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TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

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Data di entrata in vigore:
  09/01/2017
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 9
 (Salute e politiche sociali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare progetti finalizzati alle misure alternative alla detenzione per persone con problemi di dipendenza patologica gestiti dai servizi delle dipendenze delle Aziende per l'assistenza sanitaria regionali e delle Aziende sanitarie universitarie integrate di Trieste e di Udine. I finanziamenti sono ripartiti per il 30 per cento in quote uguali tra le Aziende e per il 70 per cento sulla base dell'utenza in carico ai servizi per le dipendenze negli istituti penitenziari.
2. Per le finalità di natura sanitaria di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 12.
3. Per le finalità di natura sociale di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 12.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 140.000 euro all'Azienda pubblica di servizi alla persona "Daniele Moro" di Morsano al Tagliamento per lavori urgenti di straordinaria manutenzione del corpo centrale.
5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
6. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 12.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 15.000 euro alla Casa famiglia per anziani non vedenti "Villa Masieri" di Tricesimo per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento.
8. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 7 è presentata alla Direzione centrale competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
9. Per le finalità previste dal comma 7 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 12.
10.  
( ABROGATO )
(1)
11. Per le finalità previste dal comma 1 bis dell'articolo 2 della legge regionale 19/2010 , come introdotto dal comma 10, lettera a), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 12.
12. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella I.
Note:
1Comma 10 abrogato da art. 8, comma 28, lettera a), L. R. 24/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 2, c. 1 bis e dell'art. 6, c. 1, lett. b bis), L.R. 19/2010, con effetto dall'1/1/2020.