. L'Amministrazione regionale individua i provvedimenti di concessione delle anticipazioni di cui articolo 14, comma 50, della legge regionale 11/2009 , cui riferire la remissione e determina, per ciascun Fondo beneficiario, il debito residuo da rimborsare.
11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9, pari a complessivi 26.546.185,67 euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 come di seguito indicato:
a) Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) per 15 milioni di euro per l'anno 2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 21;
b) Missione n. 16 (Agricoltura, Politiche agroalimentari e Pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) per 11.546.185,67 euro per l'anno 2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 21.
12. La disposizione di cui al comma 9 ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2017.
13. In deroga a quanto previsto dall' articolo 35, comma 4, lettera b), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), la Regione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, subentra nel contratti di mutuo in quelli aventi a oggetto strumenti finanziari derivati e in quelli relativi all'emissione di prestiti obbligazionari delle Province di Gorizia, Pordenone e Trieste relativi a funzioni trasferite a enti diversi dalla Regione stessa e a immobili istituzionali delle predette Province.
14. In riferimento alle suddette province il commissario liquidatore provvede a individuare e comunicare all'Amministrazione regionale i contratti di mutuo, quelli aventi a oggetto strumenti finanziari derivati e quelli relativi all'emissione di prestiti obbligazionari distinguendo quelli riguardanti le funzioni trasferite alla Regione e agli altri enti, nonché quelli riferiti agli immobili costituenti sedi istituzionali delle Province stesse. Successivamente la Giunta con propria deliberazione, preso atto dei contratti indicati dal commissario, dispone il subentro della Regione nella titolarità del rapporti.
15. Concluse le procedure di subentro di cui al comma 14 l'onere del pagamento dei mutui degli strumenti finanziari derivati e dei prestiti obbligazionari contratti precedentemente dalle Province di Gorizia, Pordenone e Trieste è posto a carico del bilancio regionale.
16.
Conseguentemente i contributi pluriennali a favore delle suddette Province, anche parzialmente connessi ai mutui, agli strumenti finanziari derivati e prestiti obbligazionari di cui al comma 13 o alle opere per i quali sono stati stipulati, sono soppressi.

17.
Per la finalità prevista dal comma 16 il commissario liquidatore individua i contributi pluriennali ivi indicati dandone comunicazione al Ragioniere generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il quale con proprio atto, verificata la corrispondenza con le registrazioni contabili di bilancio, trasmette l'elenco dei suddetti contributi ai servizi regionali cui compete la gestione del rapporto contributivo i quali, entro quindici giorni dal ricevimento del predetto atto, provvedono alla conferma di quanto legittimamente erogato e al disimpegno delle partite contabili connesse ai contributi soppressi.

18. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 13 si provvede come di seguito indicato:
a) relativamente al rimborso degli interessi è destinata la spesa complessiva di 9.900.000 euro suddivisa in ragione di 3.500.000 euro per l'anno 2017, di 3.300.000 euro per l'anno 2018 e di 3.100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 21; relativamente alle annualità previste dal 2020 al 2040 si provvede a valere sulle corrispondenti Missione e Programma dei bilanci per gli anni futuri;
b) relativamente al rimborso del capitale è destinata la spesa complessiva di 18.700.000 euro suddivisa in ragione di 6.500.000 euro per l'anno 2017, di 6.200.000 euro per l'anno 2018 e di 6 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 2 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 4 (Rimborso prestiti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 21; relativamente alle annualità previste dal 2020 al 2040 si provvede a valere sulle corrispondenti Missione e Programma dei bilanci per gli anni futuri.
19. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 25, della presente legge, e per le finalità previste dall' articolo 2, comma 27 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), sono autorizzate le seguenti riclassificazioni:
a) l'impegno n. 2013/760/5698/0/1, per l'importo complessivo di 126.000 euro suddivisi in ragione di 9.000 euro annui dal 2018 al 2031, riferito alla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) è imputato alla Missione n. 10 (Trasporto e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;
b) l'impegno n. 2012/620/5168/0/1, per l'importo complessivo di 53.036 euro, suddivisi in ragione di 3.119,76 euro dal 2016 al 2031 e di 3.119,84 euro nel 2032, riferito alla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) è imputato alla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
(1)
20. All'attuazione del comma 19, lettere a) e b), provvede, con proprio decreto, il Ragioniere generale della Regione che dispone altresì, laddove necessario, la revoca dei decreti di liquidazione e dei ruoli di spesa fissa adottati a valere sugli impegni oggetto di riclassificazione.
21. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella K.
Note:
1Nel B.U.R. dd. 1/2/2017, n. 5, è stato pubblicato l'avviso di rettifica con cui la lett. b), c. 69, dell'art. 2 è sostituita dalla seguente: "b) al comma 2 dell'articolo 58 le parole "e 69" sono sostituite dalle seguenti:",69 e 69 bis""; il c. 20, dell art. 8 è sostituito dal seguente: "20. Al comma 43 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), le parole "straordinario di 15.000 euro" sono soppresse"; al c. 19 dell'art.12 le parole "all'articolo 5, comma 14, della presente legge" sono sostituite con "all'articolo 5, comma 25, della presente legge".
2Comma 4 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 5/2017
3Comma 4 ter aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 5/2017
4Comma 4 quater aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 5/2017
5Parole soppresse al comma 4 bis da art. 11, comma 23, L. R. 31/2017
6Parole aggiunte al comma 4 bis da art. 12, comma 15, lettera a), L. R. 13/2022
7Parole sostituite al comma 4 ter da art. 12, comma 15, lettera b), L. R. 13/2022
8Parole aggiunte al comma 4 ter da art. 12, comma 15, lettera b), L. R. 13/2022